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Bur n. 94 del 16 luglio 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 87 del 09 luglio 2021

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie Pinot grigio e stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione provenienti dalla vendemmia 2021. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 2 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio e del contestuale stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione, per quanto concerne la vendemmia 2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 del disciplinare di produzione.

Il Direttore

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

RICHIAMATA la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, commi 2 e 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la riduzione della resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini;

VISTO il DM del 11/08/2020 pubblicato in GU n. 210 del 24 agosto 2020, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc Delle Venezie;

VISTO il vigente disciplinare di produzione della Doc Delle Venezie, approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), ed in particolare l’art. 4 comma 6 che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

ACQUISITA quindi la nota prot. n. 2021/17 (prot. regionale n. 278766 del 21/06/2021) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, chiede:

  1. di adottare per la vendemmia 2021 la disposizione di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio;
  2. di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc Delle Venezie – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2021, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio Delle Venezie in coerenza con gli obiettivi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del consorzio del 12/05/2021;
  • le risultanze dell’incontro del 21/05/2021 tra i diversi rappresentanti degli organismi a cui aderiscono anche i soggetti della filiera produttiva del Pinot grigio Delle Venezie Doc;
  • l’estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 18/06/2021;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova in data 18/06/2021;

TENUTO CONTO che le positive previsioni sull’andamento dell’economia del vino nella fase post pandemica richiedono comunque una attenta pianificazione dell’offerta dell’asset Pinot grigio Delle Venezie proveniente dalla vendemmia 2021;

TENUTO CONTO degli efficaci effetti che le analoghe misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni adottate per la vendemmia 2020 hanno avuto sul generale riequilibrio tra domanda ed offerta e sul conseguente innalzamento del livello qualitativo del prodotto;

TENUTO CONTO infine che un mercato non appesantito salvaguarda gli interessi dei consumatori, riducendo o annullando lo spazio per operazioni speculative di abbassamento della qualità dell’offerta e consente di salvaguardare il posizionamento del prodotto;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 83 del 25/06/2021, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di accogliere, in condivisione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la proposta avanzata con nota prot. n. 2021/17 (prot. regionale n. 278766 del 21/06/2021) dal Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie;
     
  3. in attuazione di quanto previsto al punto 2:

a) di adottare, per la vendemmia 2021, la disposizione di cui all’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio e, in particolare:

a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all’art. 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 t/ha a 15 t/ha con la precisazione che i superi di cui all’art. 4, comma 5, del medesimo disciplinare sono da calcolare sulla quota di 15 t/ha;

a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge n. 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della Doc Delle Venezie per le produzioni da destinare a Pinot grigio Delle Venezie, sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;

a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 2, della legge n. 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio Delle Venezie delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Docg Asolo Prosecco e Doc Prosecco, sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • resa massima a denominazione di origine 15 tonnellate per ettaro;
  • resa uva/vino 70% di cui all’art. 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc Delle Venezie – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2021, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio Delle Venezie in coerenza con gli obiettivi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’art. 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla Doc Delle Venezie - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

  • per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 t/ha, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 2 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;
  • per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 t/ha, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9 t/ha pari a 63 ettolitri per ettaro, per un totale massimo di 1,2 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, nel territorio regionale;

b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.),

  • alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione (di cui alla lett. d del comma 1 dell’art. 35 della legge n. 238/2016) delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a Doc Delle Venezie - Pinot grigio;
  • alle riclassificazioni di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge n. 238/2016.

b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc Delle Venezie – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;

b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;

b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga;

b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2022, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc Delle Venezie;

b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc Delle Venezie – Pinot grigio

  • a vino con o senza IG;
  • a Pinot grigio atto a DO per le denominazioni coesistenti sul territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della denominazione messe in atto dai rispettivi Consorzi di tutela;

b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc Delle Venezie - Pinot grigio soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Doc Delle Venezie - Pinot grigio;

b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Doc Delle Venezie – Pinot grigio;

b.11.) dalla data di adozione del provvedimento che stabilisce la riclassificazione, della produzione stoccata, a vino con o senza IG, è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a Doc Delle Venezie, nel limite di resa massima di 15 t/ha per la parte di produzione fino a 13 t/h;

  1. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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