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Bur n. 129 del 28 settembre 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 258 del 06 settembre 2021

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; L.R. 25.11.2019 n. 45; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005 . Domanda pervenuta in data 18.05.2021 prot. n. 226786 e successiva integrazione in data 18.06.2021 prot. 277880 per ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 20.783 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³15.049 nel comune di Cimadolmo a ridosso del ponte della SP 92, denominato "La Botte". Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01194.

Note per la trasparenza

Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nel Comune di Cimadolmo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data 18.05.2021 con prot. 226786, integrata in data 18.06.2021 con prot. 277880; Parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 160 del 23.07.2021;

Il Direttore

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 “Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d’acqua: aspetti tecnici ed ambientali”;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 “R.D. 1775/1933 – D.Lvo 112/98 – L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua regionali con asportazione di materiale – D.G.R. 918/2004” ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008 prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l’affidamento di interventi non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso; 

VISTA la domanda in data 18.05.2021 prot. n. 226786, integrata in data 18.06.2021 con prot. 277880, con la quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 20.783 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 15.049, nel Comune di Cimadolmo;

VISTO il progetto allegato redatto dall’Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV);

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione dei corsi d’acqua, non comporta modificazioni significative dell’assetto morfologico del corso d’acqua, non impegna le sponde o aree vegetate e pertanto non necessita dell’acquisizione dell’autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;

CONSIDERATO che l’intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art.25 del D.Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il“Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, gli interventi previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell’allegato A dello stesso decreto presidenziale;

PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il

progetto in argomento non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di tutela sui siti d’importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del 29.8.2017 risultano esclusi, come specificato al punto 19) dell’allegato A“interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque”.

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori Pubblici, con voto n. 160 del 23.07.2021, subordinatamente all’osservanza della seguente prescrizione:

  • La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell’intervento deve seguire quanto disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n. 353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori. La modulistica prevista dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l’applicativo web regionale (raggiungibile all’indirizzo http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24 del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale;

VISTA la nota dell’ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che la prescrizione relativa alla gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’intervento è compatibile con l’attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d’acqua;

STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2021 – DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 10.873 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l’importo che il concessionario dovrà corrispondere all’Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 20.873 di materiale litoide asportato, il canone pari a € 54.158,26 salvo conguaglio;

STABILITO il seguente prezzo unitario relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:

€ 3,50 x m³ 15.049 = € 52.671,50 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

STABILITO in € 1.486,76 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato;

STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell’Ufficio scrivente in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica;

PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento del canone di € 1.486,76 in data 06.08.2021;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

decreta

1 - di approvare il progetto datato 16.06.2021 a firma dell’Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV) via De Gasperi 21/2, che forma parte integrante del presente decreto, relativo all’ intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 20.783 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 15.049, nel Comune di Cimadolmo;

2 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l’autorizzazione all’asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 20.873 e alla movimentazione di m³ 15.049, alle condizioni previste dalle leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;

2 bis - di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2021 – DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 10.783 € 2,54 al m³ maggiorato del 5% (LR 45/2019), l’importo che il concessionario dovrà corrispondere all’Ufficio concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;

2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 54.158,26 (salvo conguaglio) relativo all’asporto di 20.873 m³ ;

2 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:

€ 3,50 x m³ 15 .049 = € 52.671,50 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;

il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 1.486,76 (salvo conguaglio); il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell’Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;

3 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;

4 - è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell’errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell’esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - di stabilire che l’inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;

8 - fa parte integrante del presente decreto l’allegato Foglio Condizioni Esecutive;

9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

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