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Bur n. 84 del 25 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 532 del 11 giugno 2021

Ditta VIDORI Servizi Ambientali s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Tittoni, 14, in Comune di VIDOR (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., per le attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006. Modifica e aggiornamento dell'AIA.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica e si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., rilasciata con DSRAT n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., a seguito del procedimento avviato d'ufficio in conseguenza delle modifiche apportate all'installazione. L'aggiornamento introduce, inoltre, alcune modifiche in ragione degli sviluppi delle norme di qualità ambientale nel frattempo subentrati e riordina l'assetto dell'installazione in seguito alle modifiche intervenute nel tempo.

Il Direttore

(1) VISTO il DSRAT n. 46 del 28.07.2010, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale e ubicazione dell’installazione in Via Tittoni, 14, Comune di Vidor (TV);

(2) CONSIDERATO che con il sopra citato DSRAT n. 46/2010 è stata prevista, entro 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, l’implementazione al camino C1 dei seguenti dispositivi:

- dispositivo di controllo della pressione differenziale all’adsorbitore dei carboni attivi (punto 9.9);

- sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di COV con analizzatore FID (punto 9.10);

(3) VISTO il DDSRA n. 50 del 18.07.2011, con il quale viene fissata al 27.07.2018 la scadenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/2010, precedentemente fissata al 27.07.2016, in seguito alla Registrazione EMAS;

(4) VISTO il DDSRA n. 43 del 29.06.2012, con il quale si è preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo “Relazione tecnica n. 1063/2010 – revisione 3”, stabilendo alcune prescrizioni;

(5) VISTO il DDSRA n. 55 del 24.07.2012, con il quale vengono modificate le prescrizioni 9.13 e 9.14, relative ai sistemi di abbattimento del camino C.1 e la prescrizione 12.3, relativa alle modalità di approvazione delle modifiche del PMC; contestualmente si prende atto del Piano di Monitoraggio e Controllo denominato “Relazione Tecnica n. 1063/2010 – Revisione 4”;

(6) VISTI il DDSRA n. 70 del 21.09.2012 e il successivo DDSRA n. 105 del 10.12.2012 di rettifica, con i quali:

a) viene modificata la declaratoria dell’operazione di “decantazione e/o separazione di fase” autorizzata al punto 5.3.3 del DSRAT n. 46/2010 come di seguito riportato:

5.3.3 decantazione e/o separazione di fase per gravità naturale, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, al fine di ricavare frazioni allo stato liquido e frazioni ricche di sedimento e/o corpi solidi. Le frazioni così ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno quindi identificate con un codice CER appartenente al capitolo 19.xx.xx, tranne nei casi in cui debba essere attribuito un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.

b) viene modificata la declaratoria dell’operazione di “miscelazione di rifiuti (D9, R12)” autorizzata al punto 5.4 del DSRAT n. 46/2010 così come di seguito riportato:

5.4 miscelazione di rifiuti (D9, R12), anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi complessivamente a successivi impianti di trattamento ai fini dello smaltimento o del recupero, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 8.

c) viene inserita al punto 5.4bis del DSRAT n. 46/2010 l’operazione di:

5.4bis trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione, anche mediante l’utilizzo di materiali assorbenti derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi complessivamente a successivi impianti di trattamento ai fini dello smaltimento o del recupero.

(7) VISTO il DSSRA n. 29 del 09.05.2013, con il quale viene autorizzata, con prescrizioni, la linea di pulizia e recupero di imballaggi metallici e/o plastici, mediante tecnologia “criogenica” (R3, R4), a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale;

(8) VISTO il DDDA n. 53 del 17.06.2014, con il quale:

a) viene eliminata la Linea autorizzata al punto 5.4bis, già oggetto di modifica come richiamato alla premessa (6), per le motivazioni espresse nelle premesse del citato decreto n. 53/2014;

b) viene autorizzata, al punto 5.6, la Linea di lavorazione definita:

5.6 trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione ottenuta con metodo di decantazione, centrifugazione, grigliatura, addensamento, sedimentazione gravitativa, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate ad esempio su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, materiale in sospensione a fasi immiscibili, al fine di ricavarne frazioni (allo stato liquido o solido) di rifiuti che, previa attribuzione di pertinente codice CER saranno destinati a successivi impianti di smaltimento o di recupero, e per i quali la ditta Vidori risulterà nuovo produttore.

con le rispettive prescrizioni elencate ai punti:

- 5.6.1: verifica di assoggettabilità alla lavorazione

- 5.6.2: classificazione delle frazioni ottenute

- 5.6.3: utilizzo di altri materiali o rifiuti con funzione assorbente

- 5.6.4: tracciabilità delle operazioni, delle valutazioni tecniche svolte dal responsabile e delle modalità esecutive

(9) VISTA l’istanza del 29.05.2015 (prot. reg. n. 231497 del 04.06.2015), con la quale la Ditta ha presentato istanza di VIA e contestuale rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’AIA per il progetto di trasferimento e riorganizzazione dell’installazione;

(10) VISTA la nota del 10.04.2015 (prot. reg. n. 164331 del 20.04.2015), con la quale la Ditta ha inoltrato istanza tendente ad ottenere la proroga dei termini fissati dal DSRAT n. 46/2010 per l’installazione dei dispositivi di cui alla premessa (2), originariamente previsti alla data del 28.07.2015, fino all’esito della procedura di VIA+AIA di cui alla premessa precedente;

(11) VISTO il DDDA n. 49 del 16.07.2015, con il quale, a seguito dell’istanza di cui alla premessa precedente, si sospende, nelle more della conclusione del procedimento di VIA+AIA di cui alla premessa (9) il termine per l’ottemperanza alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 contenute nel DSRAT n. 46/2010, comunque fissandolo al 30.04.2016;

(12) CONSIDERATO che al punto 2 del medesimo DDDA n. 49/2015 è stabilito, in caso di mancata approvazione del progetto di cui alla premessa (9), il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di diniego per dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010;

(13) VISTO il DDDA n. 28 del 31.03.2016, con il quale, su istanza della ditta, si sospendono nuovamente i termini per l’ottemperanza delle prescrizioni relative ai sistemi di controllo delle emissioni in atmosfera di cui alla premessa (2), già prorogati alla data del 30.04.2016 con il decreto di cui alla premessa (12), nelle more della conclusione del procedimento di VIA+AIA;

(14) CONSIDERATO che al punto 2 del medesimo DDDA n. 28/2016 viene confermato, in caso di mancata approvazione del progetto di cui alla premessa (9), il termine di 90 giorni dalla data del provvedimento di diniego per dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11, del DSRAT n. 46/2010;

(15) VISTO che con il medesimo DDDA n. 28/2016 è stata altresì eliminata, su istanza della Ditta, la prescrizione n. 8.3.4 del DSRAT n. 46/2010, relativa alla compatibilità dei CER sottoposti alla miscelazione non in deroga con l’impianto di destino della miscela;

(16) CONSIDERATO che l’art. 49 della L. 221/2015, a fondamento della modifica dell’AIA descritta alla premessa precedente, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Sentenza cc n. 75/2017;

(17) VISTO il DDDA n. 14 del 26.07.2016, con il quale si è preso atto, con prescrizioni, del Piano di Monitoraggio e Controllo denominato “Rif. SGS – RT5158 rev01- Revisione 05 del 01.02.2016”;

(18) VISTA la nota n. 184490 del 11.05.2016, con la quale la Direzione Ambiente, a riscontro dell’istanza presentata dalla Ditta in data 21.04.2016, ha confermato la durata delle autorizzazioni integrate ambientali già rilasciate, in conseguenza delle modifiche al d.lgs. n.152/2006, introdotte dal citato d.lgs. n. 46/2014, con riferimento alla circolare regionale prot. reg. n. 512093 del 28.11.2014 (il cd. “carteggio”);

(19) CONSIDERATO che il 18.08.2017 si è sviluppato un incendio che ha reso impraticabile una parte dell’installazione;

(20) VISTO il DDATST n. 21 del 9.04.2018, con il quale è stata modificata l’autorizzazione integrata ambientale a seguito dell’incendio del 18.08.2017, riducendone temporaneamente la capacità di stoccaggio dei rifiuti;

(21) VISTO il DDATST n. 100 del 13.11.2018, di adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018;

(22) VISTA la nota del 13.12.2018 (prot. reg. n. 511266 del 14.12.2018), con la quale la Ditta ha tramesso il certificato di rinnovo ISO14001, valevole fino al 30.09.2021 e ha comunicato di essere in attesa del certificato di registrazione EMAS da parte del Servizio certificazioni Ambientali di ISPRA, successivamente trasmesso per le vie brevi e valevole fino al 15.10.2021;

(23) VISTA la nota del 17.12.2018 (prot. reg. n. 515707 del 18.12.2018), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’inserimento di un sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena) dedicato ai rifiuti polverulenti e fangosi e a servizio delle operazioni di trattamento chimico-fisico D9 già autorizzate, da inserirsi in parte delle zone 1 e 2, previo spostamento della zona destinata agli uffici in una palazzina di nuova costruzione;

(24) VISTE la nota n. 6119 del 08.01.2019 di riscontro e la nota n. 63023 del 14.02.2019 di presa d’atto della Direzione Ambiente in merito alla citata comunicazione del 17.12.2018;

(25) CONSIDERATO che le operazioni di trattamento chimico-fisico D9 autorizzate al momento della comunicazione consistevano in:

punto 5.4: miscelazione di rifiuti (D9, R12), anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 5.3, da destinarsi […]

punto 5.6: trattamento di rifiuti (D9, R12), da intendersi quale solidificazione ottenuta con metodo di decantazione, centrifugazione, grigliatura, addensamento, sedimentazione gravitativa, anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc., effettuate ad esempio su rifiuti costituiti da solventi esausti, morchie e vernici o simili che presentino corpi di fondo, materiale in sospensione a fasi immiscibili, al fine di ricavarne frazioni (allo stato liquido o solido) di rifiuti che […]

e che la prescrizione 5.6.3 del DDDA n. 53/2014 ha esplicitamente individuato la “funzione assorbente” di rifiuti o materiali come operazione di miscelazione;

(26) CONSIDERATA la finalità delle operazioni descritte nella succitata nota, per l’inserimento del nuovo macchinario, segnatamente:

Lo scopo è quello di migliorare, per quanto possibile, la gestione delle operazioni all’interno dello stabilimento, e di conseguenza anche la qualità dell’aria sia all’interno che all’esterno dello stesso. Attualmente, al fine di rendere agevole e soprattutto controllabili le emissioni durante il trasporto dei materiali raccolti verso i punti di smaltimento definitivi, vengono effettuate delle solidificazioni tra materiali che si presentano sotto una forma fisica diversa; cioè materiali asciutti e polverulenti ed altri invece in forma fangosa e quindi umida. Le lavorazioni implementate comporteranno la riduzione, durante la manipolazione e trasporto successivo, del pericolo di emissioni in aria da parte di quelli polverulenti e di rilasci di percolati da parte di quelli che invece risultano eccessivamente umidi.

con lo scopo di raggiungere “come risultato finale un prodotto più omogeneo rispetto all’attuale, e migliorerà il livello di emissioni durante i trattamenti”

(27) TENUTO CONTO tuttavia che:

Nel miscelatore è prevista la possibilità di aggiungere, attraverso una coclea ed un silo di accumulo dedicato, ove necessario, degli idonei additivi (es. calce, cemento, bentonite, o similari) al solo scopo di condizionare e regolare la composizione chimica del rifiuto sottoposto a trattamento, senza avere come fine il declassamento dei rifiuti.

e che le destinazioni finali dei rifiuti così trattati non sono individuate esclusivamente in impianti di incenerimento (D10 o R1) ma anche discariche italiane o estere (D1), discariche sotterranee estere (D12), miniere estere (R5);

(28) CONSIDERATE le prescrizioni imposte dal DDDA n. 53/2014;

(29) VISTO il DDATST n. 100 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l’AIA al fine di adeguarla agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 02.02.2018;

(30) VISTO il DDATST n. 120 del 31.12.2018, con il quale è stata concessa la proroga fino al 08.03.2019 dei termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 100 del 13.11.2018, concernenti l’adeguamento alle prescrizioni impartite per l’attività di miscelazione e la trasmissione di documentazione aggiornata relativa alla medesima attività;

(31) VISTA l’Ordinanza Cautelare n. 264/2019 del 01.03.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sospeso interinalmente gli effetti del provvedimento n. 100/2018, impugnato, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 13.06.2019;

(32) VISTA la successiva Ordinanza Cautelare n. 250/2019 del 14.06.2019, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha accolto le domande cautelari e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati, fissando per l’esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020;

(33) VISTA la nota n. 236941 del 10.06.2019, con la quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’archiviazione del procedimento, a seguito della comunicazione di rinuncia, da parte della Ditta, al progetto di “trasferimento dell’impianto polifunzionale in Comune di Vidor (TV). Variante di progetto, revisione maggio 2017”;

(34) CONSIDERATA la decorrenza dei termini, di cui alla premessa (14), di 90 giorni a partire dalla comunicazione di archiviazione del procedimento comunicato con la succitata nota n. 236941/2019, per dare applicazione alle prescrizioni concernenti il sistema di abbattimento delle emissioni, di cui alla premessa (2);

(35) VISTO il DDDA n. 294 del 06.08.2019, con il quale, a seguito di opportuna istruttoria sulle condizioni dell’installazione, sono stati ripristinati i quantitativi stoccabili originariamente autorizzati con il DSRAT n. 46/2010, con la conseguente revoca del DDATST n. 21 del 09.04.2018 (di cui alla premessa 20);

(36) VISTO il DDDA n. 343 del 10.09.2019, con il quale, a seguito di motivata istanza di proroga da parte della Ditta, sono stati stabiliti in mesi sei i termini per la presentazione di un progetto di revamping dell’installazione, comprensivo di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, al fine di ottemperare alle prescrizioni 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010, di cui alla premessa (2);

(37) CONSIDERATO inoltre che con lo stesso decreto n. 343/2019 sono state autorizzate le modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dell’installazione, come da progetto allegato alla comunicazione della Ditta trasmessa in data 01.07.2019, prot. reg. n. 294571 e come da planimetria “Planimetria generale impianto – Reti fognarie” di cui all’Allegato A allo stesso provvedimento; 

(38) VISTA la nota del 28.10.2019 (prot. reg. n. 470136 del 31.10.2019), con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’intenzione di inserire nella Zona 6 nuove attrezzature dedicate al miglioramento della:

a) separazione di fase di rifiuti contenenti solventi mediante un distillatore/evaporatore, a circuito chiuso;

b) separazione di fase di rifiuti costituiti da emulsioni di idrocarburi, mediante un evaporatore sottovuoto a pompa di calore e a pressione ridotta, a circuito chiuso;

(39) VISTA la nota n. 491014 del 14.11.2019, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla comunicazione del 28.10.2019, chiedendo l’espressione di eventuali pareri/osservazioni da parte degli Enti, che non sono pervenuti;

(40) CONSIDERATO che la sopra citata modifica non sostanziale ha riguardato l’inserimento di nuovi macchinari a servizio delle lavorazioni, facendo riferimento al punto 5.3.3 ma anche all’operazione D9 autorizzata al punto 5.6 e che sia pertanto necessario chiarire nel merito l’utilizzazione dei suddetti dispositivi tecnologici;

(41) VISTA la nota del 15.01.2020 (prot. reg. n. 40244 data 27.01.2020), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies, il progetto di revamping dell’impianto, comprensivo della progettazione di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n.46/2010, in ottemperanza al punto 1 del DDDA n. 343/2019;

(42) VISTA la nota prot. reg. n. 65630 del 11.02.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha convocato un incontro tecnico con gli Enti per il 19.02.2020, per la valutazione congiunta della documentazione sopra citata, successivamente posticipato il 27.02.2020 (prot.reg. n.80229 del 18.02.2020) e di nuovo il 10.03.2020 (prot. reg. n. 104672 del 04.03.2020);

(43) VISTA la nota prot. reg. n. 142513 del 02.04.2020 con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro ai contenuti della comunicazione del 15.01.2020, evidenziando che la stessa non contenesse i presupposti per la garanzia della messa in atto di quanto comunicato, mancando dei corrispondenti titoli edilizi e adeguamenti urbanistici;

(44) CONSIDERATO che la stessa nota n. 142513/2020, per le motivazioni ivi esposte, chiedeva la presentazione di una nuova documentazione di revamping entro il 07.05.2020 a sostituzione della precedente;

(45) VISTO il DDDA n. 429 del 29.04.2020, con il quale si prende atto della variazione della forma societaria della Ditta Vidori Servizi Ambientali da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata e si modifica in tal senso la titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere;

(46) VISTA la nota n. 4037 del 06.05.2020 (prot. reg. n. 182056 data 07.05.2020) con la quale il Comune di Vidor ha trasmesso, quale manifestazione della volontà e dell’operato della stessa Amministrazione, la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04.05.2020 avente per oggetto “Approvazione accertamento tecnico amministrativo sulla fattibilità del progetto preliminare di ampliamento dell’insediamento produttivo della Ditta Vidori Servizi Ambientali Spa (ora Srl) - Avvio del procedimento di sdemanializzazione del tratto di strada di via C. Tittoni ed approvazione avviso pubblico di manifestazione d’interesse informale - adozione della deroga edilizia alla distanza stradale”;

(47) VISTA la nota del 06.05.2020 (prot. reg. n.182079 del 07.05.2020), con la quale la Ditta ha trasmesso, in riscontro alla nota n. 142513/2020, una nuova documentazione progettuale di revamping dell’installazione in sostituzione della precedente, di cui alla nota del 15.01.2020;

(48) CONSIDERATO che la documentazione trasmessa con nota del 06.05.2020 prevede in sintesi:

  1. l’inserimento di un nuovo impianto di trattamento delle arie aspirate dal sistema di captazione già presente nella zona 4 (ove è presente il trituratore) in sostituzione dell’attuale sistema a carboni attivi; il posizionamento è previsto esternamente sul lato Nord;
  2. la realizzazione degli interventi relativi al Permesso di Costruire n. 2019/037 del 27/06/2019, segnatamente:
  • parziale demolizione e ristrutturazione degli uffici in Zona 1 (con conseguente ampliamento della Zona 2);
  • realizzazione di 2 pergolati frangisole a sbalzo, uno sul lato Ovest e uno sul lato Est, al di sotto dei quali saranno eseguite le attività di transito, carico e scarico rifiuti;
  • spostamento delle 4 cisterne per i rifiuti liquidi, con realizzazione del relativo bacino di contenimento, dalla Zona 2 alla nuova Zona 8 (con conseguente aumento delle Zone di lavorazione e stoccaggio da 6 a 7)
  • altre piccole modifiche inerenti forometrie e setti interni all’edificio;
  1. con le modifiche comunicate la Ditta ha inteso altresì chiarire la tempistica di realizzazione delle modifiche non sostanziali precedentemente comunicate, essenzialmente legata alla conclusione dell’emergenza sanitaria da COVID, in particolare:
  • installazione dell’impianto rompisacco/miscelatore di cui alla premessa (23) (com. del 17.12.2018) a servizio delle operazioni di trattamento ivi descritte;
  • installazione delle nuove attrezzature (distillatore-evaporatore e evaporatore sottovuoto a pompa di calore) a servizio delle operazioni di separazione di fase (com. del 28.10.2019);
  • installazione della linea di recupero di rifiuti mediante tecnologia “criogenica” autorizzata con DSSRA n. 29 del 09.05.2013;

(49) CONSIDERATO che la validità dell’AIA rilasciata con il DSRAT n. 46 del 28.07.2010 così come modificata e aggiornata dal presente provvedimento, è confermata in anni 16, e quindi fino al 27.07.2026;

(50) CONSIDERATO che il comma 3 lett. a) dell’art. 29-octies prevede che il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale;

(51) VISTA la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17.08.2018;

(52) VISTA la nota n. 201443 del 21.05.2020, con la quale la Direzione Ambiente, con riferimento alla nota del 06.05.2020 con cui la Ditta manifestava l’intenzione di mettere in atto le modifiche sopradescritte, denominate nel loro complesso “revamping” dell’installazione e considerato che detta documentazione costituisce ottemperanza al punto 2 del DDDA n. 343 del 10.09.2019, ha comunicato l’avvio del procedimento per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ha indetto, ai sensi dell’art. 14-ter della stessa, la Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;

(53) VISTA la nota n. 226761 del 09.06.2020 con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi per il 15.06.2020;

(54) VISTA la nota n. 292958 del 23.07.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 15.06.2020;

(55) CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi del 15.06.2020, di cui al sopra citato verbale, con particolare riferimento:

  • alla richiesta di integrazioni per gli aspetti relativi all’impianto di trattamento emissioni in atmosfera associata al camino C1 e alla verifica previsionale di impatto acustico;
  • allo stralcio della tecnologia criogenica dalla modifica dell’AIA in discussione rimandandone la trattazione in sede di riesame;
  • alla necessità di ridefinire e chiarire le attività autorizzate, con particolare riferimento alla distinzione tra operazioni di separazione di fase, di solidificazione, di stabilizzazione, di trattamento per l’ottenimento di caratteristiche fisiche idonee allo smaltimento in discarica e di miscelazione, con le relative codifiche e prescrizioni specifiche;

(56) VISTA la nota n. 6053 del 10.07.2020 (prot. reg. n. 288212 data 21.07.2020) ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01.07.2020 avente per oggetto “Approvazione progetto in deroga alla distanza stradale in attuazione della richiesta della Ditta Vidori Servizi Ambientali Srl di Vidor (TV) - presa d’atto della mancanza di osservazioni alla deroga di cui all’art. 14 DPR n.380/01 e all’art. 3 della L.R.V. 55/2012 inerente distanza dal sedime stradale ed approvazione convenzione”, ed ha precisato inoltre che in data 09.07.2020 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 2020/0027 in DEROGA ai sensi dell’art. 14 DPR 380/01 e art. 3 L.R. 55/2012, per l'esecuzione dei lavori di “Ampliamento tettoia lato est in deroga”;

(57) VISTA la nota n. 364846 del 14.09.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha concesso, su motivata istanza della ditta (nota del 09.09.2020, prot. reg. n. 353592 data 09.09.2020) la proroga di 60 giorni dal termine stabilito dal verbale della seduta del 15.06.2020, rideterminando detto termine nel 23.11.2020 per la trasmissione delle integrazioni richieste;

(58) VISTA la nota del 27.10.2020 (prot. reg. n. 457574 data 28/10/2020) con la quale la Ditta, a seguito di quanto discusso nella CdS del 15.06.2020, ha inoltre comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d. lgs. 152/2006, l’intenzione di procedere alle operazioni di trattamento rifiuti per la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido da effettuarsi tramite trattamento meccanico di impregnazione, come previsto dal paragrafo 5.3.2.2. dal Bref WT 2018;

(59) VISTA la nota del 18.11.2020 (prot. reg. n. prot. 497093 del 23.11.2020), con la quale la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con il verbale della Conferenza di Servizi del 15.06.2020;

(60) VISTA la nota 503008 del 25.11.2020, con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi del 01.12.2020, successivamente posticipata al 17.12.2020 con nota n. 513139 del 04.12.2020 e ha contestualmente integrato nel procedimento avviato con la nota n. 201443/2020 la valutazione della modifica comunicata dalla Ditta con nota 27.10.2020, in un’ottica di valutazione complessiva di tutte le modifiche da attuarsi nell’istallazione;

(61) VISTA la nota prot. reg. n. 29497 del 22.01.2021, con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 17.12.2020, con particolare riferimento alla richiesta di ulteriori integrazioni documentali relative:

- all’impianto di trattamento emissioni in atmosfera
- alla valutazione previsionale di impatto acustico
- all’operazione di produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido
-  agli aspetti edilizi

(62) VISTA la nota n. 2020-0111355/U del 16.12.2020 (prot. reg. n. 536372 del 17.12.2020), con la quale ARPAV – DAP di Treviso ha trasmesso la relazione finale dell’ispezione integrata ambientale (IIA) effettuata presso l’installazione nel corso dell’anno 2020;

(63) CONSIDERATO che la sopra citata Relazione finale di IIA, pur non evidenziando difformità, ha rilevato alcune criticità nella compartimentazione e aspirazione del comparto di triturazione, nonché nel sistema di abbattimento relativo al Camino 1, fornendo le proposte di adeguamento;

(64) VISTA la nota prot. reg. n. 45975 del 01.02.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha comunicato che le criticità rilevate da ARPAV e le proposte individuate sono da considerarsi ad integrazione di quanto discusso nell’ambito del procedimento di modifica, in quando incidenti sul Camino 1 oggetto di modifiche progettuali;

(65) CONSIDERATO che con la medesima nota n. 45975/2021 si chiede alla Ditta di integrare la documentazione richiesta con il succitato verbale del 17.12.2021 alla luce di quanto evidenziato da ARPAV;

(66) CONSIDERATO inoltre che nella stessa nota la Direzione Ambiente anticipa alcune valutazioni nel merito della prassi definita di “pre-stoccaggio” e della procedura finalizzata a definire i “rifiuti regolarmente generati”, aspetti da modificare nel PMC;

(67) VISTA la nota del 26.02.2021 (prot. reg. n. 95839 del 02.03.2021) con la quale la Ditta ha trasmesso la “Relazione Tecnica Integrativa” in riscontro delle integrazioni richieste con il Verbale della Conferenza di Servizi del 17.12.2021 e con la nota prot. reg. n. 45975/2021;

(68) CONSIDERATO che, come precedentemente evidenziato alle premesse (38), (40), (48 punto 3), è necessario chiarire e ridefinire le operazioni autorizzate con la finalità del trattamento di “separazione di fase”, presenti al punto 5.3.3 e 5.6 dell’AIA;

(69) CONSIDERATO che, come precedentemente evidenziato alle premesse (8), (23), (25), (26), (27), (28), (48 punto 3), è necessario chiarire e ridefinire le operazioni autorizzate finalizzate al “trattamento di rifiuti (D9, R12)” presenti al punto 5.6 del decreto n. 46/2010;

(70) CONSIDERATO che l’attività di “solidificazione” e di “stabilizzazione”, come definite all’Allegato D al d.lgs. 152/2006, devono essere autorizzate esclusivamente con le finalità espresse dal BRef WT 2018, segnatamente per il trattamento dei rifiuti che mostrano problemi legati alla cessione di inquinanti nell’eluato (operazione di immobilizzazione/solidificazione) e per il trattamento di sostanze che determinano la pericolosità dei rifiuti (operazioni di stabilizzazione, per la rimozione di HP), con l’esclusiva destinazione del deposito permanente;

(71) CONSIDERATO che tra le attività sottese dal punto 5.6 del decreto n. 46/2010, oltre a quella di cui alla premessa precedente, deve essere altresì distinta quella afferente alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi solidi, sulla base del Bref 2018, in quanto riconducibile a quanto descritto nel Reference Document for Waste Treatment 2018 al capitolo Physico-chemical treatment of waste with calorific value, al Paragrafo 5.3.2.2. “Preparation of solid output mainly from solid and pasty waste by mechanical treatment and impregnation”;

(72) CONSIDERATO che il presupposto tecnico del trattamento chimico-fisico di cui alla premessa precedente, che coinvolge rifiuti pericolosi, consiste in una lavorazione essenzialmente meccanica e che pertanto, nel merito degli inquinanti presenti nei rifiuti di partenza, il principio di base è fondato sulla diluizione, la quale viene espressamente autorizzata ai sensi del Bref comunitario e della normativa di settore;

(73) CONSIDERATO che il trattamento chimico-fisico di cui sopra deve pertanto garantire il rispetto dell’art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006 (art. 7 comma 4 della Dir. 2008/98/CE);

(74) CONSIDERATO che il rifiuto combustibile pericoloso solido prodotto ai sensi del Bref comunitario costituisce attività completamente distinta dalla produzione di CSS (sia esso rifiuto o CSS-combustibile);

(75) RITENUTO pertanto, anche in seguito alla valutazione della documentazione tecnica di “revamping” trasmessa dalla Ditta e come emerge dal verbale prot. reg. n. 292958 del 23.07.2020, di separare e ridefinire le differenti attività sottese dal trattamento chimico-fisico autorizzato al punto 5.6 come di seguito:

- trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica (da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali) da effettuarsi con l’utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e successiva maturazione:

a) stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l’eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;

b) solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;

- trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione;

(76) CONSIDERATO quanto precedentemente evidenziato alle premesse (6), (21), (29), (30), (31) e (32) in tema di miscelazione di rifiuti;

(77) CONSIDERATO che le attività di miscelazione, sia in deroga sia non in deroga, devono essere riferite alle operazioni D13 e R12, come precisato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e nella nota circolare n. 518498 del 27.12.2016 avente ad oggetto “Piano regionale di gestione dei rifiuti. Allegato A alla DCR n. 30 del 29.04.2015 – Appendice 2 - Classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Aspetti interpretativi.”;

(78) RITENUTO pertanto di riformulare l’autorizzazione alle attività di miscelazione nei termini sopra esposti;

(79) VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 235 del 17.02.2021;

(80) CONSIDERATO che la succitata sentenza del TAR ha di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(81) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recita testualmente che “la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l’ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell’ambito degli impianti di destino”;

(82) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;

(83) CONSIDERATO il punto n. 16 della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell’istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 100/2018;

(84) RITENUTO di ricorrere in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con la motivazione riportata alla precedente premessa (81);

(85) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di revocare il DDATST n. 100/2018 e il conseguente DDATST n. 120/2018;

- di integrare nel procedimento amministrativo di modifica dell’AIA avviato con la nota n. 201443/2020 le valutazioni finalizzate all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime, richiedendo, con il presente provvedimento, l’aggiornamento delle informazioni ai sensi del § 4.2 della DGRV n. 119/2018;

(86) CONSIDERATO che la ditta è autorizzata a effettuare operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto di cui alle operazioni R3 (carta, plastica, legno), R4 (metalli) e R5 (vetro);

(87) CONSIDERATO che a seguito del mutato contesto normativo alcune operazioni di recupero con produzione di EoW sono attualmente ricondotte alla fattispecie connessa all’autorizzazione “caso per caso”, che richiede una rivalutazione istruttoria complessiva, anche alla luce delle relative L.G. SNPA;

(88) CONSIDERATO che la Ditta Vidori Servizi Ambientali Srl compare nell’elenco delle Ditte “in attesa di iscrizione alla White List” dalla Prefettura di Treviso con data dell’istanza il 28.12.2020;

(89) VISTA la nota n. 167982 del 13.04.2021 con la quale la Direzione Ambiente ha convocato la Conferenza di Servizi per il 21.04.2021;

(90) VISTA la nota prot. reg. n. 218611 del 12.05.2021, con la quale la Direzione Ambiente ha trasmesso il Verbale della Conferenza di Servizi del 21.04.2021 dal quale emerge che:

1)   è approvato l’impianto di aspirazione e abbattimento proposto per il Camino C1, con le seguenti prescrizioni:

a) sia installato il FID al camino C1;

b) sia migliorata la compartimentazione e l’aspirazione del comparto triturazione, modificando la cappa esistente con l’aggiunta al perimetro di bandelle di idoneo spessore, come proposta dalla Ditta nella documentazione integrativa;

c) il bypass può essere realizzato esclusivamente qualora sia installato un sistema automatico di registrazione non modificabile relativo all’eventuale attivazione dello stesso, che deve avvenire esclusivamente in caso di emergenza, in modo che possano essere ricostruite le condizioni in cui lo stesso è stato attivato;

2)   la Ditta, in relazione alla richiesta di motivare la mancata realizzazione delle Linee di lavorazione e dei dispositivi tecnologici precedentemente comunicati, ha:

a) confermato, come già anticipato durante la Conferenza di Servizi del 15.06.2020, di non procedere all’installazione dell’impianto di recupero imballaggi mediante tecnologia “criogenica” di cui al DSSRA n. 29/2013;

b) confermato di voler procedere all’installazione del sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena, a servizio delle attività di trattamento dei rifiuti solidi), di cui alla comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies con nota del 17.12.2018;

c) rinunciato all’installazione dei due macchinari a servizio dell’attività di separazione di fase (Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso e Evaporatore sotto vuoto), di cui alla comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies con la nota del 28.10.2019, ferma restando la possibilità di svolgere l’operazione di separazione di fase per gravità naturale;

3)   è necessario che la Ditta integri la documentazione al fine dell’aggiornamento dell’AIA, come ivi precisato;

(91) VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del 27.05.2021 (prot. reg. n. 246002 del 28.05.2021) con la quale la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. ha riscontrato alle richieste formulate durante la Conferenza di Servizi del 21.04.2021; 

(92) CONSIDERATI i contenuti della documentazione integrativa di cui alla premessa precedente, con riguardo:

  1. alla rinuncia alla realizzazione di:

- Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso presentato con nota del 28.10.2019;

- Evaporatore sotto vuoto presentato con nota del 28.10.2019;

- Impianto di recupero imballaggi con tecnologia criogenica autorizzato con DSRA n.29 del 09.05.2013;

  1. al cronoprogramma dei lavori, ove si specifica che:

entro dodici mesi dal rilascio del Decreto di modifica e aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale l’azienda darà avvio ai lavori di realizzazione del sistema di trattamento meccanizzato da installare nella Zona 4 così individuata nella planimetria impianto aggiornata e allegata alla presente relazione. Si prevede che i suddetti lavori saranno conclusi entro i successivi 36 mesi

  1. alle informazioni concernenti le cessazioni di qualifica di rifiuto non attualmente regolamentate da decreti nazionali o Regolamenti comunitari;
  2. alla planimetria aggiornata dello stato di fatto dell’installazione (Tav. 1 del 26.05.2021);
  3. alle tempistiche di realizzazione dell’impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino C1 approvato in CdS, per il quale si precisa che “entro 12 mesi dal rilascio del Decreto di modifica dell’AIA darà avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera del camino C1. L’impianto entrerà in funzione entro i successivi 36 mesi”;

(93) RILEVATO che dalla documentazione del 27.05.2021 si evince che il sistema di trattamento meccanizzato sarà ubicato in Zona 4, anziché in Zona 1 e 2 come originariamente previsto da comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla premessa (23);

(94) CONSIDERATO inoltre che, con la medesima nota del 27.05.2021, la Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l., per i rifiuti contenenti amianto dichiara di eseguire solo operazioni di stoccaggio senza nessuna manipolazione/sconfezionamento e chiede di poter prevedere il carico cumulativo sullo stesso automezzo di rifiuti aventi stesso CER, anche con HP diverse, al fine di ottimizzare la gestione dei carichi, compilando un unico FIR contente la sommatoria amministrativa delle diverse classi di pericolo;

(95) RITENUTO di assentire alla richiesta sopra richiamata e di precisare nell’AIA che nelle operazioni di stoccaggio sia inclusa la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l’identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie; 

(96) RITENUTO di riformulare le operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al punto 5.5 del DSRA n.46/2010 alla luce della normativa successivamente intervenuta e sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l. con la nota del 27.05.2021;

(97) RITENUTO pertanto, alla luce della documentazione fornita dalla Ditta con nota del 06.05.2020, e sulla base delle risultanze raccolte durante la Conferenza di Servizi, di autorizzare l’operazione di separazione di fase (di cui al punto 5.3.3 del decreto n. 46/2010), come segue:

separazione per gravità [R12/D13], di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentino corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all’interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

(98) CONSIDERATO che il presente decreto rappresenta altresì l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito delle comunicazioni di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies per le varianti sotto elencate:

  • del 17.12.2018 (prot. reg. n. 515701/2018) di cui alla premessa (23);
  • del 15.01.2020 (prot. reg. n. 27.01.2020) come sostituita dalla documentazione del 06.05.2020 (prot. reg. n. 1820179 del 07.05.2020) di cui alla premessa (41);
  • del 27.10.2020 (prot. reg. n. 457574 del 28.10.2020) di cui alla premessa (58);

(99) PRESO ATTO che entro il 2022 dovrà essere avviato il riesame per l’adeguamento dell’installazione alle BAT Conclusions e in tale sede sarà altresì valutata l’applicazione dei BAT-AEL, anche sulla base delle risultanze dell’efficacia dell’impianto di aspirazione e abbattimento nel frattempo installato al camino C1;

(100) CONSIDERATO che il rilascio del presente provvedimento è soggetto al pagamento dei relativi oneri istruttori, ai sensi e secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

(101) RITENUTO per tutto quanto sopra, di modificare e aggiornare il decreto n. 46 del 28.07.2010, predisponendo una versione consolidata;

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.  di rilasciare alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. (C.F./P.IVA 02153000266), con sede legale e ubicazione dell’installazione in Via Tittoni, 14, Comune di Vidor (TV), l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti catastalmente censita al mappale n. 814 Sub .1,2,4,5,6 della Sez. B del Foglio n. IV del censuario del Comune di Vidor (TV), per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

3.  di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro il 27.07.2026;

4.  di autorizzare presso l’installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

5.  di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

5.1       autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2       autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

5.3       autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6.  di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006), nel rispetto delle successive prescrizioni, nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento:

6.1       stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6.2       stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;

6.3       stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;

