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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 519 del 04 giugno 2021
Ditta MARCON S.R.L. Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in comune di Maser (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Modifica prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1109 del 30/12/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 3 del 28/01/2021.
Con il presente decreto si procede a modificare, in esito all'apposito procedimento d'ufficio attivato, le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera dell' Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021 rilasciato alla Ditta MARCON S.R.L..
Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 3 del 28/01/2021 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018”, comprensivo dei seguenti titoli:
VISTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 95 del 03/03/2021 sono stati corretti alcuni errori presenti nel D.D.R. n. 1109/2020;
CONSIDERATO che, nell’ambito della Conferenza di Servizi del 28/06/2019, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 322199 del 18/07/2021, è stato chiesto alla ditta di effettuare il monitoraggio del livello di saturazione dei carboni attivi al fine di modificare la prescrizione che ne prescrive la loro completa sostituzione ogni 6 mesi, come proposto nella Relazione Finale ARPAV del 21/12/2018 redatta a seguito dell’attività ispettiva A.I.A.
VISTA la documentazione relativa al monitoraggio del livello di saturazione dei carboni attivi trasmessa con nota del 2/11/2021 (assunto al prot. Reg. n. 466380 in data 03/11/2020), nell’ambito della quale la ditta ha proposto la sostituzione degli stessi con cadenza annuale invece che semestrale.
VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Treviso in data 21/01/2021, assunta al prot. Reg. n. 33975 in data 26/01/2021, con cui la stessa ha comunicato, congiuntamente al parere favorevole sul PMC inviato dalla Ditta in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 9/09/2020 nell’ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), anche alcune indicazioni relative alle emissioni in atmosfera;
CONSIDERATO in particolare che, relativamente all’aspetto relativo alla frequenza di sostituzione dei carboni attivi, la Provincia di Treviso ha rilevato che le valutazioni espresse dalla ditta circa la capacità adsorbente del carbone si riferiscono al livello ideale di saturazione (superiore al 25 %) ad opera del tetracloruro di carbonio (indice di CCl4) che presenta grandi affinità con il carbone attivo e non alla miscela di COV presente nelle emissioni da trattare dello stabilimento di Maser e per questo motivo propone di confermare la sostituzione semestrale del carbone attivo considerando anche l’incremento previsto di COV con il progetto di variante garantendo l’esecuzione del test di adsorbimento (con l’utilizzo del metodo ASTM 5832-98) con frequenza trimestrale;
VISTO che il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha ritenuto che gli aspetti relativi alle emissioni evidenziati dalla Provincia di Treviso in data 21/01/2021 non potessero trovare riscontro all’interno del PAUR di cui al proprio decreto n. 3 del 28/01/2021, in quanto sopraggiunti successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, e che gli stessi avrebbero dovuto essere pertanto valutati in apposito procedimento di modifica dell’AIA, da attivarsi su iniziativa dei competenti Uffici regionali della Direzione Ambiente;
VISTA la nota n. 99851 del 3/03/2021 con cui questa Amministrazione ha avviato d’ufficio il procedimento amministrativo volto alla modifica dei punti nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A al decreto n. 119 del 30/12/2020, e contestualmente indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’Art. 14-bis della Legge n. 241/1990;
VISTA la nota del 23/03/2021, assunta al prot. n. 133670 in data 24/03/2021, con cui la ditta ha trasmesso le proprie “Memorie” relativamente alla proposta di modifica in parola in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L.241/1990, rappresentando quanto segue (in sintesi):
chiede il mantenimento integrale della prescrizione che prevede l’obbligo del ricambio semestrale dei carboni attivi evitando il controllo trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi;
VISTA la nota n. 18514 del 2/04/2021, assunta al prot. n. 152908 in data 06/04/2021, con cui la Provincia di Treviso, ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dell’autorizzazione di cui alla nota regionale n. 99851 del 3/03/2021;
VISTA la nota n. 49840 del 1/06/2021, assunta al prot. n. 252541 in data 03/06/2021, con cui ARPAV, fuori dai termini previsti dall’Art. 14-bis della L. 241/1990 per la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio relativamente alla frequenza di sostituzione dei carboni attivi presso l’impianto in parola, rappresentando quanto segue:
CONSIDERATO che, relativamente a quanto comunicato dalla ditta nella nota del 23/03/2021:
DATO ATTO che il punto 8 del D.D.R.A.T.S.T. n. 3/2021 prevede che “qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”;
RITENUTO pertanto di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D.R. n. 1109/2020 mediante modifica delle prescrizioni nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A come esplicitato nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 99851 del 3/03/2021,
