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Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 134 del 20 maggio 2021

Determinazione contributo ammissibile e finanziabile istanza numero 10217376/2019 in esecuzione dell'Avviso di cui all'Allegato "E" dell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle attività economiche e produttive causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, si determina il contributo ammissibile e finanziabile con riferimento all’istanza 10217376/2019 presentata a valere sull’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 per i danni alle strutture di proprietà privata causati dagli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito la Regione del Veneto dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018.

Il Direttore

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001;

che con Decreto del 29 ottobre 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi, a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;

che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

con successiva Ordinanza n. 779 del 16 aprile 2021 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, in sostituzione del Presidente della Regione del Veneto, l’arch. Ugo Soragni Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di stabilità 2019, art.1, comma 1028, ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell’Autunno 2018, nonché dagli ulteriori stati di emergenza formalmente deliberati e conclusi da non oltre sei mesi alla data del 31 dicembre 2018, la somma complessiva di 2,6 miliardi di Euro rispettivamente pari a 800 milioni di Euro per l’esercizio 2019 e 900 milioni di Euro per ciascuno dei successivi esercizi 2020 e 2021;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 27 febbraio 2019 è stata assegnata alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021, di cui Euro 232.588.417,11 per il 2019;

che gli artt. 3, 4 e 5 del predetto D.P.C.M. 27 febbraio 2019 individuano i criteri e le modalità in ordine all’erogazione dei contributi a favore dei soggetti privati e titolari di attività produttive per far fronte ai danni causati dall’evento in argomento, definendo altresì le tipologie di danno ammissibili e le intensità degli aiuti sia percentuali che massimi;

che con Ordinanza Commissariale n. 6 del 10 aprile 2019 sono stati individuati i soggetti attuatori per la realizzazione delle azioni previste dagli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;

che con nota prot. 178512 del 7 maggio 2019 il soggetto attuatore incaricato del coordinamento delle attività delegate con l’ordinanza commissariale n. 6 del 2019, ha invitato i Soggetti Attuatori alla definizione degli atti necessari, nell’ambito della rispettiva organizzazione, in relazione alle fasi della predisposizione e avviso modello domanda, istruttoria, ricevibilità e ammissibilità, determina degli importi ammissibili;

che con Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 sono stati approvati gli avvisi contenenti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, tra cui il bando dedicato ai soggetti privati (Allegato E dell’O.C. n. 10 del 4 giugno 2019);

che l’art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 ha stabilito che le attività di raccolta delle domande, istruttoria e determinazione del contributo ammissibile relative al sopracitato Avviso, di cui all’Allegato “E” della medesima Ordinanza, siano svolte, in qualità di Soggetto Attuatore e avvalendosi della Struttura tecnica della propria Direzione, dal dott. Gianluca Fregolent, Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

che con Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 luglio 2019 è stata prorogata la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all’allegato “E” dell’ordinanza Commissariale n. 10 del 2019, prorogando il termine del 10 luglio 2019 al 19 luglio 2019;

DATO ATTO che lo sportello per la presentazione delle domande a valere sull’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019 (di seguito “Avviso”), si è aperto alle ore 10.00 del 10 giugno 2019 e si è chiuso, anche a seguito della proroga dei termini inizialmente previsti disposta dall’Ordinanza Commissariale n. 11 del 5 luglio 2019, alle ore 13.00 del 19 luglio 2019;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 30 settembre 2019 con cui sono stati approvati, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3, e 5, nonché ai sensi della O.C.D.P.C. n. 601/2019 gli esiti istruttori, individuati n. 287 beneficiari, nonché gli importi complessivi ammessi e impegnate le somme a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018.

CONSIDERATO che con la medesima O.C. n. 16 /2019 è stata rinviata a successivi provvedimenti l’integrazione del finanziamento sulla base delle somme rese ulteriormente disponibili entro il 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DPCM 24 febbraio 2019, nonché sulle somme già assegnate con il medesimo DPCM per le annualità 2020 e 2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa relativo al completamento dei finanziamenti alle attività produttive e ai soggetti privati per l’annualità 2020 secondo quanto previsto dall’art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028 e dagli artt. 3,4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019;

PRESO ATTO che in data 18 luglio 2019 è stata inviata istanza, acquisita al protocollo regionale con n. 323809 del 19/0/7/2019, alla quale è stata assegnata, come previsto al paragrafo 5.1 dell’Allegato “E” al OC 10 del 4 giugno 2019, il numero identificativo seriale 10217376/2019:

PRESO ATTO che con l’istanza 10217376/2019 è stato richiesto dai comproprietari dell’immobile ubicato in via Argine XXIV Maggio, n. 9 del Comune di San Biagio di Callalta (TV), distinto al catasto al foglio n. 8 (sez. urbana B), mappale 204, particella 204 sub 2, categoria A/4 e sub 3 categoria C/2, un contributo per ripristino di unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario per un totale di euro 180.822,07, come riportato nel “Quadro tipologie interventi e calcolo del contributo richiesto ” dell’istanza. Tuttavia nella perizia allegata e trasmessa insieme alle suddetta domanda, i richiedenti hanno espresso sia la volontà di ripristinare sia quella di procedere a delocalizzazione, “(previa demolizione dell’abitazione danneggiata/distrutta) mediante acquisto di una nuova unità immobiliare o la ricostruzione in altro sito della medesima Regione”, ma precisando “che al momento non ci sono le condizioni per valutare economicamente tale operazione, in quanto non si è ancora trovato né un immobile da poter acquisire né un sito dove eventualmente poter ricostruire”;

CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217376/2019 è fra le domande individuate dall’allegato “B” della Ordinanza Commissariale n. 16/2019 e in relazione alla stessa è stato impegnato l’importo di euro 54.246,62, precisando che l’impegno in oggetto non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla rendicontazione della spesa e al rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2019;

CONSIDERATO che la suddetta domanda 10217376/2019 è fra le domande individuate dall’allegato “F” della Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020 e in relazione alla stessa è stato impegnato l’ulteriore importo di euro 126.575,45 precisando sempre che l’impegno in oggetto non costituisce titolo per l’ottenimento del contributo che rimane subordinato alla rendicontazione della spesa e al rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2019;

VISTA l’O.C.D.P.C. n.601 dell’1/8/2019 che all’art. 4, comma 1 prevede che “la concessione dei contributi nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive può avvenire in pendenza della verifica dei requisiti necessari alla concessione dei contributi, che dovrà comunque avvenire prima della liquidazione del contributo”;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 93410 del 27/02/2020 è stata comunicata la necessità di acquisire elementi integrativi di giudizio per il compimento della fase istruttoria della verifica dei requisiti necessari per la concessione del contributo con riferimento alla domanda presentata; inoltre è stato chiesto di chiarire in maniera univoca se trattasi di domanda di ripristino di unità immobiliare come indicato in domanda o di delocalizzazione come indicato nella sezione 5 della perizia Mod. E1 e se ricorrono le condizioni di cui all’O.C. n. 10/2019 - allegato E - punto 3.2 spese ammissibili - b);

PRESO ATTO che è stato dato riscontro, con nota acquisita al protocollo regionale n. 109588 del 09/03/2020, alla richiesta sopra citata rispondendo in modo insufficiente a quanto richiesto nella nota protocollo n. 93410, sia l’ipotesi di delocalizzazione, posta come alternativa (non fornendo nessun elemento di valutazione) sia per quella del ripristino;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, all’ istante è stato comunicato con nota protocollo n. 300226 del 29 luglio 2020 i motivi che potevano ostare all'accoglimento della domanda, segnalando il diritto di presentare per iscritto osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della rispettiva comunicazione;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato, con nota protocollo n. 315163 del 7 agosto 2020 gli elementi integrativi di giudizio richiesti nella suddetta comunicazione relativi alla domanda di ripristino, manifestando altresì l’intenzione di procedere alla delocalizzazione, ma non fornendo gli elementi richiesti dall’allegato E 5, Sezione 3 “Descrizione dell’unità immobiliare acquistata/da acquistare in caso di delocalizzazione” la bando approvato con OC n. 10 del 2019;

PRESO ATTO che in data 23 febbraio 2021 si è riunita la “Commissione atta al superamento delle situazioni di criticità emerse in fase istruttoria delle domande a seguito della pubblicazione dei bandi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2019” istituita con Decreto del Soggetto Attuatore del Settore Pianificazione degli interventi n. 2044 del 26 ottobre 2020, che ha determinato con riferimento ai casi di richiesta di delocalizzazione, “tenuto conto della mancanza di riferimenti specifici nel bando relativamente anche alla documentazione riguardante l'acquisto e il relativo momento di attuazione, l'opportunità di adottare la seguente procedura per le situazioni di delocalizzazione con presentazione di contratto successivamente alla domanda presentata.

1) verifica dei requisiti generali e termine presentazione domanda

2) richiesta al Comune sulla ammissibilità delocalizzazione

3) richiesta al beneficiario di conferma della volontà di delocalizzare e del cronoprogramma per la demolizione confermando il contributo nel limite dell'80% del minore tra il valore del danno periziato e il prezzo di acquisto.

In assenza di uno di questi elementi se ci sono i presupposti solo ripristino nella misura, in fase di ammissione, dell’80% dell'importo di perizia.

4) pagamento del finanziamento dopo consegna al Soggetto attuatore di copia autentica del contratto e documentazione avvenuta demolizione”.

