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Bur n. 129 del 28 settembre 2021


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 57 del 24 agosto 2021

Affidamento alla Fondazione Edmund Mach della fornitura del parassitoide Ganaspis brasiliensis per l'immissione in natura della specie non autoctona in Regione Veneto. Anno 2021. Impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede all'acquisizione della fornitura di insetti per la lotta integrata del parassitoide Ganaspis brasiliensis per l'immissione in natura della specie non autoctona in Regione Veneto, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) e si impegna la relativa spesa. Elementi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con prot. reg.le n. 370112 del 20/08/2021.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 6 maggio 2021 da parte delle Regioni Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Province autonome di Bolzano e di Trento, corredata da uno studio del rischio, predisposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 5 per l’immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura);

CONSIDERATO che la richiesta delle regioni per l’immissione in natura del parassitoide ha l’obiettivo di creare un equilibrio ecologico tra il parassita Drosophila suzukii (Matsumura) e il parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), e conseguentemente limitare i rilevanti danni alle produzioni agricole regionali, in particolare nel settore cerasicolo con gravi ricadute di tipo economico e sociale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica 17 agosto 2021 prot. n. 89757 “Immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4” che autorizza la Regione Veneto all’immissione in natura del parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) in tre siti di rilascio indicati nella domanda;

CONSIDERATO che il parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) è attulamente allevato in Italia unicamente dalla Fondazione E. Mach di S. Michele all’Adige ( TV), in quanto unico centro autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole ;

VISTA l’offerta economica presentata dalla Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con prot. reg.le n. 370112 del 20/08/2021 per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quantità utile per eseguire 3 rilasci nei 3 siti di lancio, per l’importo complessivo di € 1.296,00 IVA inclusa;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall’Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;

PRESO ATTO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l’acquisto di cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico per la per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all’Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227 per un importo complessivo di € 1.296,00 IVA inclusa;

RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 373173 con cui l’U.O. Fitosanitario ha affidato alla Fondazione Edmund Mach l’incarico per la fornitura di insetti per la lotta integrata;

CONSIDERATO che l’obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di € 1.296,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall’accertamento in entrata n. 939/2021 per l’importo di € 1.296,00 disposto con Decreto del Direttore dell’U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n. 100299 “Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 – art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)”;

RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00 finanziata dalle entrate vincolate accertate per il medesimo importo nell’esercizio 2021, assumendo l’impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 “Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)”, Art. 002 “Altri beni di consumo”, codice V^ livello U.1.03.01.02.007 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” del bilancio di previsione 2021-2023 a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all’Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227;

DATO atto che l’obbligazione si configura quale debito commerciale;

PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;

Vista la Legge regionale 54/2012;

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 41/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2021-2023 e successive variazioni;

VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2021–2023 e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di affidare l’incarico per le fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all’Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227– CIG ZB632CF159 per l’importo complessivo di € 1.296,00 IVA ed ogni altro onere compresi;
  3. di dare atto che la copertura finanziaria dell’obbligazione è assicurata dall’accertamento in entrata n. 939/2021 per l’importo di € 1.296,00, disposto con Decreto del Direttore dell’U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n. 100299 “Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 – art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)”
  4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate per il medesimo importo nell’esercizio 2021, assumendo l’impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 “Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)” del bilancio di previsione 2021-2023, Art. 002 “Altri beni di consumo”, codice V^ livello U.1.03.01.02.007 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all’Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227:
  5. di attestare che l’obbligazione di spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai sensi dell’art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell’ esercizio finanziario 2021;
  6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
  8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
  9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
  10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l’avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell’art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;
  13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanin

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