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Materia: Trasporti e viabilità
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 275 del 08 ottobre 2021
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione saldo PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 4.4. Regia piste ciclabili DGR 2049/2015 - Comune di Grisignano di Zocco (VI) "Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Secondo Stralcio" - CUP H53D15002400006 codice SGP VE44P008B.
Con il presente provvedimento si determina il contributo definitivo a valere sulle risorse del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili, in base alla Convenzione sottoscritta con il Comune di Grisignano di Zocco (VI), repertoriata al n. 32095/2016, per l’opera denominata “Green Tour - Realizzazione pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia in Comune di Grisignano di Zocco (VI). Secondo Stralcio” – codice SGP VE44P008B – CUP H53D15002400006, e si liquida il saldo di € 1.215.857,64.
Estremi documenti principali: Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016; DGR n. 1186 del 26/07/2011; DGR n. 533 del 21/04/2015; DGR n. 2049 del 23/12/2015; DGR n. 1571 del 10/10/2016; DGR n. 1097 del 13/07/2017; nota prot. Regione del Veneto n. 227473/2021.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
DATO ATTO che il finanziamento FSC assegnato con la DGR 2049/2015, è stato impegnato con il DDR della Sezione Infrastrutture n. 274 del 31/12/2015, sul capitolo di spesa 102172/U con impegno di spesa n. 4559/2016 di € 1.396.438,59 e con impegno di spesa n. 659/2017 di € 863.561,41, riferito secondo quanto previsto nell’allegato A del citato atto:
DATO ATTO che gli impegni di spesa assunti con il DDR n. 274/2015 per gli interventi VE44P008A e VE44P008B trovano copertura sullo stanziamento di risorse FSC resesi disponibili sul capitolo 102172/U a seguito dell’accertamento in entrata assunto sul capitolo n. 100349/E dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria) n. 158 del 13/10/2015 (accertamenti n. 7/2016 e 5/2017);
CONSIDERATO che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 e al 31/12/2017, i contributi assegnati per i sopracitati interventi risultano impegnati sul capitolo di spesa n. 102172 come segue:
Atto
Impegno
Somme
Capitolo di spesa
N.
Data
Annualità
€
DDR n. 274
31/12/2015
4559
2016
104.528,82
102172
DGR n. 537
28/04/2017
2968
2017
1.263.753,77
DGR n. 484
17/04/2018
3579
2018
863.561,41
3900
28.156,00
Totale
2.260.000,00
PRESO ATTO che, a seguito delle registrazioni assunte in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 e al 31/12/2017, i sopracitati impegni di spesa risultano correlati ai seguenti accertamenti in entrata assunti sul capitolo 100349/E derivanti dal DDR n. 158/2018 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Programmazione Unitaria):
Accertamento
Importo
Capitolo di entrata
DDR n. 158
13/10/2015
7
100349
704
1123
1163
CONSIDERATO che a favore dei sopracitati progetti sono state emesse le seguenti liquidazioni di spesa:
Liquidazione
Somma
26414
23/11/2017
26434
58.779,39
58.638,98
26441
595.530,09
11644
21/04/2021
101.052,01
918.529,29
DATO ATTO che i residui relativi al finanziamento in parola attualmente sussistenti sono interamente riferiti all’intervento VE44P008B e risultano essere i seguenti:
Impegno residuo
Capitolo di imputazione
449.753,30
1.341.470,71
PRESO ATTO che l’invio della relativa documentazione è avvenuto in concomitanza per i due stralci;
DATO ATTO che comunque, sebbene fisicamente collegati, i due interventi sono distinti sia per CUP che per classificazione SGP, non potendosi pertanto operare una commistione fra le due rendicontazioni, anche tenendo conto della precedente richiesta dello stesso Ente comunale sopra citata (nota prot. regionale n. 321081/2015);
PRESO ATTO che con le note prot. Regione del Veneto nn. 178509, 179024, 179047, 179259, 179291, 179337, 209562, 235743 del 2017, l’Ente comunale ha provveduto ad inviare il Progetto Esecutivo dell’opera alla Unità Organizzativa (UO) Infrastrutture Strade e Concessioni (ex Sezione Infrastrutture), per cui ha ricevuto il Nulla Osta con prot. n. 370668 del 05/09/2017;
