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Bur n. 122 del 10 settembre 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 367 del 03 settembre 2021

Approvazione dei nuovi modelli regionali dei simboli distintivi di classificazione delle strutture ricettive all'aperto : campeggi e villaggi turistici (art. 31 della L.r. n. 11 del 2013 e DGR n. 1000 del 17 giugno 2014).

Note per la trasparenza

Si approvano i nuovi modelli regionali della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione delle strutture ricettive all’aperto : campeggi e villaggi turistici.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, con DGR n. 2884 del 28 maggio 1985, aveva approvato il provvedimento riguardante l’ “Approvazione del simbolo distintivo dei complessi ricettivi all’aperto (Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 e Legge 17 maggio 1983, n. 217)”che stabiliva i modelli di simboli distintivi dei complessi ricettivi all’aperto;

- nella citata deliberazione veniva anche specificato che nei suddetti modelli di simboli distintivi fossero presenti le seguenti caratteristiche:

“- simboli su fondo verde, racchiusi in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituiti da una tenda per i campeggi e da una casetta e una tenda per i villaggi turistici; la specificazione dell’attività è riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse (campeggio, villaggio turistico) mentre inferiormente appaiono sempre in rosso le stelle a cinque punte specificanti la categoria a cui è stato assegnato l’esercizio;

- i segni distintivi da esporre all’esterno e all’interno delle strutture ricettive debbono essere riprodotti in conformità agli schemi approvati nel seguente formato:

- per il cartello esterno: ellisse esterna di 30 cm di larghezza e 20 cm di altezza inserita in rettangolo di cm 32 x 22;
- per il cartello interno: ellisse esterna di 15 cm di larghezza e 10 cm di altezza inserita in rettangolo di cm 16 x 11;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrali in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse verde pantone 347;
- bordino esterno dell’ellisse, iscritta in alto che specifica l’attività e le stelle: rosso pantone Warm. Red/C”;

- successivamente è stata approvata la l.r. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, che tra l’altro disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive, ivi comprese quelle all’aperto, quali i campeggi ed i villaggi turistici, così comedefiniti dall’art.26 della citata l.r.;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce: “il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 4 luglio 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 1000 del 17 giugno 2014, con oggetto: “Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all’aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” che successivamente è stata modificata dalla DGR n. 588 del 21 aprile 2015 pubblicata nel BUR del 12 maggio 2015;

CONSIDERATO CHE

- con la citata DGR n. 1000/2014 e s. m. i., Allegato A, articolo 9 “Simboli distintivi delle strutture ricettive all’aperto” sono state approvate le direttive relativamente alla realizzazione del simbolo grafico distintivo delle strutture ricettive all’aperto, tra le quali sono compresi i campeggi e i villaggi turistici;

- le strutture ricettive, tra cui ci sono i campeggi ed i villaggi turistici, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui i campeggi ed i villaggi turistici, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- nel punto n. 4 del deliberato della citata DGR n. 1000/2014 e s. m. i. si autorizza il Direttore della Sezione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione da collocare in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale della struttura ricettiva all’aperto di “campeggi” e “villaggi turistici”;

- con Deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il Marchio turistico regionale sostituendo il pay-off "Tra la terra e il cielo", in "The Land of Venice" autorizzandone, al contempo, la registrazione;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare le seguenti prescrizioni tecniche, per aggiornare il modello regionale del simbolo distintivo di classificazione delle strutture ricettive “campeggio” e "villaggio turistico” con il pay-off : "The Land of Venice”:

- adottare il suddetto simbolo distintivo di classificazione, secondo le disposizioni dell'art. 9 dell'Allegato A) della DGR n. 1000/2014 es. m. i., con livello di classificazione da una a cinque stelle per la tipologia di struttura ricettiva all’ aperto “campeggio", come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento e con la classificazione da due a cinque stelle per la tipologia di struttura ricettiva all’aperto “villaggio turistico”, come specificato nell’Allegato B al presente provvedimento;

- richiamare, per omogeneità di immagine, le forme ed i colori dei simboli distintivi dei campeggi e dei villaggi turistici, già approvati con la DGR n. 2884 del 28 maggio 1985, escluso il pay-off ;

- approvare delle nuove prescrizioni omogenee in materia di dimensioni del cartello, poiché il comma 5 dell’art.31 della L.R n.11/2013 impone l’esposizione solo all’esterno della struttura ricettiva del segno distintivo della classe assegnata, escludendo così una distinzione tra le dimensioni di un cartello da esporre all’esterno e quelle di un cartello da esporre all’interno della struttura ricettiva, come era invece previsto dalla DGR n.2884/1985;

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato A per la tipologia di struttura ricettiva “campeggio” sia realizzato in un cartello rettangolare con le seguenti prescrizioni:

- il simbolo distintivo è costituito da una tenda, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;
- nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura all’aperto, con lettere scritte in maiuscolo “CAMPEGGIO” o in alternativa “ CAMPING”;
- nella parte inferiore dell’ellisse sono riportate le stelle a cinque punte, sempre in rosso, che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 1 a 5 stelle;
- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 15,5 cm. di larghezza e 10,5 cm di altezza inserita in un rettangolo di cm. 24 x cm 13, con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse: verde pantone 347;
- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e le stelle: rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso del citato marchio turistico, pubblicato nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ ; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo : Veneto, il pay-off : “The Land of Venice” , il dominio del portale: www.veneto.eu

- disporre, per i motivi citati, che il simbolo distintivo specificato nell'Allegato B per la tipologia di struttura ricettiva “villaggio turistico” sia realizzato in un cartello rettangolare con le seguenti prescrizioni:

- il simbolo distintivo è costituito da una casetta e una tenda, su fondo verde racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde;
- nella parte superiore dell’ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo “VILLAGGIO TURISTICO”;
- nella parte inferiore dell’ellisse sono riportate le stelle a cinque punte, sempre in rosso, che specificano la categoria di classificazione assegnata all’esercizio da 2 a 5 stelle;
- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 15,5 cm. di larghezza e 10,5 cm di altezza inserita in un rettangolo di cm. 24 x cm 13, con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;
- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;
- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività e le stelle : rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso del citato marchio turistico, pubblicato nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ ; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo: Veneto, il pay-off :“The Land of Venice” , il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi del modello nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

CONSIDERATO CHE

- si deve tutelare l’affidamento dei titolari di campeggi e villaggi turistici, che hanno già sostenuto le spese per realizzare la targa con il simbolo distintivo conforme alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR n. 2884 del 28 maggio 1985;

- si deve confermare quindi la validità dei simboli distintivi di campeggi e villaggi turistici, conformi ai modelli regionali di cui alla DGR n. 2884/1985, con simboli già realizzati fino alla data di pubblicazione sul BUR del presente Decreto, a condizione che i campeggi e i villaggi turistici siano dotati di classificazione ai sensi della DGR n. 1000/2014 e s.m.i., corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo della classe assegnata non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari di campeggi e villaggi turistici non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che i simboli distintivi della classificazione, contenuti nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente provvedimento, realizzati secondo le prescrizioni tecniche citate in premessa, siano obbligatori, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le seguenti strutture:

a) campeggi e villaggi turistici che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano per la prima volta la classificazione di struttura ricettiva all’aperto ai sensi della DGR n. 1000/2014 e s.m.i.;
b) campeggi e villaggi turistici che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano una modifica del livello di classificazione di struttura ricettiva all’aperto rispetto a quello conseguito in vigenza della l.r. n. 33/2002 o in vigenza della l.r. n. 11/2013;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n. 1000/2014 e s.m.i., il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive all’aperto e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art.17, comma 1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI il D.lgs. n. 507/1993; la l. n. 241/1990; la l.r. n. 33/2002; la l.r.n. 11/2013; le DDGR n. 2884/1985; n. 1000/2014; n. 588/2015;

decreta

1. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità dei simboli distintivi di campeggi e villaggi turistici, conformi al modello regionale di cui alla DGR n. 2884 del 1985, con simboli già realizzati fino alla data di pubblicazione sul Bur del presente Decreto, a condizione che i campeggi e i villaggi turistici siano dotati di classificazione ai sensi della DGR n.1000/2014 e s.m.i., corrispondente a quella indicata nel simbolo e che non modifichino il livello di classificazione indicato nel simbolo realizzato;

2. di approvare, per i motivi citati in premessa, sia il nuovo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata ai campeggi, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento; sia il nuovo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione assegnata ai villaggi turistici, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento;

5. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione dei suddetti simboli grafici;

6 di disporre che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per le seguenti strutture:

a) campeggi e villaggi turistici che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano per la prima volta la classificazione di struttura ricettiva all’aperto ai sensi della DGR n. 1000/2014 e s.m.i.;
b) campeggi e villaggi turistici che, successivamente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ottengano una modifica del livello di classificazione di struttura ricettiva all’aperto rispetto a quello conseguito in vigenza della l.r. n. 33/2002 o in vigenza della l.r. n. 11/2013;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.9 dell’Allegato A della DGR n. 1000/2014, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale di campeggi e villaggi turistici e non costituisce messaggio pubblicitario;

8. di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

367_Allegato_A_DDR_367_03-09-2021_457006.pdf
367_Allegato_B_DDR_367_03-09-2021_457006.pdf

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