6.4       accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento/riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;

6.6       selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:

6.6.1    eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata a terra manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero o a smaltimento;

6.6.2    separazione di rifiuti misti [R12] effettuata a terra manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;

6.7       separazione [R12/D13] di fase per gravità naturale, di rifiuti pericolosi e non pericolosi che presentino corpi di fondo, al fine di separare il surnatante dal deposito formatosi per gravità naturale, anche all’interno di fusti e/o cisternette; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;

6.8       adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante triturazione, anche attraverso l’utilizzo del trituratore mobile;

6.9       adeguamento volumetrico [R12/D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante pressa imballatrice, anche provenienti dalle altre attività autorizzate;

6.10     miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, anche mediante l’utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e con eventuale triturazione contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;

6.11      trattamento chimico-fisico [D9/R12] di rifiuti solidi/fangosi, destinati allo smaltimento in discarica (da intendersi come espresso ai punti 16.13 e 17.13) da effettuarsi con l’utilizzo della linea rompisacco/miscelatore e successiva maturazione:

a)         stabilizzazione, anche parziale, di rifiuti pericolosi, con l’eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi;

b)         solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e immobilizzazione di composti cedibili mediante lisciviazione;

6.12     trattamento chimico-fisico di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D9] finalizzato a produrre rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione;

6.13     recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone [R3], in mediante selezione manuale e successiva pressatura e imballo, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.14     recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da legno e sughero [R3], mediante selezione meccanica o manuale e successivo adeguamento volumetrico, per la produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

6.15     recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] in mediante selezione meccanica o manuale, triturazione, deferrizzazione ed eventuale ulteriore triturazione per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.16     recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4] per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.17     recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da vetro [R5], mediante selezione manuale, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW);

6.18     preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], mediante verifica di conformità;

dando contestualmente conto, come evidenziato in premessa, della rinuncia all’installazione:

a)                dell’impianto di recupero imballaggi mediante tecnologia “criogenica” di cui al DSSRA n. 29/2013;

b)                dei due macchinari (Distillatore/Evaporatore a circuito chiuso e Evaporatore sotto vuoto) a servizio dell’attività di separazione di fase;

7.  di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

7.1       ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

8.  di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

8.1       capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 1.850 Mg di cui al massimo 1.200 Mg di rifiuti pericolosi, così suddivisi:

Stato fisico rifiuti

Mg

solidi

180

liquidi

1.670

totale

1.850

 

8.2       potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R3, R4, R5, R12, D9, D13, D14]: 2.500 Mg/giorno, per un massimo di 250.000 Mg/anno;

Conferimento di rifiuti e Prescrizioni generali

9.  di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

9.1       i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto [1] di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

9.2       deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all’ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

9.4       devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all’ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;

9.5       deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;

9.6       le polveri metalliche e i rifiuti che possono dar luogo a reazioni esotermiche o a fenomeni indesiderati devono essere adeguatamente gestiti; le modalità e le procedure devono essere riportate in uno specifico capitolo del PMC/PGO;

9.7       la gestione dei rifiuti CER 040101 deve garantire il contenimento delle emissioni dovute alla eventuale putrescibilità;

9.8       rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Reg. UE/2019/1021;

9.9       i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

10.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

10.1     la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);

10.2     la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto, che deve essere apposta e ben visibile all’interno dell’installazione e a disposizione delle autorità di controllo; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

10.3     le aree dovranno essere univocamente definite nella planimetria (come operazioni in esse svolte e come riferimento allo stato di lavorazione – rifiuti in ingresso, in pre-lavorazione e in uscita); l’utilizzo alternativo delle aree per le attività ivi indicate è consentito, se è garantita in ogni momento l’identificazione dei rifiuti/materiali stoccati e la loro tracciabilità;

10.4     le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica, con particolare riguardo alle aree utilizzate promiscuamente/alternativamente per lo stoccaggio/altre lavorazioni, per differenti filiere R/D o per rifiuti/EoW;

10.5     resta fermo l’obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni di ogni partita;

10.6     deve essere sempre possibile, all’interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a pre-lavorazioni e lavorazioni intermedie, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento);

10.7     alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);

10.8     non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

10.9     deve essere sempre evitato il contatto tra rifiuti incompatibili;

10.10    i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;

10.11    i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica e depositati in aree dotate di apposito bacino di contenimento o di raccolta spanti;

10.12    i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;

10.13    i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;

10.14    la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.15    la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.16    la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.17    la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.18    la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.19    la gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003, ove pertinente per le operazioni autorizzate presso l’installazione;

10.20    i rifiuti contenenti sostanze lesive per l’ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitare la dispersione nell’atmosfera;

10.21    sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente;

10.22    sono incluse nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 6.1 del presente provvedimento la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l’identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie; 

10.23    lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

10.24    deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;

10.25    deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;

10.26    ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

10.27    l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

10.28    la Ditta deve sempre essere in grado di esibire, su richiesta dell’autorità competente o degli Enti di controllo, l’autorizzazione del successivo impianto di conferimento dei rifiuti;

Separazione di fase [punto 6.7]

11.  di stabilire le seguenti prescrizioni per l’operazione di separazione di fase di cui al Punto 6.7:

11.1      la verifica di trattabilità del rifiuto per l’operazione di separazione di fase deve essere effettuata avvalendosi di personale qualificato nelle discipline chimiche, che è tenuto a valutare, sulla base della documentazione acquisita, delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche e del contenuto di sostanze pericolose, se sottoporre o meno il rifiuto al trattamento, nonché le modalità operative del trattamento stesso;

11.2       la classificazione delle frazioni di rifiuti ottenute dal trattamento deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della “Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” (2018/C 124/01), escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”;

11.3      deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni di separazione di fase e dei rifiuti sottoposti a tale attività; le valutazioni svolte dal responsabile e le modalità esecutive delle stesse devono essere conservate;

Adeguamento volumetrico [punto 6.8 e 6.9]

12.  di stabilire che le operazioni di adeguamento volumetrico, finalizzate all’ottimizzazione delle fasi di trasporto e di conferibilità a destino, devono essere svolte:

12.1     su singole partite di singoli CER in ingresso o su più partite di medesimi CER e stesse HP, qualora pericolosi, per il loro invio a destino;

12.2     sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a destino;

12.3     su rifiuti non polverulenti, non costituiti da recipienti sotto pressione, nelle aree indicate nella planimetria;

Operazioni di miscelazione [Punto 6.10]

13.  di stabilire che la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’aggiornamento delle informazioni, ai sensi del § 4.2 della DGRV n. 119/2018, concernenti l’attività di miscelazione; i gruppi di miscelazione dei rifiuti dovranno essere individuati in relazione alle finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;

14.  di stabilire che, nelle more dell’aggiornamento di cui al punto precedente, le operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 devono essere condotte con le seguenti modalità;

14.1     le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve evidenziare l’esito positivo della verifica riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

14.2     l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER e caratteristiche dei rifiuti stessi;

14.3     la codifica “CER” delle miscele in deroga deve essere individuata dal capitolo 19, con caratteristiche di rifiuto “pericoloso”;

14.4     in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite di rifiuto originarie che hanno generato la miscela;

15.  di stabilire che, nelle more dell’aggiornamento di cui al punto 13, le operazioni di miscelazione non in deroga a quanto stabilito dall’art. 187, del d.lgs. n.152/2006, devono avvenire con le seguenti modalità:

15.1     per ogni miscelazione di rifiuti pericolosi non in deroga, il tecnico responsabile dovrà comunque verificare e attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione. Ciascun’attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

15.2     le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la completa responsabilità del tecnico responsabile dell’impianto;

15.3     in ogni caso, dalle registrazioni sul registro di carico e scarico si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;

15.4     l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa, intesi come codice CER che come caratteristiche dei rifiuti stessi;

15.5     il codice identificativo dei rifiuti destinati allo smaltimento o recupero, originatisi dalle operazioni di miscelazione, dovrà essere individuato tra quelli di cui al capitolo 19, dell’Allegato D, alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Stabilizzazione [p.to 6.11 a)]

16.  di stabilire che le operazioni di stabilizzazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

16.1     il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell’allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al §5.1.2.1.1 del Bref 2018;

16.2     il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.1, fermo restando il divieto di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

16.3     il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa” di cui al punto 9.1, corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell’ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell’ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Tecnico Responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

16.4     fermo restando quanto espresso al punto 16.2, il Tecnico Responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

16.5     la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd.‘mix’), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;

16.6     è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); la funzione di additivo dovrà essere attestata già in fase di omologa con indicazione del rapporto di sostituzione della materia prima; l’utilizzo come additivo dovrà essere adeguatamente motivato, con documentazione attestante la specifica funzione in relazione ai quantitativi utilizzati; i rifiuti non pericolosi utilizzati come additivi devono rispettare già all’ingresso alla lavorazione i criteri di accettabilità in discarica ad eccezione delle caratteristiche di pH e cedibilità dei metalli;

16.7     il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico Responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

16.8     il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell’ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;

16.9     il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l’efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);

16.10    al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304*;

16.11    nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell’eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti;

16.12    il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

16.13    il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.11) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Trattamento chimico-fisico di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica mediante Immobilizzazione/ Solidificazione [p.to 6.11 b)]

17.  di stabilire che le operazioni di immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

17.1     il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell’allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell’eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle BAT per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, §5.1.2.1.2 del Bref 2018;

17.2     il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, fermo restando il divieto di cui all’art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;

17.3     il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di “omologa” di cui al punto 9.1 corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell’ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai fini dell’ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da trattare, dal Tecnico responsabile, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

17.4     fermo restando quanto espresso al punto 17.2, il Tecnico responsabile accerta, sulla base di adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

17.5     non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l’utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;

17.6     il processo deve avvenire sotto la supervisione del Tecnico responsabile, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;

17.7     il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti, fatta salva la possibilità, nel caso di successivo conferimento in miniera (o eventuale impianto propedeutico esclusivamente ad essa connesso), di definire nell’ambito del PGO una procedura sulle modalità di gestione congiunta dei residui dei lotti precedenti con i lotti successivi, che garantisca la tracciabilità e il non riprocessamento dei residui;

17.8     il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l’efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;

17.9     al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:

a)         per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;

b)         per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306*;

17.10    nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204* o 190203;

17.11    ai fini dell’attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durevolezza;

17.12    il rifiuto in uscita dal trattamento e in attesa di caratterizzazione analitica deve essere opportunamente segnalato;

17.13    il vincolo allo smaltimento in discarica (Punto 6.11) del rifiuto sottoposto a trattamento chimico-fisico è da intendersi riferibile a tutti i siti di deposito permanente o riempimento di miniere assimilabili a discarica, anche autorizzati con operazioni di recupero (R), purché gli stessi rispettino i requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE e alla decisione 2003/33/CE e sia escluso il deposito del rifiuto in strati soggetti a dilavamento meteorico o che possano contaminare le matrici ambientali;

Processo congiunto di Stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione [p.ti 6.11 a) e b)]

18.  di stabilire che le operazioni congiunte di stabilizzazione e immobilizzazione/solidificazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

18.1     il Tecnico responsabile può valutare, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell’omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione);

18.2     il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:

a)   su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304*;

b)   su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

18.3     è consentito l’utilizzo di rifiuti come additivi, fattispecie che deve essere adeguatamente motivata, con documentazione tecnica e analitica;

Trattamento chimico-fisico [R12-D9] finalizzato alla produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido [p.to 6.12]

19.  di stabilire che le operazioni di trattamento chimico fisico, finalizzate alla produzione di rifiuti combustibili devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l’avvio dei rifiuti combustibili a R1, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

19.1     la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2, e in particolare:

19.1.1   sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato A per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;

19.1.2   sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);

b) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) → ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);

c) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido → ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);

d) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale / inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);

e) rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima → ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);

19.1.3   ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all’elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal DM 27.09.2010, con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:

- PCB (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 1 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg;

- Diossine e Furani (art. 5, c. 2 e Reg. UE/2019/1021): concentrazione superiore a 0,1 mg/kg e inferiore a 15 mg/kg;

- DOC (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 50 mg/L

- TDS (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore a 400 mg/L

- Indice Fenolo (tab. 2, DM 27.09.10): concentrazione superiore 0,1 mg/L

- Parametri di tab.3 DM 27.09.10 con concentrazione superiore ai valori ivi riportati

b) non rispettano i limiti sull’eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:

- DOC (tab. in Allegato 3, DM 05.02.1998): concentrazione superiore a 30 mg/L;

c) superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.

19.1.4   le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;

19.1.5   la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è di natura meccanica ed è costituita da fasi interconnesse di lacerazione, triturazione e vagliatura, inclusa la fase di impregnazione;

19.1.6   la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:

a)  la produzione di un rifiuto pericoloso solido

b)  le caratteristiche specifiche richieste dall’utilizzatore del combustibile

19.2     nei casi in cui non sia raggiunta la finalità di trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare;

Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

20.  di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cellulosica [R3] di cui al Punto 6.13, finalizzato alla produzione di materiale per l’industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del D.M. n. 188 del 22.09.2020 (GU n. 33 del 09.02.2021) “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006”; resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

21.  di stabilire che per le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da scarti di legno e sughero [R3], di cui al punto 6.14, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per la produzione di biomasse per uso energetico (biocombustibili solidi ai sensi della Norma UNI EN ISO 17225) si applicano i seguenti criteri di cessazione di qualifica di rifiuto:

21.1     per la produzione dell’EoW dovranno essere utilizzati rifiuti, elencati in Allegato A, che rispettano le condizioni previste all’Allegato X della Parte V del d.lgs. 152/2006, parte II, Sezione 4 “caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo” in termini di tipologia e provenienza;

21.2     le biomasse dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 17225-1 e 17225-4;

21.3     dovrà essere predisposta entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una specifica procedura di gestione operativa, riguardante la pulizia del trituratore e dei mezzi di lavoro prima dell’effettuazione dell’operazione di cessazione di qualifica di rifiuto, che dovrà essere valutata da ARPAV;

21.4     resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

22.  di stabilire che alle operazioni di recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], di cui al punto 6.15, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) si applicano i seguenti criteri di cessazione di qualifica di rifiuto:

22.1     possono essere avviati al recupero i CER elencati in Allegato A al presente provvedimento;

22.2     le tipologie, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, conformi ai punti 6.1 e 6.2 del DM 05.02.1998 e alla UNIPLAST – UNI 10667;

22.3     le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667, incluse le schede informative ai sensi della medesima norma UNI;

22.4     i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI, per le parti pertinenti e per ogni specifico destino;

22.5     resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

23.  di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 6.16, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

23.1     del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;

23.2     del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;

23.3     del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;

23.4     possono essere avviati al recupero metalli i CER elencati, per ciascuna Linea, in Allegato A al presente provvedimento; i CER la cui descrizione non è esclusivamente o direttamente riconducibile alla matrice metallica possono essere avviati a recupero qualora costituiti prevalentemente da metalli e/o sottoposti alle specifiche prelavorazioni;

23.6     possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all’installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;

23.7     prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi;

23.8     resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

24.  di stabilire che il recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5] di cui al Punto 6.17, con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1179/2012 per il recupero di rottami di vetro; resta fermo quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;

25.  di stabilire che la preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], di cui al punto 6.18, deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

25.1     i rifiuti sottoposti all’operazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l’installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 7.1;

25.2     le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4;

Emissioni in atmosfera

26.  di stabilire che entro 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento siano avviati i lavori ed entro 36 mesi sia messo in esercizio il nuovo sistema di aspirazione e abbattimento delle emissioni, di cui alla relazione Tecnica del 15.01.2020 (e sue successive sostituzioni e integrazioni), ferma restando la comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 269, nonchè nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

26.1     sia installato il FID al camino C1;

26.2     sia migliorata la compartimentazione e l’aspirazione del comparto triturazione, modificando la cappa esistente con l’aggiunta al perimetro di bandelle di idoneo spessore, come proposto dalla Ditta nella documentazione integrativa del 26.02.2021;

26.3     sia prevista nel PMC una procedura per la verifica della capacità residua di assorbimento residua dei carboni attivi, con le frequenze ivi stabilite;

26.4     il bypass di progetto può essere realizzato esclusivamente qualora sia installato un sistema automatico di registrazione non modificabile relativo all’eventuale attivazione dello stesso, che deve avvenire esclusivamente in caso di emergenza, in modo che possano essere ricostruite le condizioni in cui lo stesso è stato attivato;

27.  di autorizzare le emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, per i punti di emissione sotto elencati nel rispetto, nelle more del riesame per la valutazione delle BAT secondo la Decisione di Esecuzione (Ue) 2018/1147, dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera e delle successive prescrizioni:

Camini

Fase/Area

Parametri

VLE
[mg/Nm3]

C1

Zona 4

Polveri

10 mg/Nm3

COV

150 mgC/Nm3

metalli nelle polveri

cadmio

0,05 mg/Nm3

piombo, cromo e rame

0,5 mg/Nm3
(come somma delle concentrazioni)

C2

Zona 7

Polveri

5 mg/Nm3

metalli nelle polveri

cadmio

0,05 mg/Nm3

piombo, cromo e rame

0,5 mg/Nm3
(come somma delle concentrazioni)

 

27.1     con successiva comunicazione la Regione stabilirà le tempistiche e le condizioni previste dal comma 6 dell’art. 269 del d.lgs. n. 152/2006;

27.2     l’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall’autorizzazione;

27.3     le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione;

27.4     le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

27.5     dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;

27.6     qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;

27.7     ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, secondo i dettagli costruttivi riportati nel documento ARPAV dal titolo: “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”; le prese devono essere raggiungibili con scale fisse e ballatoi di dimensioni e geometria conformi alle indicazioni riportate nel citato documento;

27.8     la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

27.9     relativamente alle operazioni di stoccaggio rifiuti triturati la ditta deve garantire la costante aspirazione ed il trattamento dell'aria movimentata dai locali per tutta la durata delle operazioni di stoccaggio al fine di garantire la massima riduzione di eventuali odori che si possono generare;

Gestione delle acque

28.  di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA:

28.1     lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, come da progetto allegato alla comunicazione della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l. in data 01.07.2019 (prot. reg. n. 294571 del 04.07.2019), previo trattamento mediante apposito impianto, nel rispetto dei limiti di Tabella 3, colonna scarico in rete fognaria dell’Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Gestore della Rete - Servizi idrico integrato (ATS) con la nota in data 02.08.2019, n. 27899/19;

28.2     i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione;

28.3     il pozzetto di ispezione e controllo deve essere sempre reso accessibile al personale preposto dal gestore della rete fognaria del Comune di Vidor, e a soggetti terzi appositamente delegati, nonché agli organi di sorveglianza e controllo;

28.4     deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

28.5     la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;

PMC/PGO

29.  di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

29.1     entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione, ARPAV e Provincia di Treviso una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento e della nota prot. reg. n. 45975 del 01.02.2021; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV e Provincia;

29.2     nelle more dell’espletamento della procedura di cui al precedente punto, si fa riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DDDA n. 14 del 26.07.2016, Rif. SGS – RT5158 rev01 – Revisione 05 del 01.02.2016) presentato in data 28.04.2016 (acquisito al protocollo regionale n. 177975 del 06.05.2016), con le modifiche previste dallo stesso provvedimento;

29.3     ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Treviso ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l’equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell’art. 29-nonies, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);

29.4     la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Treviso e Comune di Vidor, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

Disposizioni finali

30.  di stabilire che l’avvio dei lavori per l’installazione del sistema di trattamento meccanizzato (sollevatore e taglia bigbags/miscelatore a coclee/trasportatori a catena) in Zona 4 dovrà avvenire entro 12 mesi e la sua messa in esercizio entro 36 mesi dal rilascio del presente provvedimento; entro 180 giorni dalla trasmissione della messa in esercizio dovrà essere trasmesso il collaudo funzionale della linea di trattamento autorizzata al punto 6.11 a) e b);

31.  di stabilire che la Ditta Vidori Servizi Ambientali s.r.l. contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio del sistema di trattamento meccanizzato in Zona 4, debba trasmettere una planimetria aggiornata dell’installazione;

32.  i rifiuti e le operazioni di trattamento previste (ai sensi dell’AIA n. 46/2010 e s.m.i.) nelle notifiche transfrontaliere già presentate alla data di rilascio del presente provvedimento, sono da considerarsi valide fino alla loro naturale scadenza; detti rifiuti devono essere distinti dagli altri all’interno dell’installazione e chiaramente identificabili;

33.  la ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Treviso, ARPAV-DAP Treviso e al Comune di Vidor, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

34.  di stabilire che per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Vidor;

35.  di stabilire che in caso di chiusura dell’impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l’impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

36.  di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

37.  entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta dovrà provvedere a trasmettere la ricevuta la ricevuta telematica di pagamento degli oneri istruttori, che dovranno essere corrisposti direttamente sul sito regionale attraverso il portale dei pagamenti “MyPay” della Regione del Veneto all’indirizzo https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html o utilizzando i canali sia fisici che on line di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, individuando quale Ente beneficiario: Regione del Veneto (c.f. 80007580279 – codice CBILL 38136) e selezionando, tra le “tipologie di pagamento”, la dicitura “AIA - Oneri per attività istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale”;

38.  di revocare il DDATST n. 100/2018 e il DDATST n. 120/2018;

39.  di allegare al presente provvedimento:

  • Allegato A: “Elenco dei rifiuti conferibili, operazioni consentite e prescrizioni”;
  • Allegato B: “Tav. 1 del 26.05.2021- Stato di Fatto”;

40.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.r.l., al Comune di Vidor, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV –UO Autorizzazioni e Controlli Ambientali e DAP di Treviso;

41.  di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

42.  di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con comunicazione n. 201443 del 21.05.2020 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto;

43.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

44.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

[1]  Insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell’impianto. I criteri di individuazione dei lotti possono essere temporali o quantitativi.

In caso di caratterizzazione analitica, con riferimento ai termini e alle definizioni previsti dalla Norma UNI 108023, si intende per lotto: la quantità di rifiuto alla quale corrisponde una determinata caratterizzazione, eseguita su campione omogeneo e rappresentativo dell'intera massa di rifiuto.

(seguono allegati)

532_Allegato_A_DDR_532_11-06-2021_451110.pdf
532_Allegato_B_DDR_532_11-06-2021_451110.pdf

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