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Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 520 del 07 giugno 2021

Chiron Energy Real Estate S.r.l. Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Casier" di potenza elettrica pari a 2,4 MW nel Comune di Casier (TV), in via Bosco della Serraglia snc. Comune di localizzazione: Casier (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizione ambientale.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica in Comune di Casier (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW” di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, punto 2 lettera b); per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Chiron Energy Real Estate S.r.l.., acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 04.03.2021 con prot. n. 102887;

VISTA la nota prot. n. 108205 del 08.03.2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso (gruppo istruttorio successivamente integrato, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12.05.2021, con la Direzione Agroambiente come da comunicazione con nota del 18.05.2021);

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni:

  • Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, nota acquisita con n. prot. 177275 in data 19.04.2021;
  • Federazione Provinciale Coldiretti Treviso, nota acquisita con n. prot. 184124 data 22.04.2021;

CONSIDERATO che con nota del 24.05.2021 n. 0237175, la Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha inviato il proprio contributo istruttorio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATE le valutazioni contenute nella relazione istruttoria del 25.05.2021;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 26.05.2021:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

VISTI E CONSIDERATI i pareri pervenuti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2,3 MW in un’area a destinazione agricola di superficie pari a 3,3 ha, in Comune di Casier (TV);

CONSIDERATO che l’area attualmente risulta coltivata a seminativo;

PRESO ATTO che i pannelli fotovoltaici verranno posizionati su strutture di sostegno metalliche che verranno infisse nel terreno senza l’ausilio di fondazioni;

CONSIDERATO che dall’esame della cartografia del PTRC vigente approvato con DCR n. 62/2020, ed in particolare della tav. 21/22, emerge che l’area di progetto è esterna alla zona classificata come “Area ad elevata utilizzazione agricola”;

CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della DCR n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale - il progetto non ricade in area inidonea al fotovoltaico ed evidenziato in particolare che, l’allegato A della DCR n. 5/2013 alla lettera G prevede l’inidoneità dei siti al fotovoltaico a terra “limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l’indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche”;

EVIDENZIATO che l’ambito si colloca a margine di una zona industriale, e che in passato (dal 1990 al 1994) la porzione meridionale dell’area è stata interessata dall’attività estrattiva di argilla e che la cava, denominata ex Fondaco 2, è stata dichiarata estinta con D.G.R. n. 1658 del 19.04.1994;

RICHIAMATO il D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ed in particolare:

  • l’art. 12 comma 7, in cui asserisce che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate “E” dai vigenti strumenti urbanistici;
  • l’art. 12 comma 1, in cui si asserisce che l 'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti;

PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che a fine vita dell’impianto, l’area dovrà essere ripristinata all’uso agricolo, fatta eccezione per gli elementi che entreranno a fare parte della rete elettrica nazionale, così come previsto dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, risulta necessario che il proponente predisponga e trasmetta il Piano di Ripristino, elaborato secondo le disposizioni del Decreto del Dirigente della Segreteria Regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il piano preliminare di utilizzo dovrà essere integrato specificando che ogni campione sottoposto ad analisi chimica avrà la caratteristica di campione composito, ovvero ottenuto da più aliquote prelevate dalla superficie a fondo scavo. Inoltre, il berillio e l’arsenico dovranno essere inclusi nel set di parametri da analizzare e dovranno essere eventualmente confrontati con i valori di fondo. Se durante il campionamento verrà accertata l’origine antropica del rilevato, verrà analizzato anche il parametro amianto;

CONSIDERATO  che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere specificato se il proponente intende realizzare un impianto di illuminazione, dato che negli elaborati di progetto si fa riferimento ad un impianto antintrusione, ma non viene indicato se si prevede un impianto di illuminazione. Si fa presente che nel caso in cui la ditta intenda realizzare un impianto di illuminazione, dovranno essere presentati i documenti che ne attestino la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il proponente dovrà effettuare una misurazione del clima acustico ante operam che dovrà essere validata da ARPAV; tale verifica è infatti rilevante per la successiva valutazione in fase post operam;

CONSIDERATO che per le eventuali superfici oggetto di inerbimento e per le siepi perimetrali debbano essere utilizzate specie autoctone ecologicamente coerenti con il contesto vegetazionale;

CONSIDERATO che ai fini del rilascio dell’autorizzazione, come evidenziato nel parere dell’Autorità di Distrettuale Alpi Orientali acquisito in data 19.04.2021 con prot. n. 177275, il proponente dovrà recepire le indicazioni contenute nel parere ed in particolare dovrà verificare se l’area di intervento sia stata affetta da allagamenti derivanti da corsi d’acqua o canali di bonifica negli ultimi vent’anni con un’altezza idrica superiore a 0,5 m, altezza che, laddove riscontrata, costituisce condizione di pericolosità da considerare;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente dovrà attivare la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e alla Regione Veneto la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nelle relative condizioni ambientali (utilizzando a tal fin la modulistica pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto);

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

CONDIZIONE AMBIENTALE:

CONTENUTO

DESCRIZIONE CONDIZIONE

Macrofase

Corso d’opera - fase di esercizio

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche.

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. In particolare, il proponente dovrà precisare se gli inverter possono generare componenti tonali ed effettuare una misurazione dell'effettivo rumore presente almeno presso i ricettori Rec. 1 e Rec. 6.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Casier.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 26.05.2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26.05.2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella condizione ambientale.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. con sede legale a Milano (MI), (Pec:chiron.re@pec.chironenergy.com) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Genio Civile Treviso, alla Provincia di Treviso, al Comune di Casier (TV), all’ Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e alla Direzione Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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