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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 40 del 16 dicembre 2021
Ditta ECO-DEM s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ulteriore ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "BERTACCHINA" e sita in Comune di Verona (VR) e spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 "Casetta" e la CP "Ricevitrice Ovest", in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 "Forte Procolo" e n. RO_J12 "S. Massimo" e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. 15/2018 e D.G.R. n. 568/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta ECO-DEM s.r.l. a coltivare in ulteriore ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR) e contestualmente si autorizza lo smantellamento e spostamento di linee elettriche a Media Tensione.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 06.03.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 98348 del 11.03.2019, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. (C.F. 01287530230), con sede in Verona (VR) via Bacilieri n. 6, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ulteriore ampliamento, anche ai sensi dell’art. 10 comma 5 delle N.T.A. del P.R.A.C., della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR);
PRESO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava, di cui all’istanza acquisita al prot. n. 98348/2019, prevede anche lo spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 “Casetta” e la CP “Ricevitrice Ovest”, in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 “Forte Procolo” e n. RO_J12 “S. Massimo” e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 110 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 491 del 20.05.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BERTACCHINA” e sita in Comune di Verona (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni / condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 491 del 20.05.2020 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 110 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ulteriore ampliamento dista circa 1,7 km dall’area S.I.C. denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest” individuata con il codice IT3210043 e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO quanto contenuto nel parere n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ossia la presa d’atto da parte della struttura competente in materia di V.INC.A., come da verbale di Istruttoria Tecnica n. 118//2019 del 20.05.2019, della non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto non è stato ritenuto possibile il verificarsi di impatti negativi significativi sulle tutele espresse dai siti della Rete Natura 2000;
VISTA la nota prot. n. 243862 del 02.09.2020 con la quale la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 25.09.2020 alle ore 09.30 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, anche in modalità telematica, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato le Amministrazioni comunale e provinciale, gli Enti Consorzio di Bonifica Veronese, U.L.S.S. n. 9 Scaligera, AGSM Verona s.p.a., Megareti Energia e Gas, A.R.P.A.V e la ditta proponente;
VISTA la successiva nota prot. n. 368177 del 16.09.2020 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti convocati alla Conferenza di Servizi Decisoria con nota prot. n. 243862/2020 nonché al proponente che, a causa di sopravvenuti impedimenti, la Conferenza di Servizi decisoria medesima veniva posticipata e si sarebbe svolta in data 29.09.2020 alle ore 15.00 sempre presso la Sala C.T.R. di Palazzo Linetti Calle Priuli n. 99 Venezia (VE), ferme restando tutte le altre indicazioni contenute nella precedente e già citata nota prot. n. 243862/2020;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.09.2020 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava nonché all’autorizzazione allo spostamento del tratto di linea elettrica a MT compreso tra la CS n. 290776 “Casetta” e la CP “Ricevitrice Ovest”, in via Binelunghe in loc. S. Massimo, con smantellamento delle linee elettriche in media tensione LMT n. RO_J02 “Forte Procolo” e n. RO_J12 “S. Massimo” e loro interramento lungo via Eugenio Barsanti, Strada Bresciana, via Bartolomeo Bacilieri, via Francesco De Pinedo e via Bionde, con le prescrizioni contenute nel parere favorevole n. 110 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. in merito alla compatibilità ambientale, con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. nonché con le ulteriori prescrizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi decisoria medesima;
VISTA la nota prot. n. 211282 del 07.05.2021 con la quale è stata rinnovata alla ditta la richiesta di presentazione della documentazione integrativa di cui alla prescrizione indicata al punto n. 1 del parere n. 110 del 08.04.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., relativa all’acquisizione di documentazione di adeguamento del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, redatto ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, a quanto previsto negli elaborati di integrazione documentale spontanea acquisiti in data 05.11.2019
VISTA la nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 318052 del 15.07.2021 e successiva implementazione acquisita al prot. n. 348686 del 04.08.2021, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto, a recepimento della prescrizione di cui a punto n. 1 del parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n 110/2020, e correlato decreto n. 491/2020;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 318052 del 15.07.2021 e la successiva implementazione acquisita al prot. n. 348686 del 04.08.2021, sostanzialmente esaustiva in relazione a quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;
VISTA la nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 550835 del 24.11.2021, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. ha chiesto che il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “BERTACCHINA” di cui all’istanza prot. n. 98348 venga intestato alla ditta ECO-DEM s.r.l. P.IVA 02276270234 con sede Alpo di Villafranca di Verona (VR) Strada del Chiodo n. 50, la quale possiede sia la capacità tecnico finanziaria necessaria a coltivare la cava sia i titoli di disponibilità dell’intera area della cava;
VISTA la nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acqisita al prot. n. 550952 del 24.11.2021 con la quale la ditta ECO-DEM s.r.l. ha trasmesso documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico finanziaria alla coltivazione di cava nonché dichiarazione di visione ed accettazione integrale del progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “BERTACCHINA” di cui all’istanza prot. n. 98348;
PRESO ATTO che con nota in data 17.11.2021, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 550870 del 24.11.2021 la ditta ECO-DEM s.r.l. ha presentato il proprio Piano industriale di sfruttamento dal quale emerge la congruità del quantitativo di materiale utile a suo tempo richiesto in ampliamento dalla ditta Biondani T.M.G. s.p.a.;
DATO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e opposizioni;
CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta ECO-DEM s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 19.10.2021;
PRESO ATTO che la ditta ECO-DEM s.r.l.. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione interessa una superficie di ulteriore scavo in ampliamento di circa 47.000 mq, per un volume estraibile utile di sabbia e ghiaia in ampliamento pari a circa 675.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 30.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06, dal D.M. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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