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Bur n. 134 del 08 ottobre 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 51 del 28 settembre 2021

Aggiornamento dei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede ad aggiornare il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni e alle non ammissioni di associazioni prive dei necessari requisiti, nonché alle migrazioni dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Il Direttore

-  Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

-  visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;

-  dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:

  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano le diverse tipologie di soggetti no profit;
  • definisce le fattispecie di Enti del Terzo settore nonché i requisiti che gli stessi devono possedere ai fini dell’iscrizione al Runts (art. 4);
  • stabilisce che le Organizzazioni di volontariato (ODV) devono esercitare, prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35)
  • prevede, in capo agli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 18);
  • dispone che fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (art. 101);
  • stabilisce che il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro regionale, disciplinato dalla L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 e relative deliberazioni attuative;

-  visto l’art. 4 della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 di istituzione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale sono iscrivibili le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;

-  dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone inoltre che le organizzazioni di volontariato devono:

  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;

-  vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;

-  richiamato l'articolo 66 del D.L. 77 del 31.05.2021 che ha riaperto i termini previsti agli artt. 101, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. riconoscendo alle ODV, alle APS e alle Onlus la possibilità di adeguare gli statuti con la modalità semplificata entro il 31.05.2022;

-  viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;

-  preso atto che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 40/93 è prevista la cancellazione automatica dal Registro regionale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;

-  ricordato che, ai sensi del DDR n. 4 del 25.02.2021, l’iscrizione ai Registri regionali delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, scaduta o in scadenza a decorrere dal primo gennaio 2020, è prorogata fino alla data di completamento della fase di trasmigrazione;

-  dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:

  • l’iscrizione di n. 24 Organizzazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ciascuna;
  • la cancellazione di n. 20 Organizzazioni, individuate nell’Allegato B,  per le motivazioni esplicitate a fianco di ognuna;
  • la non ammissione n. 5 Organizzazioni, individuate nell’Allegato C,  per le motivazioni esplicitate a fianco di ognuna;

-  dato atto che tutte le associazioni iscritte ai Registri regionali in argomento o in iscrizione con il presente provvedimento, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale, cliccando al seguente link
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore, al fine di aggiornare i propri dati anagrafici e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione dei medesimi al Registro unico nazionale del terzo settore;

-  ricordato che, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 106 del 15.09.2020, il procedimento di trasmigrazione si concluderà con l’iscrizione al Runts solo a seguito di esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti, incluso uno statuto adeguato alle disposizioni codicistiche;

-  ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto al link
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/volontariato , dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;

-  preso atto che:

  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con il DDR n. 43 del 7.04.2021 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

-  visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

-  vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;

-  viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;

-  vista la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta n. 4314/2009;

-  attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 24 Associazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ciascuna;
  2.  la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 20 Associazioni per la motivazione a fianco di ciascuna esplicitata (Allegato B);
  3. la non ammissione al Registro del volontariato di n. 5 Associazioni per la motivazione a fianco di ciascuna esplicitata (Allegato C);
  4. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  5. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena


(seguono allegati)

51_Allegato_A_DDR_51_28-09-2021_459245.pdf
51_Allegato_B_DDR_51_28-09-2021_459245.pdf
51_Allegato_C_DDR_51_28-09-2021_459245.pdf

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