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Bur n. 74 del 04 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 373 del 26 aprile 2021

Modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 dell'11 settembre 2012 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1079/2013. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) ed annesso impianto di inertizzazione. Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica, su istanza di parte, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'installazione di cui trattasi ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio e gestita dalla Ditta INERTECO S.r.l.

Il Direttore

RICHIAMATA l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), rilasciata alla Ditta Inerteco S.r.l. con decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii.

VISTO il progetto di adeguamento tecnologico della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 1079 del 28.06.2013 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede la realizzazione di un impianto di inertizzazione a servizio della discarica in parola, finalizzato al trattamento di rifiuti solidi, o fangosi palabili, a prevalente matrice inorganica, da effettuarsi prima del definitivo collocamento degli stessi nella medesima discarica.

VISTO il progetto di ampliamento sommitale della discarica di cui trattasi approvato con DGR n. 175 del 23.02.2016 sulla base del parere favorevole della Commissione regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

CONSIDERATO che con la DGRV n. 175/2016 è stato contestualmente approvato il progetto di bonifica dell’area contaminata di Cava “Bastiello” in Comune di Isola Rizza.

PRESO ATTO che, con le succitate DDGR n. 1079/2013 e n. 175/2016, è stata altresì rilasciata, relativamente agli interventi previsti dai progetti approvati e nel rispetto delle prescrizioni e modalità ivi contenute, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte II, titolo III-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che con nota del 01.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 217555 del 05.06.2017) la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso la relazione di fine lavori delle opere previste dal progetto dell’impianto di inertizzazione in parola e che, con successiva nota del 29.06.2017 (acquisita al prot. reg. n. 26636 del 05.07.2017), ha comunicato l’avvio dell’impianto, in esercizio provvisorio, a partire dal successivo 03.07.2017, trasmettendo contestualmente la polizza finanziaria a copertura dell’attività di gestione rifiuti autorizzata.

PRESO ATTO che con successiva nota del 28 marzo 2018 (acquisita al prot reg. n. 119960 del 29 marzo 2018) la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale dell’impianto in parola nei termini di legge previsti, come prorogati con DDR n. 110 del 28.12.2017.

VISTA la nota regionale n. 456751 del 09.11.2018 con la quale si comunicava l’avvio del riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’Autorizzazione dell’installazione nel suo complesso, costituita dalla discarica per rifiuti non pericolosi e dall’annesso impianto di inertizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • il punto 9 dell’Allegato B alla DGRV n. 1079/2013 prevede la necessità di emanare un nuovo provvedimento regionale relativamente all’esercizio ordinario dell’impianto di inertizzazione nella sua configurazione di progetto.
  • con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
  • tra le attività cui si riferiscono le BAT in questione sono ricomprese anche quelle di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII del D. Lgs. n. 152/2006 effettuate nell’impianto di inertizzazione di cui trattasi; pertanto, ai sensi dell’art. 29 – octies, co. 3 del D. Lgs. n. 152/2006, è necessario disporre il riesame dell’autorizzazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle conclusioni sulle BAT.
  • con DGRV n. 175 del 23.02.2016 è stato approvato un ampliamento sommitale della discarica e, successivamente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica, sono intervenute diverse modifiche della medesima autorizzazione sia a seguito di istanze di parte sia a seguito degli esiti delle ispezioni degli organi di controllo.

PRESO ATTO che con sentenza n. 1423 del 10.01.2019, pubblicata in data 01.03.2019, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso in appello di cui al R.G. n. 359/2018 promosso dai Comuni di San Giovanni Lupatoto, Oppeano e Bovolone – ha annullato i provvedimenti impugnati, tra cui la DGRV n. 175 del 23.02.2016.

VISTA la nota del 07.03.2019, acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 94277, con la quale il Gestore, per il tramite del proprio legale, ha comunicato di aver, a far data dal 02.03, cautelativamente interrotto ogni attività e sospeso l’accettazione di tutti i rifiuti in ingresso compresi quelli destinati al preventivo trattamento di inertizzazione.

VISTA la nota del 06.03.2019 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 93127), con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha segnalato, fatta salva ogni ulteriore diversa valutazione, l’impossibilità di adempiere alla produzione documentale richiesta nell’ambito del procedimento di riesame comunicato con la succitata nota regionale n. 456751 del 09.11.2018 per i fatti sopravvenuti conseguenti alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

VISTI gli esiti dell’incontro di coordinamento del 13 marzo 2019, indetto - anche alla luce delle richieste formulate dal Gestore e dai Comuni interessati (Comune di Zevio e Comune di Isola Rizza) - per un primo esame delle problematiche sorte in conseguenza della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato; esiti trasmessi a tutti i soggetti convocati con nota n. 129008 del 01.04.2019.

PRESO ATTO che, anche alla luce degli esiti del suddetto incontro, la Ditta Inerteco ha provveduto a trasmettere a tutti gli Enti interessati – con nota del proprio legale datata 02.04.2019 ed acquisita al prot. reg. n. 134316 del 03.04.2019 - la documentazione tecnica afferente le proposte di misure provvisorie di messa in sicurezza del sito di Cava Bastiello in Comune di Isola Rizza, nonché della discarica di cui trattasi.

DATO ATTO che, per la valutazione ed eventuale approvazione di entrambe le proposte di cui sopra, è stata indetta dall’Amministrazione regionale – con nota n. 144466 del 10 aprile 2019 - apposita Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea e modalità sincrona, svoltasi in due differenti sedute nelle date del 15 aprile e del 03 maggio 2019.

VISTI gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra, i cui verbali sono stati trasmessi con note regionali n. 166442 del 29.04.2019 e n. 187138 del 14.05.2019.

VISTO il decreto regionale n. 131 del 15.05.2019 con il quale è stata – tra l’altro - adottata, relativamente alle misure di messa in sicurezza provvisorie della discarica, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta con nota regionale n. 144466 del 10 aprile 2019.

PRESO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza alle prescrizioni della succitata Conferenza di Servizi e fatte proprie dal decreto regionale di cui sopra, ha trasmesso – con nota del 2 luglio 2019 (acquisita al prot. reg. n. 290429) un complessivo progetto di sistemazione finale della discarica con contestuale istanza di rinnovazione del procedimento ai sensi e per gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019.

CONSIDERATO che la Ditta Inerteco S.r.l. ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 500209 in data 19/11/2019, relativamente alla richiesta di modifica della prescrizione n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1079/2013, la quale prevedeva che l’impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

CONSIDERATO che la richiesta di modifica di cui sopra è stata avanzata “per il periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di “rinnovazione” richiesto con l’istanza presentata presso la Regione del Veