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Bur n. 5 del 11 gennaio 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 19 del 13 ottobre 2021

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 Monteviale (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009, all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO di Monteviale (VI) con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento (prot. reg.le n. 433434 del 30/09/2021) e relativa documentazione a corredo;
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SIAPZ – Sede di Vicenza (VI) del 29/09/2021 (prot. reg.le n. 433434 del 30/09/2021).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 – Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 – Monteviale (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 433434 del 30/09/2021);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SIAPZ – Sede di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 29/09/2021 (prot. reg.le n. 433434 del 30/09/2021) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Monteviale (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01200083315773 del 29/04/2021;
  • €16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01200083315762 del 29/04/2021,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 – Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 – Monteviale (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP6095STORP3 (Sezione I);
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro l’11/01/2022, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01200083315773 del 29/04/2021;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01200083315762 del 29/04/2021,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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