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Bur n. 110 del 13 agosto 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 42 del 27 luglio 2021

Differimento, per il Comune di Chioggia (VE), del termine di presentazione della rendicontazione inerente all'iniziativa denominata "assegno prenatale", di cui alla D.G.R. numero 1204/2020 e al D.D.R. numero 99/2020, dal 31 maggio 2021 al 31 ottobre 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si dispone, per il Comune di Chioggia (VE), un differimento del termine di presentazione della rendicontazione inerente all’iniziativa denominata “assegno prenatale”, di cui alla D.G.R. numero 1204/2020 e al D.D.R. numero 99/2020, dal 31 maggio 2021 al 31 ottobre 2021.

Il Direttore

RICHIAMATA la D.G.R. numero 1204/2020, avente ad oggetto “Assegno prenatale: disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, ‘Interventi a sostegno della famiglia e della natalità’, artt. 6, 7 e 8”, con la quale la Giunta regionale ha stabilito:

  1. di approvare l’introduzione, in via sperimentale, della disciplina inerente ai criteri e alle modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articoli 6, 7 e 8);
  2. di determinare in euro 5.295.400,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa per l’attuazione della disciplina sperimentale inerente alle misure di sostegno alla natalità;
  3. di ripartire le risorse fra gli “Ambiti Territoriali Sociali” (di cui alla D.G.R. 1191/2020), mediante decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con vincolo di destinazione finale alle persone beneficiarie dell’assegno prenatale;
  4. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, l'adozione di qualsiasi ulteriore atto relativo all'attuazione del provvedimento, compreso l’impegno di spesa;

RICHIAMATI:

  1. il D.D.R. numero 99/2020, con il quale è stato disposto l’impegno di spesa di complessivi euro 5.295.400,00 a favore degli “Ambiti Territoriali Sociali” per l’attuazione della disciplina sperimentale di sostegno alla natalità prevista dalla D.G.R. n. 1204/2020, stabilendo il 31 dicembre 2020 e il 31 marzo 2021 quali termini per il monitoraggio e la relativa rendicontazione, secondo, rispettivamente, l’Allegato D e l’Allegato E al D.D.R. medesimo;
  2. il D.D.R. numero 157/2020, con il quale si è differita, fra l’altro, la rendicontazione dell’iniziativa denominata “assegno prenatale”, di cui alla D.G.R. numero 1204/2020, prevedendo uno slittamento dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021 della presentazione del modulo denominato “Rendicontazione inerente all’applicazione, al 31.3.2021, della disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 (artt. 6, 7 e 8) e della deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020”;

VISTA la nota registrata al protocollo 270334 del 15 giugno 2021, con la quale il Comune di Chioggia (VE), in quanto ente capofila dell’Ambito territoriale sociale denominato “Ambito Sociale VEN_14 – Chioggia”, ha presentato la rendicontazione inerente all’attività di cui alla D.G.R. numero 1204/2020, dalla quale risulta che l’Ambito territoriale sociale abbia utilizzato la somma di euro 85.000,00 a fronte di un trasferimento di euro 130.175,95 da parte della Regione, con un’economia presunta di euro 45.175,95;

RICHIAMATA la nota registrata al protocollo 292364 del 29 giugno 2021, con la quale la Regione del Veneto, tenuto conto delle finalità perseguite dall’Amministrazione Regionale con l’attivazione dell’iniziativa e del termine del 19 agosto 2021 previsto quale limite massimo per il ricevimento delle istanze di contribuzione fissato dalla D.G.R. n. 1204/2020, ha chiesto, al Comune di Chioggia (VE), di considerare l’ipotesi di un nuovo avviso per l’assegnazione di ulteriori contributi nel territorio di competenza dell’“Ambito Sociale VEN_14 – Chioggia” (nel limite di euro 45.175,95), da dedicare ai neonati del periodo compreso tra la scadenza del primo avviso e il 19 agosto 2021;

RICHIAMATA la nota registrata al protocollo 316333 del 14 luglio 2021, con la quale il Comune di Chioggia (VE), nell’evidenziare la rilevanza di difficoltà organizzative interne all’Ambito territoriale sociale, ha chiesto di prevedere un termine superiore al 17 settembre 2021 per la rendicontazione delle attività dopo un ulteriore avviso di assegnazione di contributi di cui alla D.G.R. n. 1204/2020;

CONSIDERATO che il termine del 17 settembre 2021 possa configurare un pregiudizio alla buona riuscita dell’iniziativa “Assegno pre-natale”, limitando il raggiungimento delle finalità perseguite dall’Amministrazione Regionale con la D.G.R. numero 1204/2020, sintetizzabile nel contrasto della denatalità e nella promozione del benessere della famiglia;

RITENUTO di prevedere, pertanto, un ulteriore termine rispetto al 31 maggio 2021, individuato per il 31 ottobre 2021, prevedendo, entro la medesima data, la presentazione del modulo denominato “Monitoraggio inerente all’applicazione della disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 (artt. 6, 7 e 8) e della deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020”, di cui al D.D.R. numero 99/2020;

VISTA la legge regionale n. 54/2012;

VISTO il DDR numero 54 del 2 luglio 2021 avente ad oggetto “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative ‘Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile’, ‘Non Autosufficienza’, ‘Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale’ ”;

decreta

  1. di differire al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione della documentazione di rendicontazione dell’iniziativa denominata “assegno prenatale”, di cui alla D.G.R. numero 1204/2020, mediante la presentazione del modulo denominato “Monitoraggio inerente all’applicazione della disciplina sperimentale in attuazione della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 (artt. 6, 7 e 8) e della deliberazione numero 1204 del 18 agosto 2020”, di cui al D.D.R. numero 99/2020;
  1. di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento al Comune di Chioggia (VE), in quanto ente capofila dell’Ambito territoriale sociale denominato “Ambito Sociale VEN_14 – Chioggia”;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14 marzo 2013, numero 33, in quanto l’onere relativo è stato assolto a seguito dell’adozione del D.D.R. numero 99/2020;
  1. di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell’articolo 3, comma 4), che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pasquale Borsellino

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