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Bur n. 177 del 28 dicembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 104 del 07 dicembre 2021

Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (discarica Vallone Moranzani), in Comune di Venezia (VE). D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012. Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012. Volturazione a favore della Società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, Mestre (Venezia) - C.F.: 03875491007 - P.I.: 03285150284.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 a seguito dell'istanza formulata dalla Società Veneto Acque S.p.A. sulla base di quanto previsto dalle D.D.G.R.V. n. 1188/2020 e n. 1843 del 29/12/2020.

Il Direttore

VISTO il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.), approvato con DGR n. 1562 del 28/06/2005 e ricompreso nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza regionale, finanziati a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, che persegue l'obiettivo di coordinare le operazioni di depurazione spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque usate mediante la realizzazione di un polo polifunzionale per il trattamento degli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli scarichi industriali di Porto Marghera, nonché delle acque di falda inquinate drenate nel corso delle operazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto, in data 6 luglio 2005, la Regione del Veneto ha sottoscritto con il concessionario S.I.F.A. S.C.p.A. il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", Rep. n. 5785 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

VISTO l’"Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera”, denominato “Accordo Moranzani”, del 31 Marzo 2008, sottoscritto da parte di dodici soggetti sia pubblici che privati nell’ambito del quale è stata condivisa una serie di azioni volte a individuare i siti di conferimento definitivo dei sedimenti di dragaggio dei Canali Portuali, tra cui la realizzazione di una discarica in località “Moranzani” a Malcontenta, anche mediante la messa in sicurezza di discariche esistenti, consentendo di riqualificare una delle aree oggi più degradate della terraferma veneziana;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2380, datata 08/08/2008, con cui è stato approvato il primo "Atto Integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto il 12 dicembre 2008, con cui la Regione del Veneto ha affidato alla concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. alcuni interventi previsti dall'Accordo di Programma c.d. "Moranzani" sottoscritto dalla medesima Regione il 31/03/2008;

VISTA la DGR n. 517 del 02/03/2010, con cui la Regione ha approvato lo schema del "II atto integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, ex art. 37-bis, L. 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii.", sottoscritto in data 19/03/2010;

VISTO l’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016 del Contratto originario di Concessione del P.I.F. (rep. 5785 del 06/07/2005) e dei successivi Atti Integrativi (rep. 6377 del 12/12/2008 e rep. 6626 del 19/03/2010), il cui schema è stato approvato con DGR n. 2241 del 23/12/2016, quindi sottoscritto e registrato in data 29/12/2016 con rep. 7488, il quale ha modificato significativamente i contenuti dell'originario rapporto concessorio;

Provvedimenti amministrativi di riferimento

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e ss.mm. e ii., con cui la Giunta regionale del Veneto ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 329 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011, Allegato A al provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo alle infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali (fanghi di dragaggio e terre di scavo) provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e delle attività connesse all'Accordo di programma ed il progetto relativo all'impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), ubicati in Comune di Venezia (VE), presentato dalla società S.I.F.A. S.c.p.a - Sistema Integrato Fusina Ambiente.

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (OPCM n. 3383 del 3/12/2004) n. 34 del 16 ottobre 2012 con cui è stata rilasciata - tra l’altro - l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicata a Malcontenta, Venezia, in capo alla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. - Sistema Integrato Fusina Ambiente.

PRESO ATTO che la sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata sulla base del progetto definitivo aggiornato presentato dalla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. in adeguamento alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’OPCM n. 3383/2004.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020, con cui è stata autorizzata la modifica delle modalità realizzative per il completamento della conterminazione dell’area Moranzani Solvay prescritta dalla Commissione VIA regionale nel parere n. 329 del 14/12/2011, allegato A alla DGRV n. 115 del 31/01/2012;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 1104 del 29/12/2020, con cui è stata autorizzata la modifica di alcuni aspetti concernenti le sequenze di coltivazione della Discarica, la modifica dell’accesso all’area di Discarica, l’avvio a trattamento dei rifiuti pericolosi, la richiesta di deroga alle prescrizioni di cui all’art. 28 della DGRV n. 115 del 31/10/2012 e la modifica della gestione delle acque meteoriche, finalizzate a consentire quanto prima l’inizio dei conferimenti presso la discarica in parola;

Fine lavori - Collaudo - PMC:

VISTA la nota prot. n. 3605/20 del 23/12/2020, assunta al prot. Reg. n. 549210 in data 24/12/2020, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha trasmesso:

  • il Certificato di collaudo funzionale relativo al primo lotto della Discarica Vallone Moranzani (denominato Lotto L1F1) redatto dal collaudatore Ing. Samuele Colombo in tutte le sue parti e sottoscritto in data 18/12/2020 con i relativi allegati
  • il verbale attestante lo Stato di Consistenza dalla WBS-DM del 05/12/2019 relativo alla prima fase di cantiere così come definita nel certificato di collaudo;
  • il Certificato di ultimazione dei lavori del 18/12/2020 del D.LL. Ing. Carlo Glauco Amoroso relativo alla seconda fase di cantiere sempre così come definita nel certificato di collaudo;
  • il Piano di Monitoraggio e Controllo della stessa Discarica Vallone Moranzani, così come integrato con le osservazioni di cui alla nota di Arpav Prot. n. 2020-0106256 /U del 01/12/20 (Prot. S.I.F.A. S.C.p.A. n. 3316/20) e le relative tavole Tav. 1-a, Tav. 1- b e Tav. 1-c – Planimetria rete piezometrica di monitoraggio;

VISTA la nota n. 254/21 del 29/01/2021, assunta al prot. Reg. n. 43655 in data 01/02/2021, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha trasmesso il PMC REV05 del 27/01/2021, aggiornato sulla base delle richieste di cui al decreto n. 1104/2020 sopra richiamato;

VISTA la nota n. 718/21 del 15/03/2021, assunta al prot. Reg. n. 147056 in data31/03/2021, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha trasmesso la documentazione a completamento del collaudo funzionale del lotto L1F1 della discarica Vallone Moranzani, come richiesto dalla Città Metropolitana di Venezia con nota n. 12085 del 9/03/2021, assunta al prot. Reg. n. 111786 in data 10/03/2021;

VISTA la nota n. 17382 del 8/04/2021, assunta al prot. Reg. n. 175188 in data 16/04/2021, con cui la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso gli esiti favorevoli della verifica di cui agli artt. 7 e 8 dell’Art. 5Bis della L.R. n. 33/1985, svolte con l’avvalimento di ARPAV, relativamente all’allestimento del lotto L1F1, rappresentando che per l’avvio dei conferimenti risulta mancante solo la prestazione delle Garanzie Finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. n. 152/2006 e della DGRV n. 2721/2014;

VISTA la nota n. 1702/21 del 15/06/2021, assunta al prot. Reg. n. 270571 in data 15/06/2021, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha comunicato il completamento della viabilità di accesso alla stessa Discarica Moranzani direttamente dalla Piattaforma “23ha” (collegamento stradale dedicato con rampe di salita e discesa e ponte metallico su via dell’Elettronica, il così detto ponte “Bailey”) e trasmesso l’atto unico di collaudo statico redatto dal collaudatore Ing. Tiziano Ghedina in data 07/06/21, relativo alle strutture del ponte “Bailey” a struttura metallica, alle relative spalle e, secondariamente, alla vasca di raccolta e rilancio dei reflui;

VISTA la nota n. 1778/21 del 23/06/2021, assunta al prot. Reg. n. 285329 in data 23/06/2021, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha trasmesso il Certificato di fine dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori Ing. Carlo Glauco Amoroso datato 12/03/2021, relativamente al completamento della viabilità di collegamento tra l’Area 23 ha e la discarica “Vallone Moranzani”;

VISTA la nota n. 2116/21 del 4/08/2021, assunta al prot. n. 349135 in data 04/08/2021, con cui S.I.F.A. S.c.p.A. ha trasmesso il PMC REV 06 del 15.07.2021, modificativo della precedente REV05 del 27/01/2021 sulla base di quanto chiesto dalla Direzione Ambiente della Regione del Veneto con nota prot. n. 284515 del 23/06/21, e il Piano di Gestione Operativa, REV 02 DEL 10.07.2021;

DATO ATTO che la REV 06 del 15.07.2021 del PMC e la REV 02 del 10.07.2021 del PGO ad oggi non sono state ancora approvate;

Deliberazioni regionali di stralcio definitivo nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A.:

VISTA la deliberazioni della Giunta Regionale n. 1188 del 18/08/2020 recante “Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina", in attuazione dell'art. 14.4 - lett. a) dell'Accordo Transattivo e Modificativo al Contratto di Concessione sottoscritto in data 27/12/2016.”, dalla quale si evince, tra l’altro:

  • che non appare opportuno né conveniente avvalersi della facoltà di rinegoziare con S.I.F.A. S.C.p.A. la prosecuzione delle attività previste dall'Accordo di Programma "Moranzani”;
  • che si ritiene di dare corso all'opzione di stralcio prevista dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, esercitando detta facoltà contrattuale nei termini ed alle condizioni richiamate dal medesimo Accordo;
  • di individuare Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi dell'A.d.P. "Moranzani" già in capo a S.I.F.A. S.C.p.A., in quanto trattasi di una società in house interamente partecipata dalla Regione del Veneto e svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione stessa che effettua su di essa un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici;

VISTA la nota prot. n. 378915 del 18/09/2020, con cui il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto ha comunicato, ai sensi del punto 3 del dispositivo della DGR n. 1188/2020, lo stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del Progetto Integrato Fusina, precisando che le modalità di espletamento delle attività residue e transitorie, indicate nella citata DGR 1188/2020, sarebbero state oggetto di successive comunicazioni;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 29/12/2020, recante “Stralcio definitivo di tutte le attività, i lavori ed i servizi previsti dall'Accordo di Programma 31/03/2008 "Moranzani" inseriti nel rapporto concessorio con S.I.F.A. S.C.p.A. per la costruzione e la gestione del "Progetto Integrato Fusina". Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1188 del 18.08.2020. Regolamentazione e definizione della fase transitoria.”, nella quale è stato, tra l’altro, stabilito:

  • che S.I.F.A. S.C.p.A. dovrà provvedere all'adempimento a regola d'arte dei seguenti obblighi indicati nell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, ovvero:
    • completare il 1° Lotto, Fase 1 (L1F1) e il 2° Lotto, Fase 1 e 2 (L2F1 e L2F2);
    • completare la viabilità interna e di raccordo con l'Area 23 ha;
    • trasferire tempestivamente i rifiuti presenti nelle vasche di stoccaggio in Area 23 ha presso il 1° e 2° Lotto della discarica "Vallone Moranzani", secondo le fasi e l'ordine di cui alla Modifica non sostanziale (art. 29-nonies D. Lgs n. 152/2006) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 34 del 16/10/2012, approvata dalla Conferenza di Servizi del 07/09/2020, previo completamento delle opere necessarie a garantire la capacità di ricezione e la viabilità di collegamento;
    • completare la perimetrazione dell'Area Solvay conformemente alle modifiche approvate con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020;
    • proseguire la custodia e il mantenimento dei siti in condizione di sicurezza ambientale, inclusa l'eventuale asportazione e il trattamento delle acque;
  • di affidare a Veneto Acque S.p.A., quale soggetto subentrante a S.I.F.A. S.C.p.A., l'esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica "Vallone Moranzani", nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto, previste dall'Accordo di Programma Moranzani, ad eccezione di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.C.p.A. e di quelle la cui realizzazione sarà affidata, con successivo provvedimento, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
  • di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., per l'attuazione degli interventi programmati;

DATO ATTO che gli obblighi di prosecuzione della custodia e del mantenimento in condizioni di sicurezza dei siti di cui trattasi, richiamati nella DGR n. 1843/2020, devono intendersi in capo a SIFA S.c.p.A. fino all’individuazione dei nuovi gestori e, comunque, nei termini di efficacia, anche temporale, ed alle condizioni fissati nei provvedimenti di volturazione delle relative autorizzazioni

Iter procedura art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006:

VISTA l’istanza di volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore di S.I.F.A. S.c.p.A. con Decreto n. 34 del 16/10/2012 e ss.mm.ii e relativa all’impianto in parola trasmessa da Veneto Acque S.p.A. con nota datata 17 settembre 2021, acquisita al prot. Reg. 409083 in data 17/09/2021;

VISTA la nota n. 431262 del 29/09/2021 con cui questa Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per la volturazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui sopra è stata data facoltà ai soggetti interessati al procedimento di presentare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che nei termini assegnati nell’avvio del procedimento (scaduti in data 9/10/2021) e comunque fino ad oggi non sono pervenute osservazioni ex art. 10 della L. 241/1990 da parte dei soggetti interessati.

ATTESO che la società Veneto Acque S.p.A. è stata ritenuta, dalla Giunta Regionale del Veneto (DGRV n. 1188/2020), idonea alla gestione della discarica in parola dal punto di vista dei requisiti tecnici, in quanto:

  • ha acquisito negli anni un’esperienza consolidata in materia di progettazione, esecuzione e gestione delle reti, delle strutture e delle opere connesse al servizio idrico integrato;
  • ai sensi dell'art. 2 dello Statuto societario può effettuare, anche in concorso con altre amministrazioni, attività riferibili a:
    • bonifica di siti inquinati di competenza pubblica, progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica; attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei siti di interesse nazionale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto", per le quali ha maturato nel tempo una ragguardevole e consolidata esperienza;
    • messa in sicurezza e dismissione e/ o gestione, anche post mortem, di impianti di trattamento di rifiuti;
    • smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali, specie in siti ove il soggetto privato responsabile è inerte o irreperibile, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la realizzazione di piccoli impianti utili al relativo trattamento;
    • gestione di fanghi da depurazione, escavo di canali portuali, gestione di terre e rocce da scavo, ivi compresa l'eventuale funzione di committenza per la progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e dismissione dei relativi impianti;
    • riqualificazione ambientale e paesaggistica in aree degradate dal punto di vista ambientale, principalmente in relazione ad eventi atmosferici avversi;
    • interventi di difesa idraulica e di ripristino idrogeologico anche emergenziali;

ATTESO che la società Veneto Acque S.p.A. è stata ritenuta, dalla Giunta Regionale del Veneto (DGRV n. 1188/2020), idonea alla gestione della discarica in parola, dal punto di vista della capacità finanziaria, in quanto ha garantito, nella sua proposta e nell’ambito delle attività ambientali già svolte per conto della Regione del Veneto e di altri Enti, anche in considerazione della solida gestione finanziaria che vede la crescita dell'utile, il contenimento massimo degli oneri di esecuzione dell'attività di gestione in affidamento diretto, potendo decisamente contenere l'utile perseguito dagli operatori di mercato;

CONSIDERATO che l’Art. 14.5 Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016 prevede che, in caso di stralcio della concessione, “… S.I.F.A. S.c.p.A. si impegna a cedere gratuitamente a Regione del Veneto, entro 60 giorni dalla richiesta, l’area e le sovrastanti infrastrutture realizzate in regime di concessione o comunque acquisite nell’ambito delle attività assegnate sulla base dell’Accordo di Programma Moranzani ...”;

VISTA la nota n. 223655 del 14/05/2021 con cui il RUP dell’Accordo di programma “Moranzani” ha richiesto a S.I.F.A. S.c.p.A. di procedere, ai sensi del sopra richiamato punto 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, alla cessione alla Regione del Veneto della piena proprietà delle aree e delle sovrastanti infrastrutture;

PRESO ATTO che, ad oggi, nonostante siano scaduti i termini previsti, la cessione delle suddette aree non risulta essere stata ancora effettuata;

CONSIDERATO che la Giunta regionale del Veneto, con la sopra richiamata deliberazione n. 1188/2020, ha già individuato nella propria società in house Veneto Acque S.p.A., il soggetto che dovrà procedere alla realizzazione della discarica in parola, escluse le opere già realizzate o residuali in capo a S.I.F.A. S.c.p.A., nonché alla gestione operativa, comprese pe procedure di chiusura, e post operativa della discarica stessa;

DATO ATTO che nella domanda di volturazione sopra richiamata, Veneto Acque si è impegnata, tra l’altro, a:

  • comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico dell’Impianto;
  • proseguire le attività nel rispetto delle condizioni delle relative autorizzazioni, ferme restando tutte le forme di garanzia a tutela dell’ambiente poste a carico del precedente gestore;

RITENUTO che la nomina del Responsabile Tecnico dell’impianto debba essere effettuata prima dell’avvio del conferimento di rifiuti all’interno della discarica in parola, e che la stessa debba essere comunicata a Regione, Provincia di Verona ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico;

Garanzie Finanziarie

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’Art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale è prevista la prestazione di adeguate Garanzie Finanziarie volte a garantire gli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies del medesimo articolo;

CONSIDERATO che il D.M. Ambiente n. 141 del 26/05/2016 recante “Decreto recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29-sexies, comma9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, all’Art. 2, comma 2, prevede che “Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208, comma 1 , lettera g) , del D.Lgs. n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs. n. 152/2006, per tali attività, a condizione che possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente ...”;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha emanato la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014, recante “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.”, specifico per le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti ai sensi degli Artt. nn. 110, 208, 214, 216 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2721/2014 prevede, in relazione alle garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti - Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi (Allegato A, Lettera A, Punto 2), la prestazione delle seguenti garanzie:

2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m3 di volume utile, determinato sulla scorta dell’allegata Tabella 1, riportata in calce.

 In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

 In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell’autorizzazione all’esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l’entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2.2) Polizze fideiussorie:

2.2.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

CONSIDERATO che, alla lettera B dell’Allegato A alla DGRV 2721/2014, 9° paragrafo, è previsto che

 “Le garanzie finanziarie possono essere escusse dalla Provincia competente per territorio (creditore beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo, ivi compresa l’ingiustificata sospensione dell’attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una più delle seguenti attività: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all’eventuale sistemazione dell’area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all’ultimazione e ricomposizione finale dell’impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

CONSIDERATO inoltre che, alla lettera C dell’Allegato A alla DGRV 2721/2014, 9° paragrafo, è previsto che

 “Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere prestate a favore della stessa, prima dell’inizio dell’attività di smaltimento o di recupero.

DATO ATTO che nella domanda di volturazione sopra richiamata, Veneto Acque si è impegnata, tra l’altro, a “stipulare idonea polizza per la responsabilità civile”;

CONSIDERATO la Regione del Veneto effettua sulla società Veneto Acque S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri uffici in quanto la stessa è interamente partecipata dalla Regione del Veneto e che svolge attività prevalentemente rivolte alla Regione stessa;

CONSIDERATO che i costi relativi alle opere di realizzazione, gestione operativa e chiusura della discarica, nonché per quanto riguarda la gestione post mortem della stessa, sono coperti sia da quota parte della tariffa prevista dall’Accordo di Programma, che dal finanziamento diretto da parte di alcuni dei soggetti sottoscrittori dell’accordo stesso: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (già Autorità Portuale di Venezia), Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Solvay Solexis S.p.A. (oggi Solvay Speciality Polymers S.p.A.);

DATO ATTO che il Lotto 2 della discarica in parola deve essere realizzato al di sopra della discarica “ex Solvay”, per la quale S.I.F.A. S.c.p.A. ha prestato idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi di gestione post operativa;

CONSIDERATO inoltre che, con la cessione delle aree conseguente alla risoluzione dell’accordo transattivo e modificativo del 27/12/2016 ad opera della DGRV n. 1188 del 18/08/2020 sopra richiamata, anche la gestione post-operativa della discarica “ex Solvay” dovrà essere effettuata dalla Società Veneto Acque S.p.A. nell’ambito della complessiva gestione di tutta l’area oggetto della realizzazione della nuova discarica Vallone Moranzani;

RITENUTO pertanto che Veneto Acque S.p.A. non debba prestare le Polizze Fideiussorie di cui al punto 2.2 dell’Allegato A, Lettera A, Punto 2, della DGRV n. 2721/2014 a garanzia dei costi per l’attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, né quelle a garanzia dei costi per la gestione post-operativa, compresi anche i costi di gestione post operativa della discarica “ex Solvay”, in quanto tali costi sono comunque garantiti per le motivazioni sopra esposte;

RITENUTO pertanto che Veneto Acque S.p.A., per la gestione della discarica in parola, sia tenuta a presentare esclusivamente la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento, il cui importo deve essere calcolato secondo le disposizioni della DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata, da presentarsi prima dell’avvio del conferimento di rifiuti presso la discarica stessa;

Considerazioni Finali

VISTA la Circolare regionale n. 204120 del 24/05/2021, con la quale la Regione del Veneto ha fornito gli Indirizzi operativi in ordine alle modalità per la volturazione della titolarità della gestione delle Attività di cui all’Allegato VIII, punto 5, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 29-nonies, c. 4, del medesimo decreto;

CONSIDERATO in relazione ai requisiti necessari individuati da suddetta circolare, sulla base di tutto quanto sopra argomentato, che:

  1. la disponibilità dell’area da parte di Veneto Acque si avrà alla formalizzazione della cessione, a titolo gratuito, della stessa da parte di S.I.F.A. S.c.p.A. alla Regione del Veneto sulla base di quanto previsto al punto 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, ovvero, nelle more del perfezionamento di quanto sopra, alla consegna provvisoria da parte di S.I.F.A. S.c.p.A. a Veneto Acque S.p.A. della medesima area sulla base di apposito contratto, a titolo non oneroso, che ne consenta il legittimo uso;
  2. le garanzie finanziarie dovute, che consistono nella sola polizza RC Inquinamento, dovranno essere presentate prima dell’inizio dell’attività di smaltimento, e quindi prima dell’avvio dei conferimenti presso la discarica, come previsto dalla DGRV n. 2721/2014;
  3. che i requisiti soggettivi del legale rappresentante della società Veneto Acque S.p.A., che si ricorda essere una società in house della Regione del Veneto, sono prerogativa imprescindibile per l’affidamento dell’incarico di amministratore della società stessa;
  4. che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria sono già stati valutati positivamente nell’ambito dell’individuazione della società Veneto Acque S.p.A. quale futuro gestore della discarica Moranzani da parte della Giunta regionale del Veneto ed ampiamente descritti nella DGRV n. 1188/2020;
  5. che il nominativo del responsabile tecnico dell’installazione e del responsabile dell’esecuzione del PMC devono essere comunicati prima dell’avvio dei conferimenti presso la discarica;

RITENUTO che Veneto Acque S.p.A., prima dell’avvio dei conferimenti, dovrà presentare un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e un nuovo Piano di Gestione Operativa (PGO) redatti secondo le previsioni di cui alla DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii., nonché provvedere alla nomina del responsabile del PMC, accompagnata da un curriculum vitae (CV) aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico; il PMC/PGO dovrà essere assentito da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Città Metropolitana di Venezia e di ARPAV;

RITENUTO inoltre che il PMC di cui sopra dovrà anche tenere conto delle indicazioni prescritte nel decreto n. 1104/2020 e di quanto richiesto nella comunicazione prot. n. 284515 del 23/06/21 sopra richiamati.

CONSIDERATO che il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per i seguenti impianti previsti dall’Accordo di Programma del 31/03/2008:

  • Art. 4 lett. A) – Infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione, ubicati in area 23 ha a Marghera – Venezia;
  • Art. 4 lett. D) – Impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicato a Malcontenta – Venezia;

DATO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale n. 1843 del 29 dicembre 2020 prevede esplicitamente di affidare a Veneto Acque – tra l’altro - l’esecuzione delle attività di realizzazione, gestione e monitoraggio della Discarica Vallone Moranzani, ad eccezione di quelle che permangono in capo a S.I.F.A. S.c.p.A. ai sensi della medesima deliberazione, come più sopra individuate;

RITENUTO in conclusione di poter volturare a favore della Società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, Mestre (Venezia) - C.F.: 03875491007 - P.I.: 03285150284 l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 e ss.mm. e ii., subordinandone l’efficacia all’ottenimento della disponibilità dell’area e facendo salve le attività residuali che rimangono in capo a S.I.F.A. S.c.p.A. sulla base di quanto stabilito dalla DGRV n. 1843/2020;

RITENUTO inoltre che l’attività di conferimento rifiuti presso la discarica in parola potrà avvenire solamente previa:

  1. presentazione alla Città Metropolitana di Venezia di idonee garanzie finanziarie, consistenti, nel caso specifico, della sola polizza RC Inquinamento;
  2. nomina del Responsabile Tecnico dell’impianto;
  3. presentazione e approvazione del PMC/PGO, redatto secondo le previsioni della DGRV n.242/2010 e ss.mm.ii. e secondo le prescrizioni/indicazioni riportate nel decreto n. 1104/2020 e nella comunicazione prot. n. 284515 del 23/06/21, sopra richiamate;
  4. nomina del Responsabile dell’attuazione del PMC;

DATO ATTO che, con la volturazione dell’AIA di cui trattasi, sono trasferiti - a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento - alla società Veneto Acque S.p.A. tutti gli obblighi correlati all’attuazione dei relativi provvedimenti regionali;

RITENUTO di specificare che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014 e che, in ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di volturare, a favore della Società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, Mestre (Venezia) - C.F.: 03875491007 - P.I.: 03285150284 l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012, come modificato con i Decreti del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020 e n. 1104 del 29/12/2020, relativamente all’impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (discarica Vallone Moranzani), in Comune di Venezia (VE);

3. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla disponibilità da parte di Veneto Acque S.p.A. dell’area di discarica; a tal fine, si autorizza S.I.F.A. S.c.p.A., nelle more del perfezionamento di quanto previsto al punto 14.5 dell’Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, a procedere anticipatamente alla messa a disposizione provvisoria a Veneto Acque S.p.A. della medesima area sulla base di apposito contratto, a titolo non oneroso, che ne consenta il legittimo uso;

4. di stabilire che, prima dell’avvio del conferimento di rifiuti presso la discarica in parola, la società Veneto Acque S.p.A. deve:

4.1. presentare un nuovo PMC/PGO redatto secondo le previsioni di cui alla DGRV n. 242/2010 e ss.mm.ii., che dovrà tenere conto anche delle indicazioni prescritte nel decreto n. 1104/2020, e di quanto richiesto nella comunicazione prot. n. 284515 del 23/06/21, come già richiamati nelle premesse; il PMC/PGO in parola dovrà essere approvato da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Città Metropolitana di Venezia e di ARPAV;

4.2. nominare il responsabile dell’attuazione del PMC, e comunicare tale nomina a Regione, Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV, accompagnato da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico;

4.3. nominare il Responsabile Tecnico dell’impianto, e comunicare tale nomina a Regione, Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV, accompagnato da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico;

4.4. presentare idonea polizza RC Inquinamento con importo determinato sulla base di quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014;

5. di stabilire che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 e ss.mm. e ii. è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006; a tal riguardo il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 10 anni dalla data di rilascio del provvedimento di cui sopra, e pertanto entro il 16/10/2022;

6. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Decreto del Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012 come modificato con i Decreti del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020 e n. 1104 del 29/12/2020;

7. di dare atto che, a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento, sono trasferiti alla società Veneto Acque S.p.A. tutti gli obblighi correlati all’attuazione dei relativi provvedimenti regionali elencati al punto precedente, ad esclusione delle attività residuali che rimangono in capo a S.I.F.A. S.c.p.A. secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1843 del 29/12/2020;

8. di comunicare il presente provvedimento alla Società Veneto Acque S.p.A., con sede legale in Via Torino, 180, Mestre (Venezia), alla Società S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in Via Torino 141, Mestre (Venezia), al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, al Consorzio di bonifica Acque Risorgive, ad A.R.P.A.V. – Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici, alla società VERITAS S.p.A. con sede legale in Santa Croce 489, Venezia e, per conoscenza, al RUP dell'Accordo di Programma "Moranzani" c/o Area Tutela e Sicurezza del Territorio, al RUP della Concessione per la Costruzione del P.I.F. c/o Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia e alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia;

9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

10. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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