RITENUTO di prevedere che la revisione della prescrizione n. 22 dell’AIA potrà essere rivalutata sulla base dei dati di monitoraggio trimestrale del livello di saturazione dei carboni attivi non prima di un anno (quattro analisi per filtro) dalla messa a regime dell’impianto nella configurazione approvata dal decreto n. 3/2021;
VISTE inoltre le note assunte al prot. n. 106692 in data 08/03/2021 e al prot. n. 188065 in data 26/04/2021, con cui la ditta ha comunicato di avere provveduto all’adeguamento dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera relativamente ai TVOC per i punti di emissione nn. 1, 2 e 3 e per le Polveri per il punto di emissione n. 4;
RITENUTA pertanto superata la prescrizione di cui alla lettera f) del punto 23 dell’Allegato A relativa alla sospensione del monitoraggio in continuo delle emissioni per un periodo massimo di 6 mesi dal rilascio del PAUR al fine di consentire l’adeguamento del sistema di campionamento, misura e acquisizione dati, per la quale era stata proposta la modifica nella comunicazione di avvio del procedimento del 3/03/2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
19. Durante le fasi di stoccaggio, movimentazione e trattamento rifiuti va garantita l’aspirazione dell’aria delle seguenti aree dello stabilimento:
a) N1 Inertizzazione – stoccaggio rifiuti solidi b) N2 Chimico – fisico e stoccaggio rifiuti liquidi c) N3 Stoccaggio – cernita – compattazione rifiuti solidi non pericolosi
L’aria aspirata dovrà essere convogliata ai sistemi di trattamento e successivamente rilasciata in atmosfera attraverso i camini di cui al punto precedente per qualunque condizione di funzionamento delle attività di gestione rifiuti, deve essere garantito il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:
Composto
Unità di misura
Limite*
Punto di emissione
TVOC (Total Volatile Organic Carbon) - Carbonio organico volatile totale, espresso come C
mgC/Nm3
Giornaliero 45 Periodico 150
1 2 3
Polveri Totali
mg/Nm3
Giornaliero 2 Periodico 5
4
Periodico 2
Metalli nelle polveri – cadmio
0.05
1 2 3 4
Metalli nelle polveri – piombo, cromo e rame (come somma delle concentrazioni)
0.5
Ammine (alifatiche ed aromatiche) ed ammoniaca
15
Acido solfidrico
1
*media del periodo di campionamento
20. Ove sono previste misure analitiche di autocontrollo periodiche, i valori limite di emissione di cui sopra devono essere verificati in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto; a tal fine, per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, nonché le informazioni relative alla tipologia e quantità di rifiuti in lavorazione nel periodo di tempo interessato ai prelievi. I livelli di emissione per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, senza correzione per il tenore di ossigeno.
22. I carboni attivi installati nei presidi di depurazione dovranno essere sostituiti con frequenza almeno semestrale. La ditta deve verificare il livello di saturazione dei carboni attivi mediante test di adsorbimento (con l’utilizzo del metodo ASTM 5832-98) con frequenza trimestrale;
23. I camini di espulsione e il sistema di monitoraggio delle emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:
a) la piattaforma di accesso al punto di prelievo delle emissioni in atmosfera, ed i relativi tronchetti di prelievo, devono essere conformi ai requisiti, proposti dalla Provincia di Treviso e condivisi con ARPAV – Dipartimento prov.le di Treviso, riportati in Allegato A3 al presente documento; b) al punto di campionamento deve essere garantita la presenza di una presa elettrica, alimentata a 220 V, per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; c) i sistemi per il monitoraggio in continuo dei TVOC e delle polveri presenti nell’effluente gassoso dovranno rispondere ai requisiti generali e funzionali definiti dall’Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; in particolare devono essere garantite le tarature e le verifiche dell’analizzatore in continuo in conformità a quanto stabilito al paragrafo 4 del citato Allegato VI e devono essere osservate le procedure previste per l’elaborazione e presentazione dei dati acquisiti dal sistema di analisi in conformità al paragrafo 5 del citato allegato; d) in caso di guasto dei sistemi di monitoraggio in continuo, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Treviso ed ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso qualora preveda che le misure in continuo non potranno essere effettuate e registrate per periodi superiori a 48 ore continuative; nel caso in cui tale periodo si protragga oltre le 168 h dovranno essere effettuate misure discontinue da ripetersi con frequenza pari a due serie di misure per ogni 168 h di guasto del sistema di monitoraggio in continuo. e) Come previsto dal paragrafo introduttivo “Considerazioni generali” dell’allegato alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si specifica che:
- in caso di misurazioni in continuo delle emissioni in atmosfera, i limiti devono essere intesi esclusivamente come media giornaliera definita come media, su un periodo di 1 giorno, dei valori medi orari validi; - in caso di misurazione periodica delle emissioni in atmosfera, i limiti devono essere intesi esclusivamente come media del periodo di campionamento, definito come valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna;
Luigi Masia
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