VISTE le Delibera CIPE n. 21/2014 e n. 57/2016 con le quali sono stati fissati i termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni Centrali e Regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007 - 2013, prevedendo una sanzione dell’1,5% per gli interventi che avevano raggiunto le OGV nel primo semestre 2016 e una sanzione del 3% per le aggiudicazioni intervenute nel secondo semestre 2016, fatta salva la previsione di cui all’art. 1, cc. 807-809, Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) che già disponeva il termine del 31 dicembre 2016 per gli interventi per i quali si fosse resa necessaria l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure di VAS o VIA;
PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2016 (come riportato anche nella DGC n. 94/2016) è stata approvata la pertinente variante agli strumenti urbanistici;
PRESO ATTO che con il Verbale n. 87065 del 27/12/2016 della SUA Provincia di Vicenza, si è proceduto aggiudicazione provvisoria ed è quindi stata sottoscritta l’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) per i lavori di realizzazione del Primo Lotto dell’opera, poi divenuta definitiva con la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio (ATAT) del Comune di Grisignano di Zocco n. 169 del 28/12/2016;
PRESO ATTO della Determina ATAT del Comune di Grisignano n. 170 del 28/12/2016 con cui sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori del Secondo Lotto dell’opera;
CONSIDERATO pertanto che non risulta applicabile al finanziamento concesso alcuna sanzione in applicazione del combinato disposto delle Delibere CIPE nn. 21/2014 e 57/2016 e della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), art. 1 cc. 807-809, così come previsto nell’Allegato B della DGR n. 1097/2017;
DATO ATTO che a seguito della richiesta formulata con le note nn. 5358 del 30/06/2017 e 7852 del 18/09/2017 (registrate al protocollo della Regione del Veneto rispettivamente ai nn. 258474 del 30/06/2017 e 389595 del 19/09/2017) di utilizzo delle economie, tale uso – escluse alcune voci – è stato autorizzato con nota 404097 del 28/09/2017;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni n. 76 del 30/10/2018 che ha ridefinito il cronoprogramma dell’intervento, ponendo come termine per la rendicontazione finale la data del 31/12/2018;
VISTE le note di richiesta di erogazione del saldo definitivo di contributo, ed in particolare la nota prot. n. 11706 del 28/12/2018 (prot. regionale n. 005975/2019), anticipata per problemi informatici con raccomandata cartacea (vedi nota prot. regionale n. 006817 del 09/01/2019), nonché le dichiarazioni con cui è stato attestato che le spese rendicontate sono state effettivamente ed unicamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo e in cui si dichiara l’ammontare complessivo del costo dell’intervento;
PRESO ATTO della Determina ATAT n. 202 del 27/12/2018 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e della Relazione al conto finale riferiti al Primo Lotto dell’opera (CIG di riferimento: 7890529E81) e della Determina n. 203 del 27/12/2018 di approvazione della contabilità finale, del CRE e della Relazione al conto finale riferiti al Secondo Lotto (CIG di riferimento: 6887826DD0);
PRESO ATTO che l’invio della foto della targa esplicativa permanente è avvenuto con la nota prot. regionale n. 222820/2020;
PRESO ATTO del fatto che la relazione conclusiva di cui all’Allegato 3 della Convezione, il progetto georeferenziato (richiesto dall’art. 8 della Convenzione) ed ulteriori integrazioni sono pervenuti con le note registrate al protocollo regionale n. 007473 del 11/01/2021 e n. 0078710 del 11/01/2021;
DATO ATTO che la documentazione inerente la rendicontazione del progetto comprende voci di spesa per un totale di € 2.144.639,53;
DATO ATTO che le voci di spesa sono così schematizzabili:
- OMISSIS -
DATO ATTO che è stata inviata apposita nota di avvio del procedimento di definizione del contributo con nota prot. regionale n. 227473 del 18/05/2021, rilevando l’apparente inammissibilità di alcune spese, in particolare le spese riferite alla società “TECnew” (CIG Z4820A61DA) e quelle associate ad un mandato di pagamento emesso oltre il termine finale fissato per la rendicontazione con il DDR n. 76 del 30/10/2018, ossia il 31/12/2018;
PRESO ATTO della nota di riscontro del Comune di Grisignano (prot. regionale n. 266395 data 11/06/2021), in cui, riassumendo, è stata richiesta una proroga al 31/12/2021 e sono state proposte osservazioni alla nota di avvio al procedimento sull’inammissibilità delle spese riferite alla società “TECnew” e delle spese conclusesi con un mandato “tardivo” (emesso oltre il 31/12/2018);
RITENUTO, per ciò che attiene i pagamenti riferiti al CIG Z4820A61DA, (Mandati 240-911-1578/2018, per un totale di € 13.034,50) effettuati nei confronti della società TECnew, di prendere atto della documentazione allegata alla nota di osservazioni del Comune, in cui è data evidenza della differenza tra gli affidamenti alla TECnew ai fini del “QR code” (non ammissibile, secondo quanto già comunicato con la nota prot. n. 404097 del 28/09/2017) e quello ai fini della realizzazione della segnaletica, e pertanto di considerarli ammissibili;
PRESO ATTO che la proroga avrebbe dovuto essere richiesta motivatamente prima dello scadere del termine fissato per la rendicontazione, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione:
“Il Soggetto Attuatore deve attuare l’intervento entro i termini indicati all’art. 4 “Cronoprogramma per l’attuazione dell’iniziativa”. Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati, antecedentemente allo scadere degli stessi, e debitamente motivati alla Sezione Infrastrutture che ne valuterà l’eventuale autorizzazione.
La richiesta di proroga dovrà giustificare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo. Tali condizioni dovranno essere verificate e illustrate, ai sensi del SIGECO, nella motivazione di concessione della proroga, che avverrà con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture.
I termini delle procedure di aggiudicazione dei lavori e di rendicontazione finale non sono prorogabili oltre le scadenze stabilite dal CIPE”;
DATO ATTO che sebbene il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) sia stato emesso nei termini e le date per cui è stata richiesta la proroga possano essere compatibili con le scadenze dettate dalla Delibere CIPE, la criticità si dispiega sulla tempistica dei mandati di pagamento rispetto ai termini assegnati con il DDR 76/2018, in quanto la Convenzione, come già detto, richiedeva che l’istanza motivata di proroga fosse antecedente alle scadenze fissate;
DATO ATTO che la SRA, richiedendo un’integrazione documentale a completamento di una precedente richiesta di erogazione di acconto, aveva fatto presente l’approssimarsi della scadenza del termine stabilito per la rendicontazione finale (nota prot. regionale n. 501315 del 10/12/2018), e che le “difficoltà di cassa” e le tempistiche delle procedure di esproprio, così come illustrate dall’Ente comunale, non erano impreviste né imprevedibili;
PRESO ATTO della mancanza di una richiesta tempestiva di proroga;
RITENUTO di non poter accogliere, per i motivi sopra esposti, la richiesta di proroga inoltrata con le proprie osservazioni dal Comune;
VISTO il combinato disposto di quanto statuito con il DDR 76/20218 succitato, con la Convenzione sottoscritta dalle parti (in particolare gli artt. 4, 5, 8 lett. o), 14 – in cui è riportato l’onere di trasmissione dei mandati quietanzati -, 18) e con il Manuale Operativo delle Procedure del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013 - approvato con DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16/2016 - in cui a pag. 28/135, Punto 4.4. “Verifica della rendicontazione delle spese da parte della SRA”, si specifica che a costituire le spese rendicontabili siano quelle “effettivamente sostenute” e che riguardino pagamenti già effettuati entro il termine per la rendicontazione finale, tanto più considerando che a pag. 27/135 dello stesso Manuale, al punto 4.3 “Rendicontazione delle spese da parte del SA” (Soggetto Attuatore), Lett. C, lett. f) si richiede copia dei “mandati quietanzati”;
CONSIDERATO che conseguentemente, pur essendo stata presentata la richiesta di saldo entro il termine previsto dal DDR n. 76/2018, non sono ammissibili le fatture la cui data di quietanza sia successiva al 31/12/2018 e che analoghe considerazioni sono da estendersi in merito alle fatture liquidate nel 2018 e agli incentivi tecnici, in quanto, pur in presenza di un atto di liquidazione emesso antecedentemente al termine di presentazione della rendicontazione del 31/12/2018, il relativo mandato di pagamento e quietanza sono successivi al termine sopracitato rendendo di conseguenza inammissibili tali spese;
PRESO ATTO che la somma dei pagamenti inammissibili secondo quanto sopra, ammontano in tutto ad € 140.892,04 e che pertanto le spese ammissibili ammontano ad € 2.003.747,49;
TENUTO CONTO che, ai sensi del SIGECO, pagg. 21-22, le spese tecniche non devono sopravanzare il 10% del totale delle spese dell’intervento, e che il limite così individuato ammonta ad € 214.463,95;
TENUTO CONTO che, ai sensi della circolare prot. n. 251211 del 17/06/2015, sono da considerarsi soggette al limite del 10% le spese tecniche riferite a progettazioni, direzioni lavori e collaudi, non rientrando invece in tale limite gli studi propedeutici alla progettazione o le prove di laboratorio;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto sopra, le spese tecniche (riferibili ai CIG: Z31113A8B8 – Studio Cavallin; 6720349F6B – RTP Agriplan; Z2F1EBF718 – Ing. Zaccaria) soggette al limite del 10% sommano ad € 122.797,75 e pertanto sono interamente ammissibili;
TENUTO CONTO che gli espropri il cui mandato è stato emesso tempestivamente rispetto al termine di rendicontazione finale, assommano ad € 102.130,36;
CONSIDERATO che il calcolo per individuare la quota ammissibile degli espropri è così formulato: ((Spese + Spese tecniche ammissibili nel limite del 10%)/9), e che pertanto il limite è di € 222.638,61;
DATO ATTO che ai sensi di quanto sopra le spese per gli espropri sono interamente ammissibili;
TENUTO CONTO che pertanto il costo finale dell’intervento, ammissibile ai fini del finanziamento è di € 2.003.747,49, e che la quota di finanziamento assegnabile in via definitiva è di € 1.811.387,73;
VISTA la check list n. 11 di richiesta del saldo;
CONSIDERATO che per il presente intervento al Comune di Grisignano sono già stati erogati € 595.530,09, con le seguenti liquidazioni:
N. Liquidazione
Importo erogato
e che pertanto la quota di finanziamento ancora da erogare corrisponde ad € 1.215.857,64;
DATO ATTO che, non essendo più sussistente alcuna obbligazione nei confronti del Comune di Grisignano di Zocco, in relazione alla quota di contributo eccedente l’importo definitivo come sopra rideterminato, è necessario disporre l’economia di spesa corrispondente ad € 125.613,07 da portare in riduzione dell’impegno n. 3579/2018 sul capitolo 102172/U adottato con DGR n. 484/2018 a seguito di riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2017 (correlato all’accertamento in entrata n. 1123/2018 in gestione alla Direzione Programmazione Unitaria);
PRESO ATTO che l’economia spesa di € 125.613,07, si renderà disponibile per la riprogrammazione della medesima quota a favore di nuovi interventi da finanziare nell’ambito del PAR FSC, così come previsto dal “Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013” e dal relativo “Manuale operativo delle procedure”, approvati con D.G.R. n. 1569/2015 e successivamente modificati con decreto n. 16 del 07/03/2016 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 41/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del PAR FSC 2007-2013 di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;
VISTA la DGR n. 1142 del 06/08/2019;
VISTA la DGR n. 849 del 22/06/2021;
decreta
Marco d'Elia
Allegato (omissis)
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