Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 88 del 02 luglio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 538 del 21 giugno 2021

Chiron Energy Real Estate S.r.l. Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Salara" di potenza elettrica pari a 5,9 MW nel Comune di Salara (RO), via D. Alighieri snc. Comune di localizzazione: Salara (RO). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e L. n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione Procedimento di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Salara", situato nel Comune di Salara (RO), per il quale la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 123202 del 17/03/2021.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/03/2021.
- Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 09/06/2021.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.L. n. 76/2020 e dalla L. n. 120/2020);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2, lettera b), denominata “impianto industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. (C.F e P.IVA 11153690968), con sede legale in via Bigli, 2, a Milano (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente – Unità Organizzativa VIA con prot. n. 123202 del 17/03/2021;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con una potenza nominale complessiva di 5,9 MW nel comune di Salara (RO), con un’estensione complessiva pari a 6,5 ha, connesso alla rete pubblica localizzata nel medesimo comune;

VISTA la nota prot. n. 129001 del 22/03/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/03/2021 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTO quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica Adige Po con nota n. 145364 del 31/03/2021, secondo cui le opere proposte appaiono, in linea di massima, conformi per quanto riguarda gli aspetti idraulici di competenza;

PRESO ATTO che nella medesima nota il Consorzio di Bonifica Adige Po evidenzia alcune problematiche che dovranno essere risolte nella successiva fase di autorizzazione, e si riserva, a seguito della trasmissione degli elaborati esecutivi, di esprimere il proprio parere in concerto con il Genio Civile di Rovigo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica, e che per l’intervento in oggetto è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la relazione tecnica istruttoria di Valutazione d’incidenza Ambientale n. 27/2021 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, “le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata.”;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico rientra in Zona D3 – Produttiva di previsione con PdL approvato, mentre il tracciato dell’elettrodotto rientra nella Zona D3/1 – Produttiva di previsione;

PRESO ATTO che l’impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco complessiva di 5.905,9 kW suddiviso in n. 2 campi: Campo nord di potenza nominale complessiva di 2.159,3 kW costituito da 3.926; Campo sud di potenza nominale complessiva di 3.746,6 kW costituito da 6.812 entrambi con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp;

CONSIDERATO che l’impianto sarà di tipo fisso, senza parti in movimento e che i moduli fotovoltaici saranno esposti a sud ovest con un orientamento di circa 10° (in direzione ovest) e un’inclinazione rispetto al piano orizzontale di 23° e che le strutture garantiranno un’altezza minima da terra dei moduli fotovoltaici pari a 0,5 metri e un’altezza massima inferiore a 2,8 metri;

PRESO ATTO inoltre che il Campo nord sarà composto da n. 151 stringhe da 26 moduli collegate a n. 1 cabinet inverter e che il Campo sud sarà composto da n. 262 stringhe da 26 moduli collegate a n. 1 cabinet inverter;

PRESO ATTO infine che il percorso scelto per le nuove linee di collegamento alla centrale nel Comune di Salara avrà un’estensione complessiva di circa 680 m, di cui 580 m in cavo aereo MT e 100 m in cavo interrato MT;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 09/06/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dall’ARPAV e da Veneto Innovazione S.p.A., agli atti dell’amministrazione regionale;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 09/06/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Considerato che la richiesta è relativa al progetto di costruzione di un Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica “Salara” di potenza elettrica pari a 5,9 MW nel Comune di Salara (RO);

Preso atto che l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico rientra in Zona D3 – Produttiva di previsione con PdL approvato, mentre il tracciato dell’elettrodotto rientra nella Zona D3/1 – Produttiva di previsione;

Considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

Preso atto delle mitigazioni proposte finalizzate al mascheramento dell’impianto nel contesto comunale;

Vista la nota n. 145364 del 31/03/2021 con cui il Consorzio di Bonifica Adige Po ha evidenziato che le opere proposte appaiono, in linea di massima, conformi per quanto riguarda gli aspetti idraulici di competenza ed ha identificato alcune problematiche che dovranno essere risolte nella successiva fase autorizzativa;

Preso atto che ai fini della successiva fase per l’Autorizzazione Unica il proponente dovrà integrare la documentazione con quanto di seguito riportato:

  • il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo dovrà essere integrato specificando che ogni campione sottoposto ad analisi chimica avrà la caratteristica di campione composito, ovvero ottenuto da più aliquote prelevate dalla superficie a fondo scavo.

L’arsenico dovrà essere incluso nel set di parametri da analizzare e dovrà essere eventualmente confrontato con i valori di fondo. Se durante il campionamento verrà accertata l’origine antropica del rilevato, verrà analizzato anche il parametro amianto;

  • fornire la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità per la costruzione dell’impianto di produzione e dovrà inoltre produrre gli atti che attestino la disponibilità delle aree interessate dall’impianto di connessione, ovvero, in mancanza, dovrà esplicitamente chiedere di attivare la procedura espropriativa o di asservimento ai sensi del DPR n. 327/2000;

  • Piano di Ripristino, elaborato secondo le disposizioni dell’allegato A al Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l’Ambiente n. 2 del 27/02/2013;

  • fornire il valore complessivo dell’intervento sulla base del quale in sede di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, verranno calcolati gli oneri istruttori di cui all’art. 4, commi 4 e 5 della Legge Regionale del 18/03/2011, n. 7 (comprensivo di eventuali costi per espropri, studi, TICA…).

Preso atto che il proponente, sentito per le vie brevi, ha dichiarato che nel progetto relativo alla costruzione dell’impianto fotovoltaico in Comune di Salara non è prevista la costruzione di alcun tipo di impianto illuminotecnico;

Visti gli approfondimenti effettuati dai competenti Uffici regionali finalizzati a valutare la problematica occupazionale sollevata dalla Sindaca del Comune di Salara in occasione della presentazione al Comitato VIA del progetto in esame;

Preso atto che, sulla scorta dei suindicati approfondimenti effettuati, emerge che l’attuazione della previsione del progetto di parco fotovoltaico non può in alcun modo compromettere le previsioni di sviluppo economico, occupazionale e industriale del Comune di Salara stante la programmazione vigente e la disponibilità di ambiti produttivi propri già indicati come ambiti consolidati nella strumentazione comunale vigente;

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto presentato dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 09/06/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/06/2021 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. (P.IVA, C.F. 11153690968), con sede legale in via Bigli, 2, a Milano (MI), (PEC: chiron.re@pec.chironenergy.com), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Salara (RO), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro