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Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 12 del 09 agosto 2021

Suin Sun S.r.l. Impianto Fotovoltaico "Pajarola" - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 4,25 MW (4,2 MW in immissione) e relative opere di connessione alla rete di distribuzione di media tensione ricadenti nell'agglomerato industriale del Comune di Lendinara (RO) Comune di localizzazione: Lendinara (RO) Procedura Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Pajarola" di potenza elettrica pari a 4,25 MW nel Comune di Lendinara (RO), presentata da Suin Sun S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Suin Sun S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 202050 del 03/05/2021;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 11/05/2021- protocollo regionale n. 216090, perfezionata in data 18/05/2021 - protocollo regionale n. 227712;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 04/08/2021, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di V.I.A. di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b), denominata “impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Suin Sun S.r.l. (con sede legale in Galleria delle Porte Contarine 4 – 35137 Padova (PD), C.F. e P.IVA 05314810283), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 202050 in data 03/05/2021;

VISTA la nota protocollo regionale 216090 in data 11/05/2021 (perfezionata con la nota protocollo regionale 227712 in data 18/05/2021) con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 26/05/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota pervenuta dal Consorzio di Bonifica Adige Po in data 14/05/2021 (acquisita al protocollo regionale n. 222672);

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC, a seguito di quanto emerso nella nota prot. n. 222672 del 14/05/2021 del Consorzio di Bonifica Adige Po, relativamente alla documentazione specialistica in materia idraulica (acquisite al protocollo regionale n. 229763 in data 19/05/2021);

VISTE le osservazioni pervenute dal Consorzio di Bonifica Adige Po (acquisite al protocollo regionale 240806 in data 26/05/2021) in riferimento alla documentazione specialistica in materia idraulica;

VISTE le integrazioni volontarie alla documentazione pubblicata, pervenute dal proponente a mezzo PEC (acquisite al protocollo regionale n. 304124 in data 06/07/2021 e n. 316115 in data 15/07/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento all’analisi della Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza dell'intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, è stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione n. 45/21 del 23/07/2021 redatta dal Dott. Miolo;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 04/08/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Rovigo;
  • il P.A.T. e il P.I. del Comune di Lendinara;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO, esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

VISTI le osservazioni e i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento con potenza nominale pari a 4,25 MW su una superficie di 4,66 ha;

CONSIDERATO che l’intera area, attualmente occupata da manufatti dismessi da demolire, sarà soggetta ad un progetto di riqualificazione e bonifica, non oggetto della presente valutazione;

PRESO ATTO che l’area in oggetto appartiene alla zona ZTO D4 - area produttiva di espansione/riconversione;

PRESO ATTO che verranno installati 7.272 moduli fotovoltaici organizzati in file da 24 ciascuna, installati su strutture di supporto ad inseguimento monoassiale;

CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della DCR n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale) - il progetto non ricade in area non idonea al fotovoltaico;

PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che le valutazioni riscontrabili nell’istruttoria di Valutazione d’incidenza ambientale indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale n°45/21;

PRESO ATTO della documentazione presentata dal proponente;

PRESO ATTO delle integrazioni volontarie pervenute dal proponente;

PRESO ATTO che, a fine vita dell’impianto, l’area dovrà essere ripristinata, fatta eccezione per gli elementi che entreranno a fare parte della rete elettrica nazionale, così come previsto dalla normativa di settore;

PRESO ATTO che, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis del D.Lgs. 259/2003 (costruzione di elettrodotto MT in cavi elicordati) il previsto nulla osta alla costruzione è sostituito da un'attestazione di conformità redatta e firmata digitalmente dal proponente da inserire a corredo del progetto. Il rilascio del nulla osta dovrà invece sempre essere richiesto all’Ispettorato Territoriale Veneto del Ministero per lo Sviluppo Economico nel caso in cui il proponente costruisca un elettrodotto in conduttori nudi;

PRESO ATTO che la documentazione presentata dal proponente non include la corrente utilizzata nel calcolo né i criteri di individuazione della DPA stessa;

CONSIDERATO che, salvo differenti indicazioni dei gestori/proprietari diversi da ENEL Distribuzione, in mancanza del calcolo esatto, la DPA imperturbata della linea semplice terna verrà assunta pari a 10 m per lato, come indicato nelle Linee Guida ISPRA Decreti 29 maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica” e “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” - Disposizioni integrative/interpretative - Vers. 7.4;

CONSIDERATO che dalla documentazione fornita, si evidenzia che il tracciato dell’elettrodotto di nuova realizzazione, interseca edifici residenziali/lavorativi o loro pertinenze esterne, in cui vige l’obbligo del calcolo della fascia di rispetto;

RILEVATO che il proponente non dettaglia adeguatamente le attività di trattamento rifiuti da svolgersi nella fase preliminare alla fase di cantiere, finalizzata al recupero dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici esistenti (in particolare dei conglomerati cementizi e laterizi per la realizzazione del pacchetto stradale della viabilità di servizio), si evidenzia che tali attività dovranno essere approfondite e subordinate a preventiva autorizzazione sulla base della vigente normativa in materia di gestione rifiuti (in particolare del DMA del 5/02/1998 e della DGR n. 1773 del 28/08/2012);

CONSIDERATO che, come previsto dalle norme specifiche, la ditta provvederà alla presenza in cantiere di materiale assorbente per il raccoglimento degli sversamenti accidentali;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica all’attività in questione:

  • considerato che il proponente ha presentato dati discordanti relativi al valore complessivo dell’intervento, risulta necessario che il proponente trasmetta un valore univoco, sulla base del quale, in sede di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, verranno calcolati gli oneri istruttori di cui all’art. 4, commi 4 e 5 della Legge Regionale del 18 marzo 2011, n. 7 (comprensivo di eventuali costi per espropri, studi, TICA…);
  • il proponente dovrà allineare e rettificare i dati catastali riportati in maniera discordante all’interno degli elaborati di progetto presentati;
  • il proponente dovrà versare gli oneri istruttori di cui all’art. 4, commi 4 e 5 della Legge Regionale del 18 marzo 2011, n. 7;
  • il proponente dovrà presentare un’integrazione al “Piano particellare delle aree da sottoporre ad esproprio o servitù”, con gli indirizzi dei soggetti privati titolari di diritti sulle aree interessate dal collegamento alla rete di distribuzione, per poter dare avvio al sub-procedimento ai sensi del DPR 327/2001;
  • il proponente specifichi nel piano di Ripristino, in merito al costo di dismissione, la motivazione dei prezzi ricavati da ricerche di mercato anziché dal Prezzario Regione Veneto vigente;
  • dal momento che negli elaborati di progetto emerge che la ditta intende realizzare un impianto di illuminazione, il proponente dovrà presentare i documenti che ne attestino la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
    https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida
    ;
  • considerato che relativamente all’impatto acustico la documentazione presentata non è completamente esaustiva e si riscontra la presenza di possibili ricettori sensibili prossimi all’area di progetto, il proponente dovrà presentare una valutazione previsionale di impatto acustico, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio, redatta da un tecnico competente in acustica, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008);

− per tutte le opere di connessione alla rete, tranne gli elettrodotti che verranno realizzati con cavi elicordati e quindi esclusi dalla valutazione della DPA (Distanza di Prima Approssimazione) ai sensi della DM 29/05/2008, è previsto che vengano dichiarate le DPA e i relativi dati per la verifica del calcolo come specificato al punto 6.1 della metodologia di calcolo allegata al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008 (G.U. s.o. n. 160 05/07/2008);

− secondo quanto previsto dalla Legge n.36 del 22/02/2001, dal DPCM 08.07.03 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008 (G.U. s.o. n. 160 05/07/2008), dovrà essere dimostrato il rispetto dell’obiettivo di qualità nelle aree adibite a permanenze prolungate di persone tramite il calcolo della fascia di rispetto in prossimità di tutte le intersezioni con edifici residenziali/lavorativi e loro pertinenze esterne, si rimanda alla relativa condizione ambientale;

− il progetto da presentare, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere, come riportato dallo stesso proponente, per escludere problemi di inquinamento del suolo un’analisi chimico fisica dell’area sottostante le vasche di accumulo dei liquami e una caratterizzazione agronomica del terriccio interno alle vasche stesse, ai fini di un riutilizzo dello stesso;

  • il progetto da presentare dovrà prevedere un aggiornamento della Relazione Idrologica e Idraulica presentata, nel rispetto delle indicazioni evidenziate dal Consorzio di Bonifica Adige Po, in particolare:
  • per la trasformazione fondiaria, prevedere un volume di circa 416 mc/ha (come indicato nell'elaborato Valutazione di compatibilità idraulica del PI di Lendinara);
  • realizzare le parti del nuovo elettrodotto di collegamento che attraversano i canali demaniali gestiti dal Consorzio mediante posa teleguidata osservando la distanza minima di 10 m dai cigli e dal fondo dei canali e richiedere la concessione ai sensi del R.D. 368/1904 e dell'art. 823 del C.C;
  • garantire un contenimento delle portate defluenti nell'area per non aggravare la situazione idraulica delle aree afferenti il bacino tributario del canale demaniale Fossetta Superiore;
  • il rispetto della DGRV n. 3637/2002 e della successiva DGRV n. 2948/2009;

CONSIDERATO che il Comitato ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Corso d’opera - fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle valutazioni presentate nella documentazione. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Lendinara.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Relativamente all’elettrodotto di nuova realizzazione e a quello nuovo in sostituzione dell’esistente, dovrà essere dimostrato il rispetto dell'obiettivo di qualità nelle aree adibite a permanenza prolungata di persone tramite il calcolo della fascia di rispetto in prossimità di tutte le intersezioni con edifici residenziali/lavorativi e loro pertinenze esterne, in particolare quelle a Nord e a Sud della nuova linea aerea che collega la Cabina Secondaria Ramodipalo 2 alla Cabina Primaria Lendinara per una lunghezza complessiva di circa 1850 m. Oltre alla fascia di rispetto, dovranno essere forniti tutti i dati relativi alla verifica della stessa, come previsto dai 17 punti del paragrafo 6.2.1 “Linee elettriche” della metodologia di calcolo allegata al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 maggio 2008 (G.U. s.o. n. 160 05/07/2008).

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

La dichiarazione della fascia di rispetto, nonché i dati richiesti, dovranno pervenire contestualmente ai documenti per il rilascio dell’autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/08/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

TENUTO CONTO delle considerazioni espresse dalla Provincia di Rovigo durante la seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/08/2021 e formalizzate successivamente con protocollo regionale n. 350739 del 05/08/2021 relative al riutilizzo dei materiali derivanti dalla demolizione dell’esistente e all’analisi e caratterizzazione del terriccio e dei liquami presenti nelle vasche;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 04/08/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Suin Sun S.r.l. con sede legale in Galleria delle Porte Contarine 4 - 35137 Padova (PD), (Pec: suinsun@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Lendinara, alla Provincia di Rovigo, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Po, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Energia;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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