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Bur n. 146 del 05 novembre 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 399 del 27 ottobre 2021

Cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nella procedura telematica nel portale regionale del Turismo, i dati obbligatori dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021, DDR n. 174/2021 e n. 225/2021 della Direzione Turismo. Revoca del DDR n. 174/ 2021.

Note per la trasparenza

Si approva la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, i dati obbligatori e si revocano i precedenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” disciplina, agli articoli 82 e seguenti, le professioni turistiche, così definite:

- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;

- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;

- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine;

DATO ATTO CHE

- l’articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018" - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche;

- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 e n. 715 del 8 giugno 2021, pubblicate rispettivamente nei Bur n. 61/2021 e n. 77/2021, in cui è stato stabilito, tra l’altro, che le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche siano esercitate, dal 1° luglio 2021, dall’Unità Organizzativa Presidi Turistici Territoriali presso la Direzione Turismo e non più dalle Unità Organizzative Veneto Orientale e Veneto Occidentale di cui alle DDGGRR n. 830/2018 e n. 1997/2018;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell’art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 19 del 9 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;

- la suddetta DGR n. 111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del citato provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che definiscano la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l’implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall’Allegato A della citata DGR;

- conseguentemente il Direttore della Direzione Turismo, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, ha approvato - ai sensi dell’articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021 “Istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche” - con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, pubblicato nel Bur n. 54 del 23 aprile 2021, i seguenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche:

a) elenco regionale delle guide turistiche, nell’Allegato A;

b) elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell’Allegato B;

c) elenco regionale degli animatori turistici, nell’Allegato C;

d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell’Allegato D;

- inoltre, ai sensi del citato articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto - ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sono stati pubblicati, in ordine alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, sono stati iscritti d’ufficio, con il citato Decreto n. 174/2021, i seguenti soggetti:

1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;

2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;

3) che accedono alla professione con le modalità di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;

RILEVATO CHE

- la citata DGR n. 111/2021, ai sensi dell'articolo 8 dell’Allegato A, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti elenchi regionali, stabilisce che le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati vengano definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;

- il Direttore della Direzione Turismo, con Decreto n. 225 del 7 maggio 2021, pubblicato nel Bur n. 69 del 21 maggio 2021, ha approvato le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche,

- l’allegato A, all’articolo 2, comma 8 del citato Decreto n. 225/2021, dispone che i professionisti turistici iscritti negli elenchi regionali pubblicati nei portali della Regione, a seguito del Decreto della Direzione Turismo n. 174/2021, sono tenuti a comunicare alla Regione, tramite procedura telematica indicata nel citato articolo 2 , entro il termine finale di 90 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto n. 225/2021 e conseguentemente entro il 19 agosto 2021, i seguenti dati obbligatori stabiliti dall’articolo 1 del citato Decreto n. 225/2021:

a) dati inseriti obbligatoriamente, che devono essere sempre pubblicati nei siti regionali:

cognome, nome, lingue di abilitazione;

sigla di due lettere della provincia di prima iscrizione; nel caso di ulteriori estensioni territoriali per le guide turistiche le sigle provinciali saranno riportate in ordine alfabetico;

sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale successivo al 1 aprile 2019;

eventuali ulteriori lingue straniere oggetto di abilitazione da parte di altre Amministrazioni in Italia, in tale caso occorre allegare la documentazione, rilasciata da una Pubblica Amministrazione, comprovante l’abilitazione per l’estensione linguistica;

b) dati inseriti obbligatoriamente, non pubblicabili nei siti regionali:

un file con estensione .jpg contenente la foto del volto scoperto del professionista, da stampare nel tesserino di riconoscimento, con dimensioni della foto di 2,5 x 3 cm;

nazionalità, Stato, Comune e data di nascita;

codice fiscale, partita IVA se il professionista è titolare di partita IVA;

c) dati inseriti obbligatoriamente, pubblicabili nei siti regionali su consenso del professionista:

numero di cellulare o di telefono; indirizzo di residenza;

DATO ATTO CHE

- in sede di primo aggiornamento, con apposito Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo, anch’esso pubblicato nel presente BUR, in ciascun elenco ricognitivo regionale delle professioni turistiche sono stati iscritti d’ufficio, in ordine alfabetico, solo i professionisti, già iscritti negli elenchi regionali ricognitivi approvati con DDR n. 174/2021, che hanno regolarmente inserito i dati richiesti nel portale regionale nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021;

- con il citato Decreto è stato attribuito, in sede di primo aggiornamento, un nuovo numero progressivo, in ogni elenco regionale ricognitivo, ad ognuno dei suddetti professionisti, da riprodurre nel relativo tesserino di riconoscimento regionale;

- in ogni caso la procedura telematica, ai sensi del comma 10 dell’art. 2 dell’Allegato A del DDR n. 225/2021, pure se decorso il termine del 19 agosto 2021, resta comunque accessibile ai professionisti che hanno regolarmente comunicato i loro dati per registrare le eventuali variazioni dei dati inseriti anche a partire dal 20 agosto 2021;

RILEVATO CHE

- ai sensi del comma 9 dell’articolo 2 del citato Decreto n. 225/2021, la mancata comunicazione dei dati obbligatori, di cui all’articolo 1 dello stesso, entro la data del 19 agosto 2021, comporta la cancellazione dei professionisti inadempienti dai relativi elenchi regionali ricognitivi, in sede di primo aggiornamento degli elenchi regionali stessi ed impedisce il rilascio del tesserino regionale di riconoscimento ai soggetti cancellati dai citati elenchi;

- risultano professionisti, iscritti negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, approvati con il citato Decreto n. 174/2021, individuati negli Allegati A, B, C, D al presente Decreto, che non hanno comunicato, tramite la procedura telematica regionale di cui al citato articolo 2 dell’Allegato A della DGR n. 111/2021, nel portale regionale del Turismo, entro il 19 agosto 2021 i dati obbligatori, richiesti ai sensi del comma 8 dell’articolo 2 dell’Allegato A del citato Decreto n. 225/2021;

RITENUTO NECESSARIO

- disporre in conformità al comma 9 dell’articolo 2 del Decreto n. 225/2021, la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, oggetto del Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nella procedura telematica nel portale regionale del Turismo, i dati obbligatori, previsti dal Decreto n. 225/2021, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, come individuati nei seguenti allegati al presente Decreto: guide turistiche, nell’Allegato A; accompagnatori turistici, nell'Allegato B; animatori turistici, nell'Allegato C; guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;

- disporre che i soggetti cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, individuati nei suddetti Allegati, possono comunicare alla Regione i dati obbligatori, tramite la procedura telematica nel portale regionale del Turismo, anche successivamente alla data del 19 agosto 2021 purchè entro il termine finale del 28 febbraio 2022, per essere di nuovo iscritti negli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, in sede di secondo aggiornamento, da concludersi entro il mese di marzo dell’anno 2022, data stabilita per l’aggiornamento semestrale dei suddetti elenchi come disposto dal comma 12 del citato articolo 2 dell’Allegato A del Decreto n. 225/2021;

- disporre che, ai sensi del punto 3 del deliberato della DGR n. 111/2021, i tesserini di riconoscimento dei soggetti cancellati dagli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche -rilasciati dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, ai sensi del previgente articolo 83 della L.R. n. 33/2002 - perdono validità decorso il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nel BUR , prevista entro il mese di novembre 2021, del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, previsto dall’art. 5 dell’Allegato A della DGR n. 111/2021 disciplinante i tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche;

- disporre che, conseguentemente, i suddetti soggetti possono comunque continuare ad utilizzare i tesserini di riconoscimento provinciali/metropolitani fino ai sei mesi successivi alla data di pubblicazione nel BUR del citato Decreto del Direttore della Direzione Turismo, in attesa di iscriversi nuovamente per via telematica, negli elenchi regionali entro il 28 febbraio 2022 e conseguire poi il nuovo tesserino regionale;

RITENUTO OPPORTUNO

- revocare il proprio Decreto n. 174/2021, ai sensi dell’articolo 21 quinquies della L. n. 241/1990, perché a seguito delle suddette cancellazioni dei professionisti turistici non risulta più conforme a quanto stabilito dalla DGR n. 111/2021;

- disporre che l’efficacia della revoca del citato Decreto n. 174/2021, decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- non vi è alcun interesse regionale di promozione dell’offerta turistica del Veneto, in grado di giustificare la pubblicazione dei suddetti nominativi, cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, nei portali regionali gestiti da Direzione turismo e Direzione Promozione economica

- il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR, con i relativi Allegati, per motivi di trasparenza;

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI

- la L. n. 241/1990; il D.lgs.n. 33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 830/2018; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 111/2021; la DGR n. 571/2021; la DGR n. 715/2021; il DDR n. 174/2021 e n. 225/2021

decreta

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per i motivi citati in premessa, la cancellazione dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, oggetto del Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, dei nominativi di coloro che non hanno inserito, nella procedura telematica nel portale regionale del Turismo, i dati obbligatori, nel periodo dal 21 maggio 2021 al 19 agosto 2021, come individuati nei seguenti allegati al presente Decreto:

- guide turistiche, nell’Allegato A;

- accompagnatori turistici, nell'Allegato B;

- animatori turistici, nell'Allegato C;

- guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D;

3. di disporre che i soggetti cancellati dagli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, individuati nei suddetti Allegati, possono comunicare alla Regione i dati obbligatori, tramite la procedura telematica nel portale regionale del Turismo, anche successivamente alla data del 19 agosto 2021 purchè entro il termine finale del 28 febbraio 2022, per essere di nuovo iscritti nei suddetti elenchi, in sede di secondo aggiornamento, da concludersi entro il mese di marzo dell’anno 2022;

4. di dare atto, per i motivi citati in premessa, che i tesserini di riconoscimento provinciali/metropolitani dei soggetti cancellati dagli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche perdono validità decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel BUR., prevista entro il mese di novembre 2021, del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, disciplinante i tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche;

5. di dare atto, conseguentemente, che i suddetti soggetti possono comunque continuare ad utilizzare i tesserini di riconoscimento provinciali/metropolitani fino ai sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, sopra menzionato, in attesa di iscriversi, per via telematica, nuovamente agli elenchi regionali entro il 28 febbraio 2022 e conseguire poi il nuovo tesserino regionale;

6 di revocare, per i motivi citati in premessa, il proprio Decreto n. 174 del 16 aprile 2021, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR con i relativi Allegati;

9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

399_Allegato_A_DDR_399_27-10-2021_461624.pdf
399_Allegato_B_DDR_399_27-10-2021_461624.pdf
399_Allegato_C_DDR_399_27-10-2021_461624.pdf
399_Allegato_D_DDR_399_27-10-2021_461624.pdf

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