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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 335 del 24 maggio 2021
Presa d'atto dello schema del bando di gara per l'assegnazione della concessione di acqua termale, denominata "TERME MENEGOLLI" in comune di Abano Terme (PD), predisposto dal Giudice delegato a seguito del fallimento del concessionario. L.R. 40/1989.
Con il presente provvedimento si prende atto dello schema del bando per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua termale denominata “TERME MENEGOLLI” in comune di Abano Terme (PD), rientrata nel patrimonio indisponibile della Regione a seguito della decadenza dichiarata con D.D.R. n. 441 del 04/12/2017 per intervenuto fallimento del concessionario.
Il Direttore
VISTO il DM 15/01/1932 con il quale è stata rilasciata la concessione mineraria per la coltivazione di acqua termale, denominata “TERME MENEGOLLI” in Comune di Abano Terme (PD) alla ditta Menegolli Girolamo ed Eredi di Menegolli Giuseppe, intestata poi con DM 18/11/1954 e con DD.G.R. n. 3028 del 29/05/1990, n. 6436 del 27/11/1990, n. 2148 del 18/05/1994, n. 5625 del 10/12/1996 alla ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. S.n.c.;
VISTO il proprio decreto n. 441 del 04/12/2017 che, in applicazione dell’art. 30 e 34 della L.R. 40/1989, ha dichiarato la decadenza della ditta Hotel Terme Tullio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C. S.n.c. dalla titolarità della concessione a seguito del fallimento della società;
PRESO ATTO che per effetto del citato D.D.R. n. 379/2017 la concessione e relative pertinenze sono affidati al curatore fallimentare, quale temporaneo custode ai sensi dell’art. 30 comma 2 della L.R. n. 40/1989;
PRESO ATTO che la concessione mineraria in oggetto fornisce lo stabilimento “Hotel Terme Posta” e che occorre garantire la continuità della somministrazione di risorsa termale;
VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 che disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, con finalità di tutela e valorizzazione della risorsa nel preminente interesse generale e, in particolare, il comma 4 dell’art. 30 che assegna al Giudice delegato, con l’assistenza del curatore e di un funzionario regionale, una volta pronunciata la decadenza, il compito della formazione del bando d’asta per l’aggiudicazione della concessione a nuovo titolare;
CONSIDERATO che l’assegnazione della concessione, da disporsi in base al bando, richiede che la Regione condivida il procedimento mediante la preventiva presa d’atto del bando formato secondo le indicazioni del citato comma 4 dell’art. 30 e attraverso l’adozione del provvedimento di conferimento della concessione al soggetto individuato dal procedimento di gara;
VISTE le deliberazioni n. 994/2014 e n. 1827/2014, con le quali la Giunta Regionale ha stabilito le procedure amministrative da seguire ai fini del conferimento dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie, in coerenza con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza, che prevedono anche criteri di selezione tra i diversi candidati potenziali;
VISTA in particolare la D.G.R. n. 994/2014 che ha incaricato la Sezione Geologia e Georisorse (ora Direzione Difesa del Suolo) alla definizione delle modalità di applicazione dei criteri per la soluzione di eventuali domande in concorrenza;
VISTO il testo del bando di gara formato, in applicazione del comma 4 dell’art. 30 della L.R. 40/1989, dal Giudice delegato Dott.ssa Manuela Elburgo con l’assistenza del Curatore fallimentare e di un funzionario regionale;
CONSIDERATO che il bando risponde al precipuo interesse della procedura fallimentare di garantire la stretta ed ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell’attività termale/alberghiera mediante previsione della stipula dei contratti con i titolare dell’albergo “Hotel Terme Posta” per la somministrazione di acqua termale a prezzo calmierato e parametrato ai costi della coltivazione, determinato in base ai criteri individuati dal bando medesimo;
RILEVATO che il bando considera le criticità segnalate relativamente alla pertinenza mineraria;
RILEVATO che il bando come formulato risulta coerente con i principi della concorrenza evidenziati dalle citate DDGR n. 994/2014 e n. 1827/2014 con la costituzione di oggettivi criteri di valutazione delle offerte sulla base delle capacità tecniche di utilizzo della risorsa e di mitigazione degli impatti sull’ambiente. Inoltre non prevede la preferenza del requisito della contemporanea presentazione dell’offerta per l’acquisizione dello stabilimento ovvero di averne già intestata la titolarità, prevedendo invece di poter sfruttare la risorsa termale anche attraverso la stipula di contratto di somministrazione ad un prezzo conosciuto al momento della proposizione dell’offerta;
CONSIDERATO che il bando proposto percorre la finalità di garantire, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, la riapertura e l’operatività, nel più breve tempo possibile, della struttura alberghiera cessata a causa del fallimento, con diretto beneficio per la comunità del comune di Abano Terme, gli utenti dell’albergo, il turismo termale della zona e i livelli occupazionali e l’indotto che direttamente ne potranno derivare;
RITENUTO pertanto di prendere atto dello schema del bando come riportato nell’allegato A del presente decreto;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Marco Puiatti
(seguono allegati)
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