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Bur n. 5 del 11 gennaio 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 29 del 15 dicembre 2021

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di biogas di categoria 2 per l'utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. con sede legale sita in Via Stazione n. 80 Mirano (VE) ed operativa sita in Via Agorà n. 31 Noventa Vicentina (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto di biogas di categoria 2 per l’utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento; detto impianto è già stato riconosciuto con D.D.R. n. 61 dell’11/09/2017.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 572351 del 07/12/2021);
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Sede di Vicenza (VI) del 06/12/2021 (prot. reg.le n. 572351 del 07/12/2021).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il decreto del Direttore dell’U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 61 dell’11/09/2017 con cui è stato rilasciato all’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. P. I.V.A. n. 02641440215 con sede legale sita in Via Stazione n. 80 – Mirano (VE) ed operativa sita in Via Agorà n. 31– Noventa Vicentina (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di biogas di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, limitatamente all’utilizzo delle seguenti tipologie di sottoprodotti:

  • Sangue;
  • Latte, prodotti del latte e colostro;
  • Stallatico non trasformato;
  • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato;
  • Contenuto del tubo digerente;
  • Residui di digestione;
  • Fanghi di centrifugazione;
  • Materiale da acque reflue (mondiglia);

iscrivendolo nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4629BIOGP2 e ABP4629BIOGP23;

CONSIDERATA l’urgenza di smaltire carcasse degli avicoli infetti dovuta alla situazione epidemiologica relativa ai focolai di influenza aviaria HPAI sul territorio della regione Veneto;

VISTA l’istanza della ditta SOCIETA’ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. P. I.V.A. n. 02641440215 con sede legale sita in Via Stazione n. 80 – Mirano (VE) ed operativa sita in Via Agorà n. 31– Noventa Vicentina (VI), intesa ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento nell’impianto di biogas di categoria 2, già riconosciuto con il succitato D.D.R. n. 61 dell’11/09/2017; la documentazione si trova agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 572351 del 07/12/2021);

VISTA la nota prot. n. 573193 del 07/12/2021 con cui l’U.O. Sanità Animale e Farmaci veterinari ha autorizzato la ditta in questione, nelle more dell’aggiornamento del succitato decreto di riconoscimento, all’utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento considerata l’urgenza di smaltire carcasse degli avicoli infetti dovuta alla situazione epidemiologica relativa ai focolai di influenza aviaria HPAI sul territorio della regione Veneto;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Sede di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato il 06/12/2021, all’utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento da parte dell’impianto di biogas di categoria 2 della ditta in questione;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. P. I.V.A. n. 02641440215 con sede legale sita in Via Stazione n. 80 – Mirano (VE) ed operativa sita in Via Agorà n. 31– Noventa Vicentina (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, per l’utilizzo di carcasse di avicoli di allevamento, confermando il numero di riconoscimento ABP4629BIOGP2;
  2. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009; l’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari si riserva di modificare il presente riconoscimento al variare della situazione epidemiologica relativa ai focolai di influenza aviaria HPAI sul territorio della regione Veneto;
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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