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Bur n. 118 del 31 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 25 del 10 agosto 2021

Ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A.. Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale. Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018). .Codice progetto: 10/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia alla ditta. E.MA.PRI.CE. S.p.A. il provvedimento di autorizzazione unica regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente all’intervento riguardante la messa in sicurezza della frana della Dorsale dei Ronchi in Comune di Pederobba (TV), previa ricomposizione ambientale del sito di una vecchia cava e consolidamento della sovrastante parete rocciosa.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento sia alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017, con particolare riferimento alle modalità di effettuazione del procedimento unico introdotto con il nuovo art. 27-bis, , sia alla nuova normativa regionale di cui alla suddetta L.R. 4/2016, ha revisionato, tra l’altro, le procedure per il rilascio del provvedimento regionale unico e del provvedimento di V.I.A,. nonché gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi nell’ambito delle procedure medesime;

VISTO il Decreto n. 80 del 30.07.2019, con il quale è stata disposta l’assoggettabilità dell’intervento alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 79027 del 19.02.2020, con la quale la ditta E.MA.PRI.CE. S.P.A. (P.IVA./ C.F. 01229060254), con sede legale in Piazza Walter – 39100 Bolzano (BZ), ha chiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzativo unico regionale relativamente all’intervento denominato “Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale”;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), in quanto l’autorità competente, in sede di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006, ha valutato che l’intervento può produrre impatti ambientali significativi negativi;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

  • Provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997);
  • Approvazione Progetto di messa in sicurezza e ripristino ambientale cava abbandonata e, in variante sostanziale, al progetto di ricomposizione ambientale della cava Fagaré;
  •  Autorizzazione alla Variante sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale di cava Fagaré;
  • Autorizzazione del Comune alla ricomposizione ambientale relativamente al sito della cava abbandonata;
  •  Autorizzazione paesaggistica;
  •  Parere Idrogeologico Forestale;
  •  Parere Idraulico;
  • Approvazione Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;

RILEVATO che in corso d’istruttoria è emersa la necessità del rilascio di ulteriore autorizzazione relativa all’effettuazione di operazioni di trattamento a calce di terre in sito, previa acquisizione del parere A.R.PA.V.;

VISTA la nota prot. n. 111442 del 09.03.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente, ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis, ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai seguenti Enti e Amministrazioni interessati: Provincia di Treviso; Comune di Pederobba (TV); ARPAV; Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia; Direzione Difesa del Suolo — U.O. Genio Civile Treviso; Direzione Difesa del Suolo — U.O. Forestale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

VISTA la nota n. 0252954 del 26.06.2020 con cui la Direzione Ambiente, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. l 52/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 16.07.2020, presso il Comune di Pederobba (Sala Consiliare del Municipio in via Case Rosse) e, contestualmente, in diretta streaming sul sito Facebook del Comune di Pederobba;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25.03.2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati trasmessi i pareri e le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

  • Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita il 19.08.2020 con n. 327248;
  • U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884;
  • U.O. Forestale — Ufficio di Treviso - Venezia, nota acquisita il 11.09.2020 con n. 358804;
  • Coordinamento Aria che Voglio, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333291;
  • Arianova, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333272;
  • Senatore Gianni Pietro Girotto, nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333152;
  • Comitato spontaneo Meetup Pederobba a 5 Stelle; nota acquisita il 25.08.2020 con n. 333144;
  • Consigliere Simone Scarabel, osservazione pervenuta via mail ed acquisita al n. 341794 in data 01.09.2020;

CONSIDERATO che la Ditta ha inviato delle integrazioni volontarie acquisite al protocollo regionale n. 366305 in data 15.09.2020, riguardanti il Piano di Gestione dei Rifiuti e la relazione sugli aspetti idraulici, e che, successivamente, in data 16.09.2020 ha inviato le controdeduzioni alle osservazioni acquisite durante la fase di consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che il progetto e stato discusso nella seduta del 16.09.2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso;

CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

  • il comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
  • la DGR n. 1400/2017 disciplina le "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modality operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014".

VISTA la relazione tecnica n. 32/2020, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, dalla quale emerge che "le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata con la prescrizione di condizioni ambientali sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce.;"

PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 16.09.2020 è stato approvato nella seduta del 30.09.2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 516402 in data 03.12.2020 sono state convocate, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., le conferenze di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la determinazione della compatibilità ambientale e per l'acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

PRESO ATTO che il proponente con nota in data 18.12.2020, acquisita al protocollo regionale n. 540552 in data 21.12.2020, ha trasmesso le integrazioni volontarie relative a chiarimenti in ordine alle previste operazioni di stabilizzazione della calce;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi, tenutasi nella seduta del 22.12.2020, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, recependo il parere favorevole n. 128 del 16.09.2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., ritenendo in particolare che alcune delle condizioni ambientali ricomprese nel parere del Comitato, essendo riferibili ad aspetti di natura più gestionale ed operativa che ambientale, dovessero essere più correttamente riferite al provvedimento autorizzativo;

VISTO l’esito della Conferenza di Servizi che nella medesima riunione si è determinata favorevolmente anche ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, che si sostanzia nell’approvazione del progetto di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza del versante interessato da pregressa attività di cava, recependo le prescrizioni proposte dall’U.O. Geologia, integrate da quelle di cui ai pareri, espressi in sede di procedura di V.I.A., da parte dall’U.O. Forestale e della Soprintendenza, e, per quanto attinente all’intervento in oggetto, dal parere espresso dal Comune di Pederobba ai fini della Conferenza di Servizi, nonché dalle prescrizioni proposte dalla Provincia di Treviso durante la conferenza medesima; (Allegato B)

RILEVATO che in quest’ultima Conferenza di Servizi è stato preso atto del parere A.R.P.A.V. di cui alla nota in data 22.12.2020, con la quale veniva precisato che in riferimento alla documentazione integrativa inviata dal proponente, rif. protocollo regionale n. 540552 del 21.12.2020, relativo alla stabilizzazione a calce, è condivisibile la proposta presentata dalla ditta formulando la seguente prescrizione: “il proponente dovrà precisare, entro 15 giorni dalla Conferenza di Servizi in oggetto, le modalità di campionamento previste per effettuare la verifica del rispetto delle CSC in corso d’opera, dato che la caratterizzazione non avverrà in situ ma su materiale trasportato e movimentato (riferimento paragrafo 4.1, punto 1)”;

VISTE le ulteriori integrazioni presentate dal proponente e pervenute in Regione in data 30.12.2020, prot. n. 554241, relativa alle precisazioni sulle modalità di campionamento delle terre in entrata in riscontro alla suddetta prescrizione proposta dall’A.R.P.A.V., nonché la successiva nota in data 12.01.2021, acquisita al prot. n. 15138 data 14/01/2021, con la quale l’A.R.P.A.V, valutate le citate integrazioni, ha confermato il proprio parere favorevole già espresso con nota del 22.12.2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 282 del 06.04.2021 (Allegato A) con il quale è stato adottato il provvedimento di VIA favorevole relativamente all’istanza in oggetto, per le motivazioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, subordinatamente al rispetto delle n. 14 condizioni ambientali in esso riportate, così come aggiornate in sede di Conferenza di Servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi in data 22.12.2020;

VISTA la nota n. 162618 del 09.04.2021 con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il suddetto D.D.R. n. 282/2021 alla Direzione Difesa del Suolo, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

PRESO ATTO che la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Bolzano dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l’altro, al settore attinente ai movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti. L’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014;

PRESO ATTO che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. g), e, parzialmente, lett. c), per la presenza, rispettivamente, di zona boscata e di corso d’acqua vincolato, e che la Soprintendenza competente ha espresso parere favorevole in sede di procedura di V.I.A., confermato in ambito di Conferenza di Servizi; 

VISTI il D.Lgs. 42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 1400/2017;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTO iil D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii, ed, in particolare, l’art. 27-bis;

VISTA la L.R 4/2016; e la D.G.R. 568/2018;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13;

VISTI il D.P.R. n. 128/1959 e il D.Lgs. 624/1996;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

1. di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 282 del 06.04.2021 (Allegato A), con il quale il Direttore della Direzione Ambiente, in qualità di Direttore della struttura regionale competente in materia di VIA, ha adottato il provvedimento favorevole di VIA, subordinatamente al rispetto delle n. 14 condizioni ambientali espresse nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 128 del 16.09.2020, come aggiornate ad esito della conferenza di servizi per la determinazione della compatibilità ambientale tenutasi in data 22.12.2020;

