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Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 521 del 07 giugno 2021

AVICOLA BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Progetto per la realizzazione di due capannoni avicoli. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice per la realizzazione di due capannoni avicoli in comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice, acquisita agli atti con prot. n. 441257 del 16/10/2020;
- parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 3/2/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante;
- comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 135915 del 25/3/20121;
- osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente ed acquisite con prot. n. 157799 del 7/4/2021;
- conferma del parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/5/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 16/10/2020 dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice (P.IVA 03831040237), con sede legale in via Malavicina n. 1231, Valeggio sul Mincio (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 441257 del 16/10/2020;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 1 lettera c) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 451424 del 23/10/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/11/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione tecnica n. 2/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 2/2/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Agroambiente, dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 3/2/2021:

  • condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Quadro di riferimento progettuale e programmatico

Dall'analisi della relazione tecnica, del quadro programmatico, del quadro progettuale e delle relative tavole grafiche si apprende che il progetto riguarda un allevamento di polli da carne, categoria broiler pesante, con ciclo di allevamento di circa due mesi intervallati da 7-14 giorni di vuoto sanitario, per un totale di 5 cicli all’anno.

I pulcini vengono immessi in allevamento col peso di pochi grammi, ad una densità di 22 capi/mq, ed al raggiungimento di 1,59 kg di peso viene fatto uno sfoltimento di 8 capi/mq, per raggiungere la densità di 14 capi/mq, i quali verranno portati fino al peso di 2,9 Kg. Considerato che l’allevamento sarà composto da due capannoni, rispettivamente di 1.572,45 mq e 1.528,71 mq di superficie netta di stabulazione, (per un totale di 3.101,16 mq), sarà possibile allevare per ogni ciclo un numero di animali pari a 68.226, come riportato nella tabella allegata al quadro progettuale. In base a tale capacità di allevamento la produzione di pollina è stimata in 602 mc/anno e, fatte le dovute proporzioni, la produzione di azoto sarà pari a circa 12.600 Kg/anno.

Non è prevista la realizzazione della concimaia, in quanto l’azienda dichiara di conferire le deiezioni prodotte interamente ad una ditta esterna (Italpollina), e pertanto l’allevamento sarà sprovvisto di terreni aziendali su cui effettuare eventuali accumuli/spandimenti.

Sulla base delle caratteristiche sopra esposte il gruppo istruttorio ha analizzato gli impatti potenziali in considerazione degli effetti cumulativi in termini di carico zootecnico allevato, con gli altri allevamenti presenti sul territorio comunale. Ne è emerso che la realtà di Valeggio sul Mincio risulta già caratterizzata da un’elevata capacità di allevamento e, conseguentemente, di produzione di azoto. Infatti dall’analisi dei dati presenti nella banca dati CREV (anagrafe zootecnica 2019) ed in base alle risultanze dell’applicativo nitrati A58web della Regione Veneto, risulta la seguente situazione:

 

Specie allevata

n. capi allevabili (capacità potenziale) in base alle strutture di allevamento
presenti nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio (dati CREV 2019)

EQUINI

254

CAPRINI

194

OVINI

83

BROILER

1.947.564

OVAIOLE IN DEPOSIZIONE

76.500

OVAIOLE POLLASTRA

163.680

TACCHINI DA CARNE

86.940

BOVINI DA CARNE

2.440

BOVINI DA LATTE

5.514

SUINI DA RIPRODUZIONE

23.459

SUINI DA INGRASSO

9.214


Dall’analisi dei dati sopra esposti emerge che la capacità zootecnica, soprattutto per quanto riguarda il comparto avicolo, e in modo specifico l’allevamento dei polli da carne, è già elevata. Questo infatti si apprende dalla tabella sopra riportata, che restituisce le capienze delle strutture attive adibite ad allevamento presenti all’interno del territorio comunale, e quindi la capacità potenziale degli animali complessivamente allevabili.

Inoltre, da una valutazione dei dati presenti nell’applicativo nitrati A58web, risulta che gli allevamenti attivi all’interno del territorio comunale che presentano la comunicazione nitrati, producono complessivamente circa 800.000 Kg di azoto all’anno, produzione che, se rapportata alla superficie agricola utilizzabile (SAU) comunale restituisce un indice di carico ad ettaro ben al disopra del limite di 170 Kg/ha previsto dalla direttiva 91/676 Cee (direttiva nitrati), per il comune, che è designato in zona vulnerabile ai nitrati.

Un altro aspetto critico rinvenibile nel progetto è il carattere industriale intensivo dell’allevamento, ovvero l’assenza di terreni atti allo spandimento degli effluenti. Tale tipologia di stabilimento, sebbene prevista dalla normativa, impone una riflessione in merito alla tracciabilità dell’effluente prodotto.

In base alla normativa ambientale, infatti, gli effluenti zootecnici possono avere le seguenti destinazioni:

  1. Utilizzazione agronomica;
  2. Cessione come sottoprodotto
  3. Smaltimento in discarica come rifiuto

Qualunque sia la destinazione, è essenziale avere una tracciabilità completa dell’effluente, alfine di poterne successivamente valutare gli effetti sull’ambiente.

Nel caso dell’utilizzazione agronomica la tracciabilità è assicurata dalle procedure previste dai Programmi d’azione nitrati, attraverso le quali viene registrato l’intero percorso “dall’animale al campo”. Anche lo smaltimento come rifiuto (lettera c) permette la tracciabilità, attraverso il “formulario di identificazione rifiuti”. I maggiori problemi, in tema di tracciabilità, si hanno nel caso dell’ipotesi di cui al punto b), in quanto, in questa circostanza, l’effluente ceduto ad un soggetto terzo come sottoprodotto, esce dal campo di applicazione della normativa sui nitrati ed entra in quello della normativa sui sottoprodotti (ad es. DM 264/2016).

Tale situazione, se analizzata nel contesto della Direttiva Nitrati, che prevede un costante monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, interrompe la tracciabilità delle informazioni sugli effluenti identificati come sottoprodotto e ceduti a terzi. Tale procedura non è compresa tra quelle riconosciute dal DM 25/02/2016, né dal Programma d’azione nitrati per il Veneto, e può concorrere a determinare un aggravamento di carico azotato distribuito e non tracciato in un territorio (quello Veneto e, in senso più esteso, quello nazionale) già gravato da una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

Per entrambe le situazioni sopra descritte, ovvero l’elevata pressione zootecnica insistente sul territorio comunale ed il rischio della non completa tracciabilità degli effluenti prodotti, si ritiene necessaria un’ulteriore e più approfondita valutazione degli impatti ambientali, attraverso il rinvio alla procedura VIA:

Si suggerisce inoltre l’opportunità di inserire una concimaia coperta nel futuro progetto da presentare in VIA.

quadro di riferimento ambientale

Emissioni in atmosfera

A seguito dell’analisi della relazione “4.1 Relazione emissioni in atmosfera” del 08/10/2020, si ritiene che lo studio non sia stato svolto in modo tale da fornire tutti gli elementi per escludere un impatto significativo sulla componente ambientale in questione, come evidente dai punti che seguono.

  • Lo studio di impatto ambientale non è stato svolto secondo le indicazioni della linea guida regionale odori [1]
  • Lo studio della dispersione degli odori evidenzia una situazione già critica nello stato di fatto (prima della realizzazione del progetto)
  • Lo studio di dispersione delle polveri PM10 non segue la Linea Guida ANPA del 2001 “Linee Guida V.I.A. Parte Generale, ANPA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 giugno 2001”[2], secondo la quale si considera l’impatto di una fonte di emissione "significativo" se è superiore al 5% del valore limite fissato dal D.Lgs 155/10.

Nel seguito, sono riportati in dettaglio gli aspetti critici emersi dalla analisi del documento “4.1 Relazione emissioni in atmosfera” del 08/10/2020”.

  • Il dominio spaziale, in base alla linea guida [1], deve estendersi in modo tale da comprendere almeno la curva di isoconcentrazione di odore pari a 1 ouE/m3 su base annuale, includendo tutti i recettori sensibili. Questa indicazione è disattesa. È necessario ripetere la simulazione su un dominio più vasto.
  • Sempre in base alla linea guida [1], i valori di concentrazione di odori devono essere moltiplicati per il fattore di conversione 2.3 (peak to mean ratio) prima di ogni ulteriore elaborazione.
  • Nelle tabelle di concentrazione ai recettori, vanno riportati sia il 98esimo percentile sia il 100esimo percentile (massimo) delle concentrazioni orarie di picco (quindi includendo la moltiplicazione per il peak-to-mean ratio 2.3).
  • Nelle mappe, vanno riportate le linee (circoli) di equidistanza dalla sorgente di odore di 200m e 500m
  • Il criterio indicato nella linea guida odori per cui “deve essere individuato almeno un recettore sensibile presso ogni insediamento abitativo nel raggio di 3 km dalla sorgente” è disatteso.
  • I recettori sono tutti in zona non residenziale, a eccezione dell’R2 che si trova nella frazione di Remelli. Infatti, gli altri recettori sono posti in corrispondenza di abitazioni che fanno parte di aziende agricole. I criteri di accettabilità indicati dalla linea guida (vedi riferimenti [3]), relativi a zona non residenziale non sono rispettati neanche nella situazione attuale, cioè senza il contributo della azienda che ha presentato lo studio. Trattandosi però di recettori posti presso le abitazioni che fanno parte di una azienda agricola, se la molestia è accettata da parte dei residenti, si potrebbe valutare di considerare la situazione tollerabile. Ma il recettore R2 si trova in zona residenziale, nella frazione di Remelli, e il limite ad esso relativo (1 ouE/m3) è ampiamente disatteso (la stima cautelativa fornita dallo studio è 17.8 ouE/m3, alle quali l’Avicola Bersani contribuirebbe per il 19%; questa stima però non contiene la moltiplicazione per il peak-to-mean ratio di 2.3). La situazione presentata appare già critica e non accettabile nello stato di fatto, e dai dati sembra possibile che anche le frazioni abitate più lontane possano risentire del disturbo odorigeno. Il contributo di Agricola Bersani è compreso tra l’1% e il 19% del contributo di tutte le aziende agricole messe insieme, a seconda della vicinanza al recettore considerato.
  • Per valutare la significatività dell’impatto di una o più sorgenti emissive, in assenza di criteri nazionali, la metodologia di prassi utilizzata per i progetti di VIA regionale, è quella che per valutare la significatività dell’impatto si utilizza, come valore meramente indicativo, un criterio elaborato a partire dalla Linea Guida ANPA del 2001 [2]: si considera l’impatto di una fonte di emissione "significativo" se è superiore al 5% del valore limite fissato dal D.Lgs. 155/10. Quindi, per quanto riguarda il PM10, è necessario confrontare la concentrazione ai recettori con i valori limite di 50 μg/m3 sulla media giornaliera (da non superare più di 35 volte all’anno) e 40 μg/m3 sulla media annuale. Il confronto va poi effettuato in base alla “regola del 5%”, consistente nel confrontare la ricaduta con il 5% del rispettivo limite normativo. L’impatto si considera significativo se superiore a questo limite. Di conseguenza, per il PM10, è necessario:
    • valutare per ogni recettore il valore medio annuo e confrontarlo col 5% del limite di 40 μg/m3;
    • valutare il 90esimo percentile della media giornaliera (corrispondente al 36esimo massimo) e confrontarlo col 5% di 50 μg/m3.

Alla luce dei risultati riportati, non si può escludere che non si verifichi il superamento del 5% del limite in corrispondenza dei recettori posti in corrispondenza di aziende agricole (R7 ed R8)

  • Nello studio sono stati usati i dati meteo della centralina agro-meteo di Valeggio, posta all’interno del Parco di Sigurtà. In realtà, i dati più rappresentativi per il punto di emissione sarebbero quelli della centralina di Villafranca. Tuttavia, il modello diagnostico applicato può parzialmente correggere il campo di vento ottenuto coi dati della centralina di Valeggio. Per una prima fase di screening, le simulazioni effettuate sono sufficienti ad evidenziare le criticità, ma nel caso in cui lo studio di impatto ambientale venisse ripetuto, sarebbe opportuno l’utilizzo di un nuovo input meteorologico, ottenuto a partire dai dati della centralina di Villafranca.
  • Nello studio è stata fatta una pre-elaborazione con il modello meteo CALMET, fornendo in input i dati meteo al suolo di Valeggio. Sulla base della linea guida regionale per la valutazione dell’impatto odorigeno, è necessario inserire le seguenti informazioni, che mancano:
    • stazione meteo in quota (radiosondaggio)
    • caratteristiche del dominio di calcolo del modello (coordinate, numero di nodi, livelli verticali)
    • percentuale dei dati di vento validi rispetto al totale della stazione meteo di Valeggio
    • percentuale di calme (velocità del vento<0.5 m/s) sul totale dei dati validi
    • statistiche descrittive della variabile velocità del vento (media, max, min, moda, mediana, 25esimo e 75esimo percentile).

RIFERIMENTI

[1] Linea guida regionale impatto odorigeno: https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvn3rfstf4f0gzmvym

[2] Linea Guida ANPA del 2001 “Linee Guida V.I.A. Parte Generale, ANPA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 giugno 2001”

[3] criteri di accettabilità indicati dalla linea guida regionale impatto odorigeno:

  • recettori posti in area residenziale:
    • 1 ouE /m3 a distanze >500m dalla sorgente di odore
    • 2 ouE /m3 a distanze comprese tra 200m e 500m dalla sorgente di odore
    • 3 ouE /m3 a distanze <200m dalla sorgente di odore
  • ricettore posti in area non residenziale:
    • 2 ouE /m3 a distanze >500m dalla sorgente di odore
    • 3 ouE /m3 a distanze comprese tra 200m e 500m dalla sorgente di odore
    • 4 ouE /m3 a distanze <200m dalla sorgente di odore

Misure di mitigazione e compensazioni

Si indica di evitare l'utilizzo del Biancospino tra le specie arbustive, in quanto portatore di fuoco batterico e quindi pericoloso per eventuali frutticole circostanti. In sostituzione, visto che vengono descritti problemi per l’utilizzo del nocciolo, si potrà piantumare il ligustrello, il pallon di maggio e la lantana.

Si fa poi notare che con l’utilizzo di piante autoctone, che comunque è del tutto corretto, per alcune specie come carpino ed acero campestre lo sviluppo è molto lento, per cui se si mettono a dimora semenzali di 1 o 2 anni, ci vorranno anni dalla messa a dimora per raggiungere dimensioni significative e quindi una certa efficacia.

Si consiglia quindi di l'utilizzo di piante con pane di terra in vaso, tipo "airpot", da 10-12 litri, quindi più sviluppate, mentre è da evitare l’utilizzo di piante zollate perché rimangono con un accrescimento bloccato per molti anni.”

  • valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
  • considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
  • considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che l’intervento produce impatti ambientali significativi negativi.

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 135915 del 25/3/20121, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 157799 del 7/4/2021;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 214715 del 10/5/2021, l’U.O. Agroambiente ha inviato le osservazioni per gli aspetti di propria competenza in merito alle controdeduzioni dell’azienda alla comunicazione art. 10/bis.

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 12/5/2021:

  • condivise le considerazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato in merito alle osservazioni presentate dal proponente, che di seguito si riportano:

“Si evidenzia che la fase procedimentale che ci occupa consente la sola possibilità, da parte del proponente, di controdedurre alle motivazioni che hanno portato il Comitato VIA a determinarsi in ordine all’assoggettamento dell’istanza in parola alla procedura completa di VIA.

Al contrario si deve dare conto che il proponente ha deciso di fornire indubbi elementi di novità che si sostanziano in documentazione incidente su dati di progetto e su aspetti ambientali, non contemplati né individuabili nell’ambito della domanda presentata.

Come detto poc’anzi appare irricevibile e non processabile in questo preciso momento della procedura l’acquisizione di documenti la cui portata ed il cui contenuto potranno, semmai, trovare idonea collocazione e valutazione qualora l’attuale proponente intendesse avviare apposita istanza finalizzata alla realizzazione dei capannoni agricoli oggetto dell’attuale istanza di verifica di assoggettamento a VIA; nuova procedura nel cui contesto verrebbe aperta ex novo la fase della partecipazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 27 bis del TUA.

Fermo restando quanto sopra esposto in merito alla necessità di una nuova procedura di VIA che permetta, tra l’altro, una nuova fase di partecipazione, si riportano di seguito le osservazioni inviate dall’U.O. Agroambiente (con nota prot. n. 214715 del 10/5/2021) in merito alle controdeduzioni dell’azienda alla comunicazione art. 10/bis:

“In merito alla nota pervenuta al protocollo regionale in data 07/04/2021 (prot.n. 157799), con la quale la ditta ha controdedotto alla comunicazione art. 10/bis del 25/03/2021 prot. n 135915 nella quale il Direttore della Direzione Ambiente comunicava che, nella seduta del 03/02/2021, il comitato tecnico regionale VIA si era espresso favorevolmente all’assoggettamento a VIA del progetto, si espone quanto riportato di seguito.

Per quanto riguarda le osservazioni di diretta competenza della scrivente, ovvero quelle attinenti al “Quadro di riferimento progettuale e programmatico”, l’azienda ha presentato la seguente documentazione:

  1. contratto di conferimento della pollina tra la ditta Avicola Bersani S.S. e la ditta Agri E.N.T. srl;
  2.  dichiarazione della ditta Agri E.N.T.
  3. relazione sulla modalità di gestione della pollina da parte della ditta Avicola Bersani S.S. nel futuro centro zootecnico;
  4. risposta dell’ente competente ULSS 9 per la richiesta di compatibilità ambientale e sanitaria, per il progetto oggetto di valutazione.

In merito a quanto al punto 1) si osserva che la figura dell’intermediario, come é qualificata la ditta Agri E.N.T Srl, non è compresa nella tracciabilità agronomica definita dal DM 25/02/2016 e nell’ambito dei Programmi d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto e coordinata disciplina in zona ordinaria. Pertanto l’accordo allegato non risulta valido allo scopo. Infatti, relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 24 (comunicazione e Piano di Utilizzazione agronomica) dell’Allegato A alla DGR 1835/2016, la cessione a terzi per finalità diverse dall’utilizzo agronomico diretto, è permessa solo nel caso di conferimenti diretti ad impianti di digestione anaerobica o agli impianti di trattamento gestiti in conformità al regolamento CE 1069/2009.

Fermo restando quanto sopra esposto, si ritiene che la dichiarazione di cui al punto n. 2) con cui il legale rappresentate della ditta Agri E.N.T. si impegna a conferire la pollina alla ditta Agribios Italiana Srl sita in Canneto sull’Oglio (MN) non rappresenti un documento sufficiente a superare le criticità esposte nella nota 25/03/2021, n. 135915, in quanto non ammesso dalla disciplina regionale nitrati; tale intenzione di conferimento del sottoprodotto “pollina” all’impresa di trasformazione finale, potrebbe infatti essere ricusata in qualsiasi momento.

In merito alla relazione al punto n. 3), dove l’azienda sostiene che per effetto del totale conferimento a ditta esterna gli “effetti cumulativi dell’allevamento” non avranno incidenza sul territorio comunale, che l’assenza della concimaia si giustifica con il fatto del totale conferimento della pollina, e che la tracciabilità della pollina verrà garantita dall’osservanza di quanto previsto dal regolamento (CE) 1069/2009- (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano), si osserva che quanto indicato relativamente ai punti 1) e 2) fa venire meno la validità di tali considerazioni.

In merito al punto n. 4), si prende atto di quanto dichiarato dal direttore dell’area A del dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 - Scaligera dott. Fabrizio Cestaro, relativamente alla non necessità della valutazione in deroga, e del conseguente nulla osta per la realizzazione del nuovo allevamento. Tutto ciò per quanto attiene alla specifica competenza del Servizio di Sanità Animale dell’ULSS 9.

Per quanto sopra esposto si ribadisce quanto già espresso nell’ambito dei lavori del gruppo istruttorio che hanno preceduto la seduta del comitato VIA del 03/02/2021, ovvero che, a causa dell’elevata pressione zootecnica insistente sul territorio comunale e del rischio della non completa tracciabilità degli effluenti prodotti, si ritiene necessaria un’ulteriore e più approfondita valutazione degli impatti ambientali, attraverso il rinvio alla procedura VIA.

Si conferma peraltro anche l’opportunità dell’inserimento della concimaia coperta nel futuro progetto da presentare in VIA, in quanto tale accorgimento progettuale potrà risultare utile anche alla stessa azienda proponente nel caso che, per cause non prevedibili a priori, non fosse possibile il conferimento immediato della pollina alla fine del ciclo di produzione.”

  • valutato che le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10-bis della L.n. 241/1990 risultano non processabili nell’attuale fase procedurale;
  • ritenuto che la portata ed il contenuto dei documenti presentati potranno, semmai, essere valutati all’interno di nuova procedura di VIA nel cui contesto verrebbe aperta ex novo la fase della partecipazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 27 bis del TUA;
  • valutato che le osservazioni trasmesse ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non forniscano elementi idonei a superare le motivazioni già illustrate nel parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 3/2/2021;

ha confermato, all'unanimità dei presenti, il proprio parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 dell’intervento presentato dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA nelle sedute del 3/2/2021 e del 12/5/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, di assoggettare il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice (P.IVA 03831040237), con sede legale in via Malavicina n. 1231, Valeggio sul Mincio (VR), (Pec: avicolabersani@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona, al Comune di Roverbella, alla Provincia di Mantova, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria - U.O. Agroambiente e alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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