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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 12 giugno 2020
Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del direttore regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017. Autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 15, paragrafo "Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)", lettera g del DDR n. 11/2017, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con EER 190204*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l. con sede ed impianto sito in San Giuliano Milanese (MI) ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo in D10/R1 in impianti esteri.
Con il presente provvedimento si autorizza il Gestore, in deroga alla prescrizione di cui al punto 15, paragrafo "Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)", lettera g del DDR n. 11/2017, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con EER 190204*, presso l'impianto della Ditta Mecomer S.r.l. ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo in D10/R1 in impianti esteri.
Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 2372 del 16 dicembre 2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n. 352 del 25 marzo 2014, la Giunta regionale ha espresso il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, autorizzato il progetto e rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria per lo sviluppo e la razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti localizzato nel Comune di Maser (TV) e gestito dalla società Marcon S.r.l.
RICHIAMATI i decreti regionali n. 82 del 28.10.2014, n. 69 del 03.11.2015 e n. 35 del 15.05.2016 con cui si è preso atto delle modifiche non sostanziali dell’installazione succedutesi nel tempo e debitamente comunicate dalla Ditta.
CONSIDERATO che con decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 11 del 25.01.2017 è stata rilasciata alla Ditta l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativamente all’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti, ubicato in Via dei Rizzi 4 in Comune di Maser (TV), di cui al progetto depositato presso i competenti Uffici dell’U.C. VIA in data 7 gennaio 2013.
VISTO che con il decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 76 del 9/11/2018 si è preso atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla ditta con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. reg. n. 333953 del 09.08.2018;
DATO ATTO che con decreto del direttore regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 94 del 09/11/2018, successivamente modificato con decreto n. 115 del 31/12/2018, sono state modificate le prescrizioni di cui al Punto 15, paragrafo “Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)” del decreto n. 11/2017;
CONSIDERATO che l’efficacia del decreto n. 94/2018 è temporaneamente sospesa a seguito della “Sospensiva in attesa di sentenza” disposta dal TAR del Veneto con ORD N. 249/2019 del 14/06/2019, e che quindi, ad oggi, sono pienamente efficaci le prescrizioni di cui al Punto 15, paragrafo “Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)” del decreto n. 11/2017;
PRESO ATTO che la lettera g. del succitato punto 15 recita testualmente quanto segue “g. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.”;
VISTO che con nota del 8/04/2020, assunta al prot. reg. al n. 150896 in data 09/04/2020, la Ditta ha presentato istanza di deroga alla prescrizione n. 15, paragrafo “Miscelazione rifiuti (prescrizioni generali)” lettera g. del decreto n. 11/2017;
VISTA la nota n. 169707 del 28/04/2020, con cui questa Amministrazione ha comunicato alla ditta l’avvio del procedimento amministrativo e chiesto, nel contempo, la presentazione di documentazione integrativa;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota del 5/05/2020, assunta al prot. reg. al n. 178351 in data 05/05/2020;
PRESO ATTO che le miscele oggetto di deroga sono quelle afferenti al Gruppo 7 riportato nella nota del 28/07/2015, assunta al prot. reg.le n. 311853 data 29/07/2015 (documentazione integrativa alla comunicazione di modifica non sostanziale denominata “Variante 2/2015”), per le quali è prevista la destinazione D10/R1;
PRESO ATTO che la destinazione finale dei rifiuti in questione è individuata in impianti esteri di incenerimento - termovalorizzazione in impianti francesi gestiti dalla ditta TREDI SAS, di proprietà del gruppo Séché Environnement, sito Salaise sur Sanne, collegati all’impianto della Ditta Mecomer S.r.l. con sede ed impianto sito in San Giuliano Milanese (MI) - Società sottoposta a Direzione e Coordinamento Ex art 2497 c.c. da parte di Séché Environnement SA con sede a Parigi (-FR-) con apposite omologhe o notifiche;
PRESO ATTO che la richiesta di autorizzazione in deroga di cui trattasi è dovuta al “carattere di marginalità dell’attività annua (che nel 2019 ha rappresentato soltanto l’1,4% delle quantità totali di rifiuti gestiti)”, ragion per cui, “i volumi relativamente bassi dei rifiuti miscelati e la loro produzione decisamente incostante, non permettono di instaurare, a costi sostenibili, rapporti commerciali e di lavoro costanti e diretti con inceneritori italiani o esteri”;
CONSIDERATO che, sulla base della dichiarazione della Ditta Mecomer S.r.l., allegata alla succitata nota del 5/05/2020, le miscele in questione verrebbero avviate , dopo controllo analitico, alle operazioni R12/R13 o D13/D15 presso l'impianto e, successivamente, inviate ad impianti finali di smaltimento D10/recupero R1;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione in capo alla ditta Mecomer S.r.l. rilasciato dalla Città metropolitana di Milano con atto del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali n. n.5507/2017 del 26/06/2017, da cui si evince che la ditta è autorizzata a gestire presso il proprio impianto i rifiuti per i quali la ditta richiede la deroga in argomento;
PRESO ATTO che non sono pervenuti nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990 e ss.mm.ii.
RITENUTO pertanto, di concedere l’autorizzazione al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 19.02.04*, presso l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in comune di San Giuliano Milanese (MI), ai fini dell’avvio a successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri;
PRESO ATTO inoltre che la ditta ha altresì dichiarato che “Alla scadenza dei dossier di notifica sopra richiamati saranno sospesi i conferimenti di rifiuti presso l’impianto Mecomer S.r.l. fino a comunicazione a codesto Ente dei nuovi dossier di notifica”;
RITENUTO di prescrivere che la validità della deroga concessa è vincolata alla disponibilità della ditta Mecomer S.r.l. al ricevimento di rifiuti, nonché alla validità dei dossier di notifica richiamati nelle note del 8/04/2020 e del 5/05/2020 precedentemente richiamati; alla scadenza delle notifiche in parola la ditta Marcon S.r.l. dovrà pertanto sospendere i conferimenti delle proprie miscele alla ditta Mecomer S.r.l.; per la ripresa dei conferimenti la ditta dovrà trasmettere a questa amministrazione i riferimenti delle nuove notifiche nonché la rinnovata disponibilità della ditta Mecomer S.r.l. al ricevimento di detti rifiuti;
RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Città Metropolitana di Milano ed al Dipartimento provinciale ARPA-Lombardia di Milano, in qualità di Autorità Competente ed Ente di controllo territorialmente competenti per l’impianto della Ditta Mecomer S.r.l., sito in San Giuliano Milanese (MI);.
VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
Loris Tomiato
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