2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/1990 in forma simultanea e con modalità sincrone ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo che si è tenuta in data 22.12.2020 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B);

3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. (Sede legate in Piazza Walther — 39100 Bolzano (BZ) — C.F. 00251940243 e P.IVA 03176890261), l’intervento di cui al “Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi, con interventi di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di Bastia di Onigo e del Sentiero delle Trincee della Prima Guerra Mondiale” in Comune di Pederobba (TV), di cui alla domanda acquisita al protocollo regionale n. 79027 in data 19.02.2020, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;

4. di stabilire che il progetto di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza e lo Studio di Impatto Ambientale sono costituiti dai seguenti elaborati:

Documentazione acquisita al protocollo n. 79027 in data 19.02.2020

1) R01 RELAZIONE TECNICA GENERALE

2) R02 RELAZIONE INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO

3) R03a RELAZIONE GEOLOGICA

4) R04 RELAZIONE GEOTECNICA E GEOMECCANICA STABILITA' DEI VERSANTI

5) RO5 RELAZIONE FORESTA-LE

6) R06 RELAZIONE SULLA SISTEMAZIONE AMBIENTALE

7) R07 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

8) R07.1 SINTESI NON TECNICA

9) R0B RELAZIONE PAESAGGISTICA

10) R09 RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

11) Rl0 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

12) R11 RELAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA Terre Armate e Frana

13) R12 DOCUMENTAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

14) R13a RELAZIONE IDRAULICA E VIABILITA’

15) R14 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

16) P01 PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO

17) P02 PLANIMETRIA CATASTALE

18) P03a CARTA CELLO STATO DI FATTO

19) P04a CARTA DELLO STATO FINALE

20) P0Sa SEZIONI TOPOGRAFICHE

21) P06.1 CARTA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE

22) P06.2 CARTA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE - FOTOINSERIMENTO

23) P07 PLANIMETRIA MACRO FASI DI INTERVENTO

24) P08a CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO E SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA

25) P09a CARTA GEOMORFOLOGICA E SEZIONI GEOLOGICHE

26) P10 SEZIONI TIPO

27) P11 LAVORI PRELIMINARI

28) P12a PLANIMETRIA VIABILITA'

29) P13a PLANIMETRIA ATTRAVERSAMENTO T. CUROGNA

30) P14 PARTICOLARE GUADO

31) Pl5 PLANIMETRIA DRENAGGI

32) A0l COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

33) A02 CRONOPROGRAMMA

34) A03 PROGRAMMA ECONOMICO E FINANZIARIO

Documentazione acquisita al protocollo n. 366305 in data 15.09.2020

35) A04 PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE art. S DLGS 117/2008 Rev.01

36) I01 INTEGRAZIONE VOLONTARIA ALLA RELAZIONE IDRAULICA

Documentazione acquisita al protocollo n. 540552 in data 21.12.2020

37) I02 INTEGRAZIONI VOLONTARIE SULLA STABILIZZAZIONE A CALCE

Documentazione acquisita al protocollo n. 554241 in data 30.12.2020

38) I03 PRECISAZIONI SULLE MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

5. di prendere atto, facendolo proprio, dell’esito favorevole della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla Relazione Tecnica n. 32/2020, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

6. di autorizzare alla ditta E.MA.PRI.CE.. S.p.A. sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza del versante oggetto di pregressa attività di cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 4. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 21, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;

7. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;

8. di autorizzare l’intervento sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267), con le prescrizioni di cui al parere dell’U.O. Forestale — Ufficio di Treviso - Venezia, acquisita in data 11.09.2020, e trascritte al punto 22 del presente provvedimento;

9. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 366305 del 15.09.2020 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2008;

10. di autorizzare il trattamento a calce del terreno in sito finalizzato al miglioramento della capacità portante dello stesso, da utilizzarsi nella formazione del rilevato e del piano di fondazione del riporto;

11. di stabilire che la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. dovrà presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il tesoriere regionale (Unicredit S.p.A. IBAN IT32DO200802017000100543833, depositi cauzionali della Regione Veneto) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell’importo di € 3.000.000,00 (Euro Tremilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro Ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta., degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, compreso il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

12. la ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. dovrà presentare prima della consegna o notifica del presente provvedimento, regolare documentazione, debitamente registrata, attestante la disponibilità dei sedimi ricadenti nei LIMITI AREA DI INTERVENTO, individuati nelle planimetrie di progetto con linea color magenta, comprendenti anche i terreni interessati dalle opere di consolidamento del versante roccioso, in capo alla ditta medesima fino alla temporalità indicata al successivo punto 15.;

13. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti prescrizioni ai fini autorizzativi:

a) realizzare, lungo i tratti accessibili del perimetro dell'intervento una recinzione avente un'altezza non inferiore a 1,50 m., costituita da paletti in ferro e rete metallica, con maglia adeguata al passaggio degli animali, ed apporre un numero sufficiente di cartelli ammonitori di pericolo. La recinzione nel tratto sommitale dell'area di intervento deve essere posizionata in modo tale da non danneggiare in alcun modo il sentiero delle Trincee della 1° Guerra Mondiale;

b) provvedere, prima dell'inizio dei lavori di disgaggio della parete rocciosa, alla realizzazione del previsto vallo di contenimento alla base della parete medesima;

c) presentare al Comune e agli enti competenti, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, nell'ambito degli accordi intrapresi con il Comune medesimo, il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza della parte del sito archeologico Mura Bastia ad imminente rischio di crollo, previsti dall'Ordinanza della Soprintendenza n. 02828 del 07/02/2019;

d) iniziare i lavori di consolidamento della parete rocciosa e di ricomposizione morfologica del versante soltanto dopo la comunicazione della Soprintendenza dell'avvenuta ultimazione dei lavori previsti dalla propria Ordinanza n. 02828 del 07/02/2019, e procedere con i lavori di ricomposizione morfologica secondo la sequenza dei lotti prevista dal progetto;

e) provvedere al taglio delle piante, prima dell'inizio dei lavori di ciascun stralcio e per quanto possibile, nei periodi dell'anno meno impattanti per le specie faunistiche, privilegiando i tagli a fine estate;

f) considerata l'entità degli spessori dei riporti necessari per la ricostruzione del versante, assicurare, qualora necessario, un adeguato raccordo morfologico, ancorché provvisorio, tra la superficie finale del lotto ricomposto e quella del lotto contermine ancora da ricomporre o in fase di esecuzione, al fine di evitare il verificarsi di dissesti e provvedere, allo stesso tempo, ad una corretta regimazione delle acque superficiali durante i lavori;

g) accantonare nell'area autorizzata il materiale che verrà movimentato all'interno di ciascuna fase e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale. Pertanto è fatto divieto di asportare il suddetto materiale dall'ambito di intervento ai fini della sua commercializzazione;

h) non utilizzare per la ricomposizione materiali diversi da quelli espressamente stabiliti dal progetto autorizzato o dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

14. di precisare che l'intervento per il quale viene rilasciata l'autorizzazione riguarda la ricomposizione ambientale del sito estrattivo di cava e la messa in sicurezza del versante roccioso sovrastante. Pertanto rimangono esclusi dal provvedimento di autorizzazione la realizzazione sia dei percorsi tematici previsti a conclusione dei lavori nell'area di intervento, nonché degli interventi funzionali alla messa in sicurezza e riqualificazione dei siti di interesse archeologico ("Parco Archeologico Mura Bastia" e "Sentiero delle Trincee della Grande Guerra"), per i quali dovranno essere acquisite specifiche autorizzazioni;

15.  i lavori di ricomposizione ambientale e messa in sicurezza di cui all'intervento proposto dovranno essere conclusi entro 10 anni dalla data di efficacia del presente provvedimento;

16. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  • di stabilire che il terreno vegetale, qualora presente, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche il materiale associato (argilla alterata e materiale di frana) nelle quantità previste dal progetto;
  • è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la ricomposizione morfologica anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;”

17. prima dell'inizio dei lavori di consolidamento della parete roccioso e di ricomposizione del versante, la ditta dovrà predisporre una relazione sulla stabilità dei fronti, come prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 624/1996; 

18. provvedere alla georeferenziazione del progetto alle coordinate dei capisaldi di una rete plani altimetrica di riferimento locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga f.o., e trasmettere, entro 3 mesi dall’inizio dei lavori, agli enti di controllo, ai sensi LR 13/2018, nonché alla Provincia, il progetto come georiferito alla nuova rete locale in formato digitale con modellazione tridimensionale che contenga punti topografici, linee di discontinuità, triangolazioni DTM, curve livello, linee e sezioni topografiche adeguatamente posizionate su tutta la superficie della cava. La documentazione dovrà essere corrisposta preferibilmente in formato compatibile con Autodesk-AutoCAD, ovvero SierraSoft per "Topko" o "Land";

19. la Provincia di Treviso, nell’ambito delle competenze in materia di Polizia mineraria, valuterà, in fase di ricostruzione morfologica del versante, la necessità di prescriver la realizzazione di un vallo al piede dalla parete rocciosa in particolare in corrispondenza del settore est, privo del previsto rivestimento con reti di contenimento;

20. di prendere atto dell’impegno assunto dalla ditta E.MAPRI.CE. S.p.A. nei confronti del Comune di Pederobba con atto unilaterale d’obbligo acquisito al prot. n. 263 in data 09.01.2020 del Comune medesimo, accettato da quest’ultimo con D.G.C. n. 86 del 16.12.2020, riguardante la realizzazione del «Progetto definitivo di ricomposizione ambientale di Cava Fagarè e messa in sicurezza della frana sulla dorsale dei Ronchi» integrato con gli «Interventi urgenti di messa in sicurezza per le strutture murarie a rischio crollo di “Mura Bastia” di Onigo e del sentiero delle trincee della Prima Guerra Mondiale (Fase1)» e gli interventi di «Consolidamento preventivo al danneggiamento delle altre strutture in conseguenza ai lavori ricomposizione ambientale previsti dal progetto (Fase 2)»;

21. di far obbligo alla ditta dell'osservanza, ai fini della tutela dei beni archeologici presenti nelle prossimità dell’area di intervento, delle seguenti prescrizioni:

a. Per quanto attiene i ruderi del castello di Onigo, prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione della cava, nell’ambito degli accordi già stipulati con il comune di Pederobba, siano predisposti e realizzati tutti quegli interventi ungenti per la messa in sicurezza delle porzioni maggiormente a imminente rischio di crollo. 11 progetto relativo a tali lavori dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza competente per le autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi della Parte 11 del Codice.

b. Contestualmente agli interventi di cui alla lettera a., sia predisposto un piano di monitoraggio per il sito castellare cli Bastia, rivolto a misurare l'accelerazione delle particelle di terreno per effetto di moti indotti dalle operazioni di riqualificazione della cava. Tale piano di monitoraggio - da sottoporre a questo ufficio per le valutazioni di competenza - dovrà prevedere anche una serie di prove preliminari da eseguire prima dell'inizio del cantiere, testando in loco le macchine che si andrebbero a utilizzare per la compattazione dei terreni di riporto e 1'infissione di pali; dovrà inoltre evidenziare i limiti di accelerazione oltre i quali potrebbero verificarsi situazioni di ulteriore danno per le strutture archeologiche emergenti e sepolte, specificando, nel caso, i tipi di interventi di consolidamento e messa in sicurezza da predisporre.

c. Qualora, nell’ambito del consolidamento della scarpata sommitale della cava, siano necessari intacchi anche localizzati del sedime nelle immediate vicinanze delle strutture antiche o delle trincee della Grande Guerra, questi andranno eseguiti con ogni cautela e con l’assistenza di professionisti archeologi quando› superino le dimensioni di 20x20cm.

d. Per quanto attiene la proposta di nuovi percorsi tematici nell’area riqualificata di cava sia sviluppato un progetto in merito da sottoporre a successivo e separato iter autorizzativo.;

