Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 439 del 24 maggio 2021
Ditta Execo s.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Meucci, 2/A - 35037 Teolo (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 97 del 30.12.2011 e s.m.i. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti DDATST n. 91 del 13.11.2018 e n. 119 del 31.12.2018. Contestuale comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.
Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Execo s.r.l., finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione.
Il Direttore
(1) VISTO il DSRA n. 97 del 30.12.2011 e s.m.i., con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto;
(2) VISTO il DDATST n. 91 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l’AIA al fine di adeguarla agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 02.02.2018;
(3) VISTO il DDATST n. 119 del 31.12.2018, con il quale è stata concessa la proroga fino al 22.03.2019 dei termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 91 del 13.11.2018, concernenti l’adeguamento alle prescrizioni impartite per l’attività di miscelazione e la trasmissione di documentazione aggiornata relativa alla medesima attività;
(4) VISTA l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019, che ha disposto la sospensione dell’efficacia della DGRV n. 119/2018 e del decreto n. 91/2018 di adeguamento alla medesima fino alla data del 13.06.2019;
(5) VISTA l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019, che ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e fissato per l’esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020;
(6) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021
REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021
(7) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;
(8) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recitano testualmente che “la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l’ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell’ambito degli impianti di destino”;
(9) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;
(10) CONSIDERATO il punto n. 14. della Sentenza n. 218/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell’istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 91/2018;
(11) RAVVISATA l’opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto (8);
(12) RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l’adozione “di un provvedimento ‘di riesame’ - in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare ‘propulsiva’ - non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato (Cons. Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)” (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da ritenersi applicabile all’esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità dell’appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;
- di revocare il DDATST n. 91/2018 e il conseguente DDATST n. 119/2018;
- di avviare, contestualmente, il riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro