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Bur n. 164 del 07 dicembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 49 del 30 novembre 2021

Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione della compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio analisi e di diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso all'assistenza specialistica odontoiatrica. AGGIORNAMENTO

Note per la trasparenza

Con il presente atto si aggiorna l’elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, da ultimo approvate con il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 34 del 20 dicembre 2019, per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha previsto l’esenzione riguardante “Prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID” e per effetto del Decreto 14 maggio 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito i criteri e le modalità per l’attuazione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV. Si procede altresì con integrazioni al campo note delle esenzioni 5G1 e 6T1.

Il Direttore

PREMESSO CHE con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 34 del 20 dicembre 2019 è stato aggiornato l'elenco delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, per effetto di quanto disposto da altre disposizioni

nazionali e regionali;

CONSIDERATO CHE:

  • la DGR n. 747 del 24 marzo 2009 ad oggetto “Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi ai sensi della legge regionale 28 giugno 2007 n. 11. Modifiche della DGR n. 2992 del 25 settembre 2007” ha aggiornato l’Allegato A della DGR n. 2992 del 25 settembre 2007;
     
  • la DGR n. 2019 del 28 dicembre 2018 ha esteso ai MMG, PLS e Medici specialisti la facoltà di immissione del dato relativo all'esenzione codice 5G1 per la prescrizione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche di primo livello, in presenza di segni e/o sintomi compatibili con infezione da Mycobacterium chimaera e che la DGR n. 567 del 05 maggio 2020 ha esteso ai MMG e PLS, per la durata dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, la facoltà di immissione del dato relativo all'esenzione codice 5G1;
     
  • il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021 - con il quale sono state introdotte misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - ha previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A allegata al medesimo decreto, siano garantite dal Servizio Sanitario Nazionale senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma stessa e che nello specifico la stessa tabella contiene un elenco dettagliato delle prestazioni da erogarsi ai soggetti “dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19” in regime di esenzione, nonché la frequenza massima delle prestazioni stesse, variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica;
     
  • in relazione alle prestazioni contenute nella tabella A allegata al decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, è stata individuata a livello nazionale la codifica di esenzione (CV2123), come da comunicazioni agli atti dei competenti uffici regionali;
  • con Nota Regionale prot. n. 260964 del 09 giugno 2021 sono state comunicate alle Aziende ULSS indicazioni operative in materia di esenzione per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID, ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021 e della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 11534 del 04 giugno 2021;
  • il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica - ha disposto in via sperimentale lo screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus HCV;
  • il Decreto 14 maggio 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per l’attuazione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV, stabilendo che l’attività di sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2022;
  • con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 84 del 25 agosto 2021 è stato costituito il Gruppo di Lavoro multidisciplinare per la definizione di indirizzi regionali tecnico-organizzativi, per l’avvio e il monitoraggio dello screening HCV, di cui all’art. 25-sexies del decreto legge del 30 dicembre 2019 n. 162;
  • con Nota acquisita a protocollo regionale con il n. 508009 del 04 novembre 2021, avente ad oggetto “Indirizzi regionali tecnico organizzativi, rivolti alle Aziende ULSS, per l’avvio ed il monitoraggio dello screening HCV – DDR 84 del 25.08.21” Azienda Zero ha trasmesso il documento tecnico di definizione degli indirizzi regionali tecnico-organizzativi per l’avvio e il monitoraggio dello screening HCV nelle Aziende ULSS, nelle Aziende Ospedaliere e nello IOV;

RITENUTO CHE

  • sia necessario introdurre un codice di esenzione regionale da utilizzare specificamente nel contesto dello screening HCV, anche ai fini di tenere traccia delle prestazioni erogate in esenzione per poter procedere ad una valutazione dell’efficacia dell’intervento, secondo quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale, ed individuato tale codice nella stringa SHCV;
  • sia necessario aggiornare conseguentemente il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 34 del 20 dicembre 2019, contenente l’elenco vigente delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica applicate nella Regione del Veneto, come da Allegato A del presente atto, parte integrante dello stesso.

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;
     
  2. di approvare l’Allegato A del presente atto, contenente l’elenco aggiornato delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica e relativa codifica;
     
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Claudio Pilerci

(seguono allegati)

49_Allegato_A_DDR_49_30-11-2021_464797.pdf

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