Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 77 del 11 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 435 del 24 maggio 2021

Ditta Dal Maso Group s.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e operativa in Via Decima Strada, 8 Z.I., Arzignano (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al PAUR n. 82 del 20.12.2019 e ss.mm.ii. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti DDATST n. 82 del 13.11.2018 e DDDA n. 187 del 21.06.2019. Contestuale comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021.

Note per la trasparenza

Facendo seguito, e dando esecuzione, alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, con il presente provvedimento si comunica l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Dal Maso Group s.r.l., finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati, in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione.

Il Direttore

(1) VISTO il DDATST n. 82 del 13.11.2018, con il quale era stata modificata l’AIA n. 70/2014, successivamente riesaminata, adeguandola agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018;

(2) VISTO il DDDA n. 102 del 24.04.2019, con il quale, a seguito delle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019

REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019;

REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;

è stata sospesa, fino al 13.06.2019, l’efficacia del Decreto n. 82/2018;

(3) CONSIDERATO che la Ditta, ferma restando la sospensione dell’adeguamento alle prescrizioni imposte dalla DGRV n. 119/2018, ha espresso la volontà di proseguire con la modifica dell’AIA in ordine alle attività di miscelazione, con particolare riferimento ai gruppi proposti con nota in data 25.03.2019, prot. n. 110/2019 (prot. reg. n. 120086 del 26.03.2019), che sono stati approvati con il medesimo DDDA n. 102/2019;

(4) VISTO il DDDA n. 187 del 21.06.2019, con il quale, a seguito delle Ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:

REG. PROV. CAU. n. 246/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 247/2019 (n. REG. RIC.1462/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 248/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 249/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 250/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 14.06.2019

REG. PROV. CAU. n. 252/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 14.06.2019

che hanno sospeso l’efficacia degli atti impugnati e fissato per l’esame di merito una delle udienze pubbliche del secondo trimestre del 2020, è stata ulteriormente sospesa l’efficacia del DDATST n. 82/2018;

(5) VISTO il PAUR di cui al DDATST n. 82 del 20.12.2019, successivamente modificato dal DDATST n. 29 del 09.06.2020, con il quale è stato richiesto l’aggiornamento dei gruppi di miscelazione approvati;

(6) CONSIDERATO che la documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta e acquisita con prot. n.501612 del 25/11/2020, riguardante l'aggiornamento dei gruppi di miscelazione di cui alla premessa precedente, è attualmente in fase istruttoria;

(7) VISTE le Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

REG. PROT. COLL. 218 del 16.02.2021

REG. PROT. COLL. 235 del 17.02.2021

(8) CONSIDERATO che le succitate sentenze del TAR hanno di fatto annullato la prescrizione di cui al Punto 6 del §4.3 della DGRV n. 119/2018 e le prescrizioni contenute nelle AIA che la riproducono;

(9) CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra, il punto 7. della Sentenza n. 218/2021 e il punto n. 7.5 della Sentenza n. 235/2021 recitano testualmente che “la previsione secondo cui sarebbe sempre, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela, necessario mantenere le concentrazioni di contaminanti sopra le soglie che ne determinano la caratteristica di pericolo deve essere annullata, essendo, irragionevole nei casi in cui, ad una verifica caso per caso, risultino elementi concreti per ragionevolmente ritenere che tale adempimento non sia necessario a garantire l’ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell’ambito degli impianti di destino”;

(10) EVIDENZIATO che, per le restanti parti, la DGRV n. 119/2018 è stata giudicata sostanzialmente legittima dai giudici amministrativi di primo grado;

(11) CONSIDERATI i punti n. 14. della Sentenza n. 218/21 e n. 16. della Sentenza n. 235/2021, ove è stato sentenziato il difetto dell’istruttoria condotta, con le modalità impartite dal decreto DDATST n. 82/2018;

(12) RAVVISATA l’opportunità di promuovere ricorso in appello al Consiglio di Stato per il motivo di ricorso parzialmente accolto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la cui motivazione viene riportata al precedente punto (9);

(13) VISTA la nota n. 157/2020 del 21.12.2020 (prot. reg. n. 541675 del 21/12/2020), con la quale la Ditta in oggetto ha comunicato, ai sensi dell’art.29-nonies del d.lgs. 152/2006, l’intenzione di integrare le tipologie di rifiuti ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9] autorizzate nell’AIA n. 82/2019 e s.m.i. (Punto 7.8), come modificata dal Decreto n. 29/2020;

(14) CONSIDERATO che la sopra citata modifica propone l’inserimento di 61 nuovi CER (di cui 28 non pericolosi e 33 pericolosi), già autorizzati per altre operazioni (stoccaggio e pretrattamento);

(15) VISTA la nota n. 26322 del 20.01.2021, con la quale la direzione Ambiente ha ritenuto di riscontrare alla nota n. 157/2020 trasmettendo le risultanze dell’istruttoria tecnica condotta sui CER richiesti e fornendo una tabella di CER assentibili alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9] in aggiunta agli autorizzati, nonché l’elenco dei CER non assentitili e di quelli necessitanti di maggiori approfondimenti; con la stessa nota è stato richiesto l’eventuale parere ad ARPAV, Provincia di Vicenza e Comune di Arzignano;

(16) VISTA la nota n. 102/2021 del 25.01.2021 (prot. reg. n. 33927 del 26.01.2021), con la quale la stessa Ditta ha dato riscontro alla nota della scrivente Direzione n. 26322 del 20.01.2021, concernente i rifiuti non ammessi all’operazione D9, con particolar riferimento ai CER 19 03 05 e 19 03 07 e fornendo informazioni integrative a riguardo del loro trattamento;

(17) VISTA la nota n. 59543 del 09.02.2021con la quale la Direzione Ambiente ha riscontrato la nota n. 102/2021, ammettendo il trattamento dei CER 19 03 05 e 19 03 07 nelle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9] nelle sole casistiche ivi descritte;

(18) CONSIDERATO che la nota 59543/2021 ha chiesto ad ARPAV, Provincia di Vicenza e il Comune di Arzignano di fornire il proprio eventuale parere, osservazioni o prescrizioni alla luce delle controdeduzioni fornite dalla Ditta con la nota 102/2021, rideterminando il termine in 20 giorni dalla data di trasmissione della stessa;

(19) VISTA la nota n. 2021-0016565 / U del 24/02/2021 con la quale ARPAV ha fatto pervenire il proprio parere sulla compatibilità dei rifiuti comunicati dalla Ditta con nota n. 157/2020 con le operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9] confermando quanto evidenziato dalla Direzione Ambiente con la citata nota n. n. 26322/2021 e inoltre sottolineando la non compatibilità all’operazione di altri CER comunicati con la nota n. 157/2020 e autorizzati con il PAUR n. 82/2019 e s.m.i. (Tab.3);

(20) CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica del PAUR n. 82/2019 e s.m.i. provvedendo alla rivalutazione dei CER ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9] di Tabella 3 dell’Allegato A all’AIA, alla luce di quanto esposto nelle premesse precedenti;

(21) RITENUTO per quanto sopra esposto:

- di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale di primo grado sopra richiamate, anche considerato che, secondo giurisprudenza pacifica, l’adozione “di un provvedimento ‘di riesame’ - in dichiarata esecuzione di una ordinanza cautelare ‘propulsiva’ - non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, o la cessazione della materia del contendere, e ciò a maggior ragione quando il provvedimento "ulteriore" è del medesimo contenuto sostanziale di quello già impugnato (Cons. Stato Sez. VI, 15/03/2017, n. 1180)” (Cons. St. Consiglio di Stato sez. III, 27/04/2021, n. 3401), principio da ritenersi applicabile all’esecuzione obbligata delle sentenze di primo grado, con conseguente ammissibilità dell’appello che, come sopra evidenziato, si intende proporre;

- di determinarsi, conseguentemente, in relazione ai provvedimenti autorizzativi interessati dalle sentenze richiamate e di annullare, pertanto, il DDATST n. 82/2018 e il conseguente DDDA n. 187/2019;

- di avviare, contestualmente, il riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018 per le parti giudicate legittime, nonché alla rivalutazione dei CER ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9];

decreta

  1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare immediata esecuzione alle sentenze di annullamento parziale della DGR n. 119/2018 emesse dal TAR del Veneto sopra richiamate
  3. di annullare, conseguentemente, il DDATST n. 82 del 13.11.2018 e il DDDA n. 187 del 21.06.2019;
  4. di comunicare l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, d.lgs. 152/06, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate legittime nonché alla rivalutazione dei CER ammessi alle operazioni di trattamento fisico-chimico di immobilizzazione/solidificazione e di stabilizzazione [D9];
  5. entro 60 giorni la Ditta può fornire un eventuale aggiornamento dei gruppi di miscelazione trasmessi con nota acquisita con prot. n.501612/2020 e delle informazioni di cui al §4.2 della DGRV n. 119/2018;
  6. di stabilire che successivamente sarà data formale comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame dell’AIA, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell’avvio del procedimento di riesame tutta la documentazione sarà pubblicata, unitamente all’annuncio di cui all’art. 29-quater comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto – Area Ambiente e Territorio;
  7. di stabilire che, nelle more della conclusione del procedimento di cui sopra e in attesa dell’esito dell’eventuale giudizio di appello contro le sentenze sopra citate, la Ditta è autorizzata a proseguire le operazioni di miscelazione come previsto PAUR di cui al DDATST n. 82 del 20.12.2019 e s.m.i.;
  8. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Dal Maso Group s.r.l., al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPA Direzione Generale e ARPAV Dipartimento di Vicenza;
  9. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
  10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Masia

Torna indietro