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Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 88 del 12 luglio 2021

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", per tre campagne di commercializzazione dalla 2021/22 alla 2023/24. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela del vino “Conegliano-Valdobbiadene Prosecco” per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, per tre campagne di commercializzazione dalla 2021/22 alla 2023/24.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV del 17 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, che ha confermato l’incaricato triennale al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOCG “Conegliano Valdobbiadene Prosecco”;

VISTA la nota prot. n. 243446 del 27/05/2021 con la quale il Consorzio di tutela della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, per le tre campagne vitivinicole 2021/22 e 2023/24;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” che hanno manifestato parere favorevole alla richiesta del Consorzio di tutela alla proposta di sospensione avanzata;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova) secondo cui risulta opportuno attivare provvedimenti volti ad impedire un’ulteriore crescita del potenziale produttivo al fine di consentire un riallineamento nel medio termine tra offerta e domanda;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n 77 del 11 giugno 2021 non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini Docg “Conegliano Valdobbiadene Prosecco”;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare, emanare, in forma di decreto, l’atto previsto per l’applicazione della misura di cui al comma 3 dell’art. 39;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” per le tre campagne vitivinicole 2021/22 e 2023/24, per le superfici vitate piantate o innestate successivamente al 31 luglio 2021, con varietà, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione;
     
  2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  • il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2021, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
     
  • le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2021 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
     
  • l’impianto del vigneto, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2021, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alla DGR n. 277/2019, per le quali l’istruttoria ha riconosciuto una potenziale idoneità alla produzione DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del DDR n. 86 del 15 luglio 2019 volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale idoneità alla produzione a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
  1. di stabilire che l’estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a varietà complementare o a varietà impiegata per la pratica tradizionale (comma 3 articolo 5 del disciplinare di produzione), di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare, riconvertita nella varietà principale Glera, determina l’esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
     
  2. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
     
  3. di stabilire che è competenza di all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Conegliano Valdobbiadene;
     
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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