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Bur n. 106 del 06 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 8 del 26 luglio 2021

DEPURACQUE SERVIZI SRL. Richiesta di aumento del quantitativo annuo autorizzato di rifiuti conferibili e trattabili presso la piattaforma polifunzionale Depuracque Servizi s.r.l. Comune di localizzazione: Salzano (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA per la richiesta di aumento del quantitativo annuo autorizzato di rifiuti conferibili e trattabili presso la piattaforma polifunzionale Depuracque Servizi s.r.l., presentato dalla medesima società Depuracque Servizi s.r.l.. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza presentata da Depuracque Servizi s.r.l.. acquisita agli atti con protocollo nn. 145277, 145469 e 145496 del 31/03/2021; -determinazioni del Comitato Tecnico Regionale Via del 21/07/2021.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTO il decreto n. 135 del 30/12/2009 del segretario regionale Ambiente e Territorio avente oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale. Punti 5.1 e 5.3 – Allegato I al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi per lo svolgimento delle operazioni D15, D14, D8 e D9 dell’Allegato B e R13 e R12 dell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006”;

VISTI i decreti n. 44 del 30/06/2010, n. 57 del 04/08/2011 e n. 21 del 27/03/2012 del segretario regionale Ambiente e Territorio, i quali integrano e modificano l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 135 del 30/12/2009;

VISTA la DGR n. 915 del 20/07/2015 che, sulla base del Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 513 del 25/03/2015, esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l’intervento e rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per il progetto di lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio della piattaforma;

CONSIDERATO che, relativamente alla disciplina di VIA, l’installazione risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui:

  • alla lett. m) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
     
  • alla lett. n) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006”;
     
  • alla lett. o) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006)”.
     
  • alla lett. q) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte IV del D.Lgs. 152/2006)”.

CONSIDERATO che, relativamente alla disciplina di AIA, l’installazione risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui:

  • alle attività di cui al punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  • alle attività di cui al punto 5.3 lett. a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  • alle attività di cui al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente DEPURACQUE SERVIZI SRL (P.IVA. 02261620278), con sede legale in Via Roma n. 145 a Salzano (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente con prot. nn. 145277, 145469 e 145496 del 31/03/2021;

ATTESO che l’intervento proposto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”;

VISTA la nota prot. n. 162572 del 09/04/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/04/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato ulteriore documentazione integrativa a quella allegata all’istanza in data 12/07/2021 con prot. n. 311671 e con nota prot. n. 323361 del 19-07-2021.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno effettuare in data 14/07/2021 un sopralluogo preventivo presso l’installazione;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi l’incremento della capacità di trattamento annuale autorizzata da 200.000 a 230.000 t/anno (rifiuti pericolosi e non pericolosi), mantenendo inalterato il limite massimo di trattamento di 1.000 t/giorno di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), aumentando esclusivamente il trattamento di rifiuti non pericolosi;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 21/07/2021, per le valutazioni e motivazioni di seguito riportate:
 

“QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

a)    dall’analisi degli strumenti settoriali e degli strumenti pianificatori si evidenzia che l'installazione è esistente e si inserisce in un'area industriale situata in un contesto fortemente urbanizzato;

b)    l’intervento proposto non comporta una variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

c)    l’area in esame non rientra all’interno di aree naturali protette o altri ambiti naturali tutelati;

d)    per quanto attiene il confronto con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30/2015, si evidenzia la non applicabilità del vincolo della distanza minima dell’impianto di trattamento rifiuti dalle zone residenziali e dagli edifici civili in quanto, ai sensi dell’art.16 c. 3 del medesimo Piano, l’applicazione di dette distanze è vincolante qualora le modifiche agli impianti esistenti comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e contestualmente l’aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, come peraltro chiarito nella nota prot. reg. n. 23911 del 21.01.2016; il progetto presentato non contempla tale fattispecie.


QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

e)    l’attività è esistente, in esercizio e il progetto non prevede la modifica del perimetro aziendale o la realizzazione di nuovi manufatti; non sono richieste variazioni delle operazioni effettuate nell’installazione e non è prevista alcuna modifica dei CER in ingresso;

f)    la richiesta si sostanzia nell’incremento della capacità di trattamento annuale autorizzata da 200.000 tonnellate/anno a 230.000 (pertanto con un incremento del 15%), senza prevedere alcuna modifica all’impiantistica esistente, ma aumentando le ore di lavoro di tutta l’installazione e in particolare modificando la settimana lavorativa da 5 a 6 giorni per un totale di circa 330 giorni all’anno (ad eccezione della sezione biologica il cui funzionamento è previsto in h24 per 365 giorni all’anno);

g)    la richiesta di aumento di capacità di trattamento annuale è rivolta ai soli rifiuti non pericolosi;

h)    il limite massimo di trattamento di 1.000 Mg/giorno, comprensivo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non è oggetto di richiesta di modifica;

i)    in riferimento all’applicazione delle N.T.A. del Piano di Tutela delle acque di cui alla DCR n. 107/2009, il proponente comunica che la gestione e il trattamento dei rifiuti (compreso il carico e scarico) avviene al coperto; le rimanenti aree dei piazzali, dedicate esclusivamente a parcheggio, transito e sosta delle autocisterne, sono dotate di rete di captazione delle acque meteoriche; le acque meteoriche di prima pioggia vengono recuperate all’interno del processo produttivo, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia vengono inviate allo scarico in fognatura.

j)    il proponente prevede che per l’intera installazione, anche a seguito dell’incremento di potenzialità proposto, gli indicatori di performance ambientale “indicizzati” (rapportati quindi alla quantità di rifiuto trattato) rimangano invariati, con minime variazioni in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati, a dimostrazione del mantenimento delle performance attuali;


QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

k)    relativamente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, si ritiene plausibile che l’intervento in progetto non comporti modifiche apprezzabili; si conferma inoltre che agli atti non risultano presenti segnalazioni per odori;

l)    in riferimento alla componente rumore, i risultati della valutazione di impatto acustico effettuata a novembre 2020 forniscono l’evidenza del rispetto dei limiti di immissione ed emissione stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale; i livelli ambientali rilevati in prossimità dei ricettori risultano inferiori alle soglie di applicabilità del criterio differenziale in periodo diurno e notturno;

m)    relativamente all’inquinamento luminoso si ritiene opportuno che venga effettuata una verifica della conformità degli impianti di illuminazione esterna esistenti ai requisiti illuminotecnici stabiliti dalla L. R. n. 17 del 7/08/2009; nel caso di non conformità il proponente dovrà presentare un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma degli interventi.

n)    relativamente ai possibili impatti sulla matrice acque, l’ARPAV nell’anno 2020 ha svolto le analisi allo scarico in fognatura per la verifica di conformità per i parametri PFAS e ha provveduto ad effettuare le elaborazioni sul calcolo delle mediane previste dal Decreto del Direttore dell’area Tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto n. 43 del 08/04/2019 e dal Decreto del Direttore Direzione Ambiente n. 219 del 17/07/2019; tenendo in considerazione il valore dell’incertezza estesa associata al metodo analitico, tutti i valori delle mediane risultano rispettare i limiti previsti da decreto; si evidenzia che il controllo analitico da parte di ARPAV proseguirà anche a seguito della modifica oggetto della proposta progettuale; si ritiene comunque opportuno che, alla luce degli esiti della sperimentazione effettuata in ottemperanza del Decreto n. 219/2019 e finalizzata a testare l’abbattimento di PFAS, vengano continuativamente mantenute le procedure di monitoraggio e gestionali già adottate; in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, inoltre, rispetto ai contenuti della presente modifica, dovrà essere valutata l’opportunità di richiedere la presentazione da parte della ditta di ulteriori sperimentazioni tecnologiche, nelle diverse sezioni impiantistiche ritenute idonee, per incrementare l’abbattimento di tali sostanze;

o)    in sede di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si ritiene opportuno che:

1.    relativamente alle deroghe sui limiti dei parametri allo scarico rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 previste nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, alla luce di quanto comunicato dal proponente, vengano imposti per i parametri COD, N ammoniacale, N nitrico e N nitroso i limiti previsti dal Regolamento di fognatura;

2.    con riferimento alle emissioni in atmosfera relative ai camini B3 e B4, venga previsto, anche a seguito dell’aumento di potenzialità richiesto, il rispetto dei limiti di cui alla DGR n. 915/2015 (che ha confermato le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto n. 135 del 30/12/2009), stabiliti in termini di flusso di massa per ciascun inquinante;

3.    lo scarico in fognatura potrà essere autorizzato solo subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/indicazioni che il gestore provvederà a fornire secondo quanto già comunicato dal gestore stesso con nota prot. n. 0014159/21 del 12/02/2021;

4.    in relazione alla fase di scarico dei rifiuti da autobotte, venga implementata idonea procedura per il lavaggio delle gomme di tutti gli automezzi in uscita dall’impianto;

5.    venga effettuata una valutazione dei rischi di blackout dell’impianto, con relativa valutazione dell’idoneità della potenzialità del gruppo elettrogeno attualmente presente nell’installazione;

6.    venga prevista un’idonea procedura per la gestione delle acque utilizzate in caso di eventuale incendio, prevedendo, se del caso, un sistema di accumulo adeguatamente dimensionato;

p)    relativamente alla componente traffico si ritiene che l'incidenza dell'incremento di mezzi derivante dall'aumento di quantitativo di rifiuti da autorizzare sia trascurabile;”
 

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle valutazioni e condizioni ambientali indicate, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dell’intervento in questione dalla procedura di VIA in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, sulla base delle valutazioni e motivazioni sopra esposte, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi diversi rispetto a quanto già valutato con parere n. 513 del 25/03/2015 del Comitato Regionale VIA ed approvato con la DGRV n. 915 del 12/07/2015, nel rispetto della seguente condizione ambientale:

 

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE CONDIZIONE 1

Macrofase

Corso d’opera.

Oggetto della condizione

Per gli impianti di illuminazione esterna esistenti il proponente dovrà inviare apposita relazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti illuminotecnici stabiliti dalla L. R. n. 17 del 7/08/2009; nel caso di non conformità il proponente dovrà prevedere nella relazione anche un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma degli interventi.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 6 mesi dal provvedimento di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/07/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 21/07/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
     
  3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
     
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  6. di trasmettere il presente provvedimento alla società DEPURACQUE SERVIZI SRL (PEC: servizi@pec.depuracque.it) con sede legale a Salzano (VE), via Roma, 145, P.IVA e C.F. 02261620278 e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Salzano (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, a Veritas SpA - Direzione Fognatura e Depurazione (PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it) ed alla UO Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica;
     
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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