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Bur n. 128 del 24 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 344 del 24 agosto 2021

Determinazione contributo ammissibile e finanziabile istanza numero 10217372/2019 presentata in esecuzione dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 emanata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle attività economiche e produttive causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, si determina il contributo ammissibile e finanziabile con riferimento all’istanza 10217372/2019 presentata a valere sull’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 per i danni alle strutture di proprietà privata causati dagli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito la Regione del Veneto dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018.

Il Direttore

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001;

che con Decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi, a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento e che per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art 25 del medesimo del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

con successiva Ordinanza n. 779 del 16 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto, l’arch. Ugo Soragni Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1, comma 1028, ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell’Autunno 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 febbraio 2019 è stata assegnata alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

che gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall’evento in argomento, definendo altresì le tipologie di danno ammissibili e le intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

che con Ordinanza Commissariale n. 6 del 10 aprile 2019 sono stati individuati i soggetti attuatori per la realizzazione delle azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;

che con nota prot. 178512 del 7 maggio 2019 il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con l’ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha invitato i Soggetti Attuatori alla definizione degli atti necessari, nell’ambito della rispettiva organizzazione, in relazione alle fasi della predisposizione e avviso modello domanda, istruttoria, ricevibilità e ammissibilità, determina degli importi ammissibili;

che con Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 sono stati approvati gli avvisi contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tra cui il bando dedicato ai soggetti privati (Allegato E dell’O.C. n. 10 del 4 giugno 2019);

che l’art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 ha stabilito che le attività di raccolta delle domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile relative al sopracitato Avviso, di cui all’Allegato “E” della medesima Ordinanza, siano svolte, in qualità di Soggetto Attuatore e avvalendosi della Struttura tecnica della propria Direzione, dal dott. Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

che, fermo restando quant’altro disposto dalla citata O.C. 10 del 4 giugno 2019, con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 luglio 2019 è stata prorogata la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Allegato “E” dell’ordinanza Commissariale n. 10 del 04 giugno 2019, estendendo il termine di presentazione dal 10 luglio 2019 al 19 luglio 2019 ed inoltre autorizzando la presentazione delle domande e delle relative perizie asseverate, da presentare con le medesime modalità di cui agli Avvisi da A) ad E), entro il termine ultimo del 30 settembre 2019, senza ulteriori termini per l’eventuale integrazione di documentazione;

che con decreto n. 2044 del 26 ottobre 2020 il Commissario delegato OCDPC n. 558/2018 ha istituito la “Commissione, atta al superamento delle situazioni di criticità emerse in fase di istruttoria delle domande a seguito della pubblicazione dei Bandi di cui alla OC 10/2019”;

PRESO ATTO che in data 18 luglio 2019 è stata presentata istanza di adesione al bando dell’Allegato “E” al O.C. 10 del 4 giugno 2019, acquisita al protocollo regionale con n. 321451del 17/07/2019, e che alla medesima istanza è stato assegnato, il numero identificativo seriale 10217372/2019;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 30 settembre 2019 con cui sono stati approvati, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3, e 5, nonché ai sensi della O.C.D.P.C. n. 601/2019 gli esiti istruttori, individuati n. 287 beneficiari, nonché gli importi complessivi ammessi e impegnate le somme a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018.

CONSIDERATO che con la medesima O.C. n. 16 /2019 è stata rinviata a successivi provvedimenti l’integrazione del finanziamento sulla base delle somme rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM 24 febbraio 2019, nonché sulle somme già assegnate con il medesimo DPCM per le annualità 2020 e 2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa relativo al completamento dei finanziamenti alle attività produttive e ai soggetti privati per l’annualità 2020 secondo quanto previsto dall’art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028 e dagli artt. 3,4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;

PRESO ATTO che con l’istanza 10217372/2019 è stato richiesto dai comproprietari dell’immobile ubicato in via Enrico Toti, n. 79 del Comune di San Biagio di Callalta (TV), distinto al catasto al foglio n. 1 (sez. urbana B), particella 49 sub 5, categoria A/3, un contributo per ripristino di unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario per un totale di euro 167.407,99, come riportato nel “Quadro tipologie interventi e calcolo del contributo richiesto” dell’istanza;

CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217372/2019 è fra le domande individuate dall’allegato “B” della Ordinanza Commissariale n. 16/2019 e in relazione alla stessa è stato impegnato l’importo di euro 50.222,40, precisando che l’impegno in oggetto non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla rendicontazione della spesa e al rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2019;

CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217372/2019 è fra le domande individuate dall’allegato “F” della Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 e in relazione alla stessa è stato impegnato l’ulteriore importo di euro 117.185,59 precisando sempre che l’impegno in oggetto non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla rendicontazione della spesa e al rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2019;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 601 dell’1/8/2019 che all’art. 4, comma 1 prevede che “la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo”;

CONSIDERATO che, la domanda 10217372/2019 è stata istruita ed è risultato che è stata presentata dal richiedente quale istanze di ripristino ed corredata da documentazione per la valutazione di interventi di ripristino e che tuttavia nella perizia allegata e trasmessa insieme alle suddetta domanda, il richiedente ha espresso sia la volontà di ripristinare sia quella di procedere a delocalizzazione, “(previa demolizione dell’abitazione danneggiata/distrutta) mediante acquisto di una nuova unità immobiliare o la ricostruzione in altro sito della medesima Regione”, ma precisando “che al momento non ci sono le condizioni per valutare economicamente tale operazione, in quanto non si è ancora trovato né un immobile da poter acquisire né un sito dove eventualmente poter ricostruire”;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 90399 del 26/02/2020 è stata rilevato agli istanti che gli elementi forniti con la domanda e con la documentazione ad essa corredata potevano essere riferiti esclusivamente al ripristino di unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario e che nella perizia allegata alla domanda di contributo la richiesta di delocalizzazione è stata presentata solo in alternativa al ripristino e comunque subordinandola espressamente alla verifica di condizioni, che gli stessi istanti affermavano non ancora in essere al momento della domanda e rispetto all’attuazione delle quali non era stata poi fornita alcuna informazione o aggiornamento:

CONSIDERATO che con la medesima nota protocollo n. 90399 veniva evidenziato che dalla documentazione a corredo della domanda presentata, la stessa doveva essere considerata quale domanda per ripristino di unità immobiliare destinata ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, e al fine di poter valutare la stessa ed evitare la sua non ammissibilità per improcedibilità dettata da carenza documentale veniva, quindi, espressa la necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio specificando nel dettaglio quali fossero questi elementi;

PRESO ATTO che il richiedente ha dato riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita al protocollo regionale con numero 109568 del 09/03/2020, ribadendo la volontà di delocalizzare, avendo l’istante “provveduto nel periodo post calamità all’acquisto di nuovo immobile e pertanto richiede il contributo per delocalizzazione”, rimandando a successiva comunicazione l’invio degli elementi aggiuntivi utili alla valutazione dell’istanza in tal senso;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 356015 del 10/09/2020 è stata data al richiedente comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, invitando altresì l’istante ad inviare la documentazione già richiesta con precedente nota protocollo n. 90399 e di cui il richiedente comunicava l’invio, con anzidetta nota protocollo n. 109568;

PRESO ATTO che il richiedente ha dato riscontro alla suddetta richiesta, con nota acquisita al protocollo regionale con numero 384371 del 21/09/2020, trasmettendo atto di acquisto di una nuova unità immobiliare;

PRESO ATTO che la “Commissione, atta al superamento delle situazioni di criticità emerse in fase di istruttoria delle domande a seguito della pubblicazione dei Bandi di cui alla OC 10/2019”, istituita con decreto n. 2044/2020 del Commissario delegato OCDPC n. 558/2018, si è espressa con verbale della seduta del 5 maggio 2021 favorevole alla delocalizzazione dell’unità abitativa oggetto della domanda;

CONSIDERATO che l’istruttoria della domanda 10217372 è proseguita sulla base di quanto trasmesso dall’istante e, quindi, quale domanda di ricostruzione o delocalizzazione di unità immobiliare destinato ad abitazione diversa da quella principale del proprietario;

CONSIDERATO il punto 4.1, lettera c) ii dell’Allegato “E” all’ Ordinanza Commissariale n. 10/2019 prevede che all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro;

CONSIDERATO inoltre, il punto 4.1, lettera d) dell’Allegato “E” all’ Ordinanza Commissariale n. 10/2019 prevede che per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 Euro;

CONSIDERATO che istruttoria è emerso un valore di contributo concedibile inferiore al contributo richiesto in domanda e a quanto complessivamente impegnato in relazione all’istanza 10217372/2019 con Ordinanza Commissariale n. 16/2020 e Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020;

CONSIDERATO che, con riferimento alla domanda in oggetto si è conclusa l’istruttoria, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell’art 2 della Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio”, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

CONSIDERATO che, per quanto disposto dal citato art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 e per quanto sin qui esposto è necessario concludere i procedimenti instaurati a seguito delle istanze in oggetto, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di determinazione del contributo ammissibile;

RITENUTO pertanto, in esecuzione dell’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, di determinare il contributo concedibile, previa demolizione dell’abitazione danneggiata, relativo all’istanza numero 10217372/2019 nella misura di euro 51.568,15 come previsto dal punto 4.1 alla lettera c) ii., per la quale all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di € 150.000,00, e dal punto 4.1, lettera d), per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro, e dal punto 4.1, lettera d), per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro;

RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il resoconto istruttorio di cui all’Allegato “A” che indica e specifica quanto compreso nel suddetto importo di euro 51.568,15;

DATO ATTO le spese per le prestazioni tecniche richieste in domanda non sono riconosciute, in quanto viene concesso il finanziamento per la delocalizzazione pertanto non sussistono lavori di ripristino dell’immobile di cui alla perizia asseverata (Mod. E1), così come indicato dal Bando Allegato E dell’Ordinanza Commissariale n. 10/2019 al punto 4.1 alle lettere b “Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali indicati”.

VISTI la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028;
il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 ottobre 2018 e 27 febbraio 2019;
la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018;
le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e del 1° agosto 2019;
i Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018;
le Ordinanze Commissariali n. 6 del 10 aprile 2019, n. 10 del 4 giugno 2019, n. 11 del 5 luglio 2019 e n. 16 del 30 settembre 2019;

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di determinare il contributo concedibile, previa demolizione dell’abitazione danneggiata, relativo all’istanza numero 10217372/2019, secondo quanto specificato nella tabella in cui all’ Allegato “A” al presente decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella misura di euro 51.568,15 in quanto la suddetta istanza integra la fattispecie di cui al punto 4.1 “Aliquote e limiti di finanziamento”, lettera c) ii dell’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10/2019 per la quale all’unità immobiliare destinata, alla data dell’evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all’50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di € 150.000,00, e al punto 4.1, lettera d) per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 Euro;
  3. di trasmettere il presente atto alla Struttura del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 per il seguito di competenza;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
  6. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent

(seguono allegati)

344_Allegato_DDR_344_24-08-2021_457787.pdf

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