PRESO ATTO che il Comune di San Biagio di Callalta (TV) con nota protocollo n. 235867 del 16/06/2020 ha comunicato che “Dalla normativa urbanistica sopra richiamata si evince che la ricostruzione in sito non è possibile. Considerato inoltre che non risultano programmati e finanziati interventi di rimozione dei fattori di rischio nelle zone in questione i presupposti di cui all'art. 3.2 lett. b) del Bando E della O.C. 10 del 4.06.2019 sono attuabili”;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 193622 del 28/04/2021 è stata comunicata all’interessato la necessità di acquisire da parte della scrivente Direzione:

- conferma della volontà da parte del beneficiario di delocalizzare;

- cronoprogramma per la demolizione;

- contratto di acquisto o promessa di acquisto registrato in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato, per il tramite del tecnico incaricato con nota protocollo n. 210498 del 07/05/2021:

- conferma della volontà di demolire e delocalizzare la propria abitazione;

- precisazioni sul “cronoprogramma per la demolizione” indicando che “Si precisa che la demolizione del fabbricato oggetto di delocalizzazione procederà appena sarà ottenuto il permesso a costruire in comune di San Biagio di Callalta (TV) per l’intervento di demolizione, la cui richiesta è in fase di predisposizione e sarà a voi inviata nei prossimi giorni non appena registrata al protocollo. In ogni modo non sarà possibile procedere alla demolizione prima dei 60 giorni di legge per l’istruttoria da parte del comune per la richiesta di permesso di costruire, salvo concessione del permesso stesso prima della scadenza dei 60 giorni”;

- dichiarazione della dott.ssa Nada Battistella Notaio in Ponte di Piave, iscritta presso il Collegio notarile del distretto di Treviso, che in data 5 maggio 2021 dichiara che l’istante ha acquistato l’immobile censito al catasto fabbricati del comune di Ponte di Piave (Sezione A – Foglio 13) per l’intero diritto di proprietà particelle n.1507 sub. 16 (via Roma piano 1 cat. A/2) e n. 1507 sub. 37 (via Roma piano s1 cat. C/6) e per la quota di 1/18 del diritto di proprietà della particella n. 1507 sub 54 (via Roma snc, piano T, bene comune non censibile) per il prezzo convenuto di 120.000,00 euro con l’atto in corso di registrazione e trascrizione;

CONSIDERATO che in istruttoria è emerso un valore di contributo ammissibile inferiore al contributo richiesto in domanda e a quanto complessivamente impegnato in relazione all’istanza 10217376/2019 con Ordinanza Commissariale n. 16/2020 e Ordinanza Commissariale n. 8 del 15 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell’art 2 della Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio”, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;

CONSIDERATO che, per quanto disposto dal citato art. 3 della predetta Ordinanza Commissariale n. 10 del 2019 e per quanto sin qui esposto è necessario concludere i procedimenti instaurati a seguito delle istanze in oggetto, mediante l’adozione di un provvedimento espresso di determinazione del contributo ammissibile;

RITENUTO pertanto, in esecuzione dell’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, di determinare il contributo concedibile, relativo all’istanza numero 10217376/2019 nella misura di euro 106.000,00 come previsto dal punto 4.1 alle lettere c) i. e d) dell’Ordinanza Commissariale n. 10/2019, All. E);

RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il resoconto istruttorio di cui all’Allegato “A” che indica e specifica quanto compreso nel suddetto importo di euro 106.000,00;

DATO ATTO le spese per le prestazioni tecniche richieste in domanda non sono riconosciute, in quanto viene concesso il finanziamento per la delocalizzazione, pertanto non sussistono lavori di ripristino dell’immobile di cui alla perizia asseverata (Mod. E1), così come indicato dal Bando Allegato E dell’Ordinanza Commissariale n. 10/2019 al punto 4.1 alle lettere b) “Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell’importo, al netto dell’aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali indicati”;

VISTI la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di stabilità 2019, art.1 comma 1028;

il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 ottobre 2018 e 27 febbraio 2019;

la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018;

le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e del 1° agosto 2019;

i Decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018;

le Ordinanze Commissariali n. 6 del 10 aprile 2019, n. 10 del 4 giugno 2019, n. 11 del 5 luglio 2019 e n. 16 del 30 settembre 2019 e n. 8 del 15 maggio 2020;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di determinare il contributo concedibile da istruttoria, in esecuzione dell’Avviso di cui all’Allegato “E” dell’Ordinanza Commissariale n. 10 del 4 giugno 2019, relativo all’istanza numero 10217376/2019 nella misura di € 106.000,00, secondo quanto specificato nella tabella in cui all’ Allegato “A” al presente decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di trasmettere il presente atto alla Struttura del Commissario delegato O.C.D.P.C. n. 558/2018 per il seguito di competenza; 

4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale; 

5. di pubblicare il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 2013; 

6. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gianluca Fregolent

(seguono allegati)

134_Allegato_A_DDR_134_20-05-2021_455189.pdf

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