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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 437 del 24 maggio 2021
Ditta CIRS Ambiente s.r.l. - Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Via della Libertà, 32, Comune di Erbé (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 462 del 25.10.2019 e ss.mm.ii. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del 02.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti DDATST n. 81 del 13.11.2018, n. 9 del 23.01.2019, n. 29 del 21.03.2019 e DDDA n. 181 del 17.06.2019 Contestuale comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.
Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società CIRS Ambiente s.r.l., finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione.
Il Direttore
(1) VISTO il DDDA n. 43 del 07.07.2015 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta CIRS Ambiente s.r.l per la gestione dell’installazione in oggetto;
(2) VISTO il DDATST n. 81 del 13.11.2018, con il quale è stata modificata l’AIA n. 43/2015 aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 02.02.2018;
(3) VISTO il DDATST n. 9 del 23.01.2019, con il quale sono stati prorogati fino al 22.03.2019 i termini fissati ai Punti 3 e 4 del sopra citato decreto n. 81/2018, concernenti l’adeguamento alle prescrizioni impartite per l’attività di miscelazione e la trasmissione di documentazione aggiornata relativa alla medesima attività;
(4) VISTO il DDATST n. 29 del 21.03.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019
REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019
REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019
REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019
REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019
che hanno disposto la sospensione dell’efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino alla data del 13.06.2019, sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui ai Punti 3 e 4 del DDATST n. 81/2018
(5) VISTO il DDDA n. 181 del 17.06.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
REG. PROV. CAU. n. 246/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 14.06.2019
REG. PROV. CAU. n. 247/2019 (n. REG. RIC.1462/2018) del 14.06.2019
REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019
REG. PROV. CAU. n. 249/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 14.06.2019
REG. PROV. CAU. n. 250/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 14.06.2019
REG. PROV. CAU. n. 252/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 14.06.2019
che hanno sospeso l’efficacia degli atti impugnati e fissato per l’esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020, sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui ai Punti 3 e 4 del DDATST n. 81/2018;
(6) VISTO il DDDA n. 462 del 25.10.2019 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata;
(7) CONSIDERATO che ai punti 13 e 14 dell’AIA n. 462/2019 sono state stabilite le prescrizioni specifiche per le attività di miscelazione e che al punto 15 è stata richiesta la trasmissione dei gruppi di miscelazione;
(8) VISTO il DDDA n. 1035 del 27.11.2020, con il quale sono stati approvati i gruppi di miscelazione relativi ai rifiuti pericolosi e imposte specifiche prescrizioni per la miscelazione in deroga degli stessi, nonché richiesta la trasmissione dei gruppi di miscelazione relativi ai rifiuti non pericolosi;
(9) VISTA la nota prot. reg. n. 95940 del 02.03.2021 con la quale la Ditta ha trasmesso i gruppi di miscelazione di cui alla premessa precedente, che risultano allo stato attuale in istruttoria;
(10) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021
REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021
(11) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;
(12) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recitano testualmente che “la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l’ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell’ambito degli impianti di destino”;
(13) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;
(14) CONSIDERATI i punti n. 14. della Sentenza n. 218/2021 e n. 16. della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell’istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 81/2018;
(15) RAVVISATA l’opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto (12);
(16) RITENUTO per quanto sopra esposto:
- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l’adozione “di un provvedimento ‘di riesame’ - in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare ‘propulsiva’ - non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato (Cons. Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)” (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da ritenersi applicabile all’esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità dell’appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;
- di determinarsi, conseguentemente, in relazione ai provvedimenti autorizzativi interessati dalle sentenze richiamate e di revocare annullare, pertanto, DDATST n. 81/2018 e i conseguenti DDATST n. 9/2019, DDATST n. 29/2019 e DDDA n. 181/2019;
- di avviare, contestualmente, il riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 02.02.2018 per le parti giudicate legittime;
decreta
Luigi Masia
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