22. di far obbligo alla ditta dell'osservanza, ai fini della compatibilità dell’intervento rispetto al vincolo idrogeologico - forestale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle P.M.P.F., delle seguenti prescrizioni:

a. che i lavori vengano eseguiti nelle aree e con le modalità tecniche previste negli elaborati progettuali presentati;

b. che venga nominato un Direttore dei Lavori responsabile dell'andamento degli stessi nonché un tecnico Geologo e un tecnico Forestale di supporto che seguiranno nel tempo, per le parti di propria competenza, l'andamento dei lavori; i nominativi dei tecnici individuati dovranno essere comunicati all'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia;

c. alla fine di ogni anno dovrà essere trasmessa all’U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia una relazione tecnica a firma dei professionisti di cui alla precedente lettera, con la illustrazione dei lavori di sistemazione e di ripristino ambientale eseguiti nel corso dell'anno, supportata da idonea planimetria confrontabile con le planimetrie del progetto di coltivazione;

d. tutti i lavori dovranno essere riconosciuti come "bene eseguiti" dall'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligata la ditta a mantenerli in perfetto stato di efficienza;

e. dovrà essere prevista la costituzione di un deposito cauzionale vincolato alla Regione Veneto – U.O. Forestale, prima dell'inizio del lavori per l'importo di almeno € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), al fine della corretta esecuzione degli interventi e delle prescrizioni impartite;·

f. i lavori nelle aree di cantiere autorizzate dovranno procedere in modo uniforme al fine di evitare problematiche di ordine idrogeologico e ambientale; ·

g. gli interventi di sistemazione ambientale e idraulico-forestale dovranno essere eseguiti come da elaborati di progetto, avendo riguardo al fatto che:

a. le acque, sia superficiali sia profonde, di qualsiasi origine e/ o provenienza, dovranno essere incanalate e fatte confluire nei compluvi sottostanti già esistenti, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di dissesto;

b. siano adottate tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, graticciate vive e/o morte, viminate ecc.) in quelle aree di possibili smottamenti di terreno superficiale al fine di un pronto recupero a verde di tutte le superfici;

c. su tutta l'area cosi recuperata siano paste a dimora piante latifoglie come da progetto, per favorire un ritorno il più possibile rapido del bosco, non solo per scopi di riassetto idrogeologico, ma anche di recupero ambientale del sito e la Ditta dovrà garantire la perpetuità dei lavori di ripristino ambientale e garantire il buon attecchimento degli arbusti e delle piante messe a dimora, procedendo negli anni futuri a tutte le cure colturali del caso;

d. i sesti di impianto e il numero delle piantine per ettaro dovranno essere conformi alle previsioni di progetto e collocate nel modo più naturaliforme possibile in modo da favorire sia l'alternanza delle specie sia la loro più varia dislocazione;

e. gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati anche nelle aree precedentemente già sistemate, ave vi sia la necessita di eseguire risarcimenti ovvero nuove piantumazioni;

f. i lavori descritti dovranno essere riconosciuti come ben eseguiti dall'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia, restando obbligata la ditta a mantenerli in piena efficienza vegetativa e funzionale;

g. dovranno inoltre essere osservate le eventuali disposizioni tecnico-operative che l'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia riterrà opportune assumere in occasione delle periodiche visite ispettive per una corretta tutela idrogeologica dell'area;

h. dovranno costantemente verificarsi la stabilita delle scarpate e le specifiche condizioni geostrutturali locali degli ammassi rocciosi;

i. nella realizzazione dei previsti lavori di sistemazione dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche di progetto ed in particolare:

i. dovrà evitarsi il taglio al piede delle successioni stratigrafiche, assicurando al fronte del previsto versante pendenze massime inferiori a quelle originali, caratterizzati da appropriati coefficienti di sicurezza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori;

ii. sia prevista una continua verifica dell'assetto strutturale dell'ammasso roccioso durante l'approfondimento degli scavi con controllo costante della stabilita dei fronti di scavo, prestando particolare attenzione agli eventuali stillicidi e venute d'acqua;

iii. dovranno costantemente verificarsi la tenuta idrica delle opere anche con riferimento alla eventuale presenza di condotti carsici ovvero faglie anomale anche con ii posizionamento di strumenti di osservazione;

iv. in ogni caso qualsiasi anomalia dovrà essere subito segnalata all'U.O. Forestale - ufficio di Treviso e Venezia con indicazione dei provvedimenti posti in essere per la risoluzione della stessa.

j. si fa espresso divieto di procedere ad interventi diversi da quelli previsti dal progetto nonché a procedere a qualsiasi lavoro in aree diverse da quelle autorizzate;

k. al termine dei lavori dovrà essere presentata Certificazione di Regolare Esecuzione sottoscritto dalla D.L. nonché dagli altri tecnici incaricati, con relativi elaborati riportanti lo Stato Finale;

l. la validità finale del provvedimento conclusivo nei riguardi del vincolo idrogeologico e forestale à fissata in 10 (dieci) anni dalla data di esecutività del provvedimento della Giunta Regionale.

23. di prescrivere l’obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono delegate, fino a diversa disposizione, alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. n. 13/18 sono esercitate dal Comune territorialmente competente;

24. di fare obbligo alla ditta di osservare le i condizioni ambientale di cui al D.D.R. n. 282 del 06.04.2021, come di seguito elencate :

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1.

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Nella funzione di Direttore dei Lavori deve essere nominato un tecnico professionista abilitato con comprovata esperienza (almeno decennale) nello specifico settore delle opere di sostegno e fondazione e con una comprovata esperienza su lavori di importi analoghi. Il Direttore deve essere coadiuvato da un geotecnico esperto.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’avvio dei lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

2.

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Venga attuata la prescrizione N.1 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884:
- Primo punto del considerato: venga salvaguardata la morfologia del corso d’acqua, rispettando le quote planimetriche e altimetriche, verificando che la scelta delle palificate in luogo di un eventuale diaframma garantisca la tenuta al piede del rilevato

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori.

Soggetto verificatore

U.O. Genio Civile Treviso

 

3.

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Vengano attuate le prescrizioni N. 2 e N.3 di cui al Parere della U.O. Genio Civile Treviso, nota acquisita il 26.08.2020 con n. 333884:
- Secondo punto del considerato, N. 2. Per quanto attiene il tubo di drenaggio, si provveda a predisporre dei pozzetti di ispezione;
- Terzo punto del considerato, N. 3. In relazione al guado non venga aumentata la quota di fondo.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Durante i lavori.

Soggetto verificatore

U.O. Genio Civile Treviso

 

4.

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Deve essere mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Osmoderma eremita, Zerynthia polyxena, Phengaris arion, Coenonympha oedippus, Lopinga achine, Euplagia quadripunctaria, Barbus plebejus, Triturus canifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Phalacrocorax pygmeus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Aquila crhrysaetos, Falco columbarius, Falco pelegrinus, Crex crex, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Rhinolophus ferrumequinum, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Sia mantenuto, laddove ammissibile e non in contrasto con i criteri di sicurezza idraulica, l’ambito perifluviale esondabile in destra idrografica. Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale (in particolare della serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (Carici umbrosae-querco petraeae sigmetum), per la parte di versante, e del geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell’alta pianura (Salicion Eleagni, Salicion albae, Alnion incanae), per la parte perialveale. I terreni da riporto, da impiegarsi nella ricostituzione dei versanti, presentino caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi delle predette serie di vegetazione e la gestione e manutenzione dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente delle medesime serie di vegetazione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Durante i lavori, con cadenza biennale.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

5.

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Le lavorazioni interferenti con le specie di interesse comunitario devono essere realizzate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile nel caso in cui, in relazione alla riproduzione in corso, gli esiti del monitoraggio ambientale diano evidenza che le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine la direzione Lavori deve essere affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l’erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti). La rimozione del soprassuolo forestale non sia effettuata durante la stagione vegetativa e la stessa non sia realizzata in un’unica soluzione per l’intera area di cava ma proceda secondo un avanzamento consequenziale per lotti di intervento e subordinatamente all’esaurimento del lotto precedente. La rimozione delle eventuali alberature vetuste, e caratterizzate da cavità, sia effettuata a seguito dell’esecuzione di interventi a tutela delle specie saproxilofaghe di interesse comunitario, con individui eventualmente ospitati in tali cavità e che la necromassa (ceppi in decomposizione e nei cavi dei tronchi) già presente in loco sia recuperata e ricollocata in contesti ambientali omologhi ma contermini. Gli interventi a carico della vegetazione ripariale (sia legnosa che erbacea) siano limitati ai soli tratti dell’alveo del torrente Curogna interessato dalle opere idrauliche funzionali alla realizzazione del presente progetto.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Durante i lavori, con cadenza annuale nel periodo da marzo a luglio.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

6.

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Devono essere attuate idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi (anche con riguardo la continuità idraulica). Nei casi di risezionamento dell’alveo del torrente Curogna o di qualsiasi altra attività che comporti un cambiamento idro-morfologico, sia garantito il mantenimento di un’analoga articolazione nel medesimo tratto di raschi (riffles), pozze (pools) e tratti correnti (runs). I consolidamenti spondali lungo tratte saltuarie del torrente Curogna con materiale lapideo, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, proveniente da specie autoctone e preferibilmente da Salix eleagnos, SaIix purpurea, Salix caprea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi (per esempio mediante l’uso di massi ancorati e di terreno organico) a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata).

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Durante i lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

7.

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Qualora si operasse in alveo mediante conterminazione in aree operative, gli interventi devono essere preceduti da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti della campagna di recupero della fauna ittica siano trasmessi all’autorità regionale per la valutazione di incidenza organizzando le informazioni secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di recupero, luogo di rilascio, data di recupero e data di rilascio.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

8.

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Di dotare la viabilità oggetto degli interventi, laddove non sia garantita la permeabilità alla barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto

 

9.

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

La Ditta dovrà eseguire un’indagine fonometrica con particolare riferimento ai ricettori individuati come 2 e 3 nello Studio di Impatto Ambientale. L’indagine dovrà esser fatta secondo DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); nel caso il punto di misura ricada all'interno della fascia di pertinenza stradale ai sensi del DPR 142/2004, i contributi del traffico e quello delle sorgenti interne alla ex cava dovranno essere considerati separatamente.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Pederobba (TV).

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Pederobba (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall’inizio dei lavori. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto. 

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

10.

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

I materiali di riporto presenti nella fascia inferiore dell’ambito di progetto in adiacenza alla piana alluvionale del T. Curogna dovranno essere sottoposti dalla Ditta al test di cessione, al fine di accertare il rispetto dei limiti della tabella 2 dell’Allegato V alla parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ed il campionamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall’Allegato2 al DPR 120/2017.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’avvio del cantiere.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

11.

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Dovrà essere conservato in cantiere materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l’evidenza delle modalità adottate per l'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.

Soggetto verificatore

Comune di Pederobba

 

12.

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

La Ditta dovrà trasmettere il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), acquisendo preventivamente il parere positivo di ARPAV. Nel PMA dovranno essere individuate, in base alle considerazioni riportate nel SIA, le matrici ambientali per le quali il PMA si rende necessario a causa della presenza di potenziali impatti ambientali residui e/o per la misurazione dell’efficacia di azioni di mitigazione/compensazione. Il PMA relativo alle matrici ambientali così individuate dovrà essere redatto secondo le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), 2015 ", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Per la matrice biodiversità, già individuata come oggetto di monitoraggio nel SIA (anche se limitatamente alla componente fauna) il proponente, nella progettazione del PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate nel paragrafo “Valutazioni – Progetto di Monitoraggio ambientale (PMA)”; in particolare il Piano dovrà essere esteso ad una annualità per l’Ante Operam e ad almeno tre annualità non consecutive da eseguirsi in un arco di 6 anni per il Post Operam (2° anno PO; 4° anno PO, 6° anno PO), dovrà essere previsto anche il monitoraggio delle componenti flora e vegetazione, e tra gli obiettivi del PMA dovrà essere inserita anche la verifica dell’efficacia degli interventi a verde.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Un anno prima dell’avvio dei cantieri.

Soggetto verificatore

ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

13.

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

La ditta E.MA.PRI.CE. dovrà presentare alla Regione Veneto una proposta di viabilità alternativa dei mezzi pesanti con transito lungo l’area industriale esistente a Nord di via Curogna.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto

 

14.

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

In aggiunta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, la Ditta dovrà concordare con ARPAV ulteriori controlli sulle terre e rocce da scavo utilizzate nel cantiere.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori.

Soggetto verificatore

ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

25. di precisare e stabilire che è sempre fatto obbligo alla ditta E.MA.PRI.CE. S.p.A. di condurre i lavori previsti dall’intervento come autorizzato in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività svolta. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

26. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

27. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Treviso, al Comune di Pederobba, alla Direzione Difesa del Suolo –U.O. Forestale – sede di Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo –U.O. Genio Civile di Treviso, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

28. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

29. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

25_Allegato_A_2021_455549.pdf
25_Allegato_B_2021_455549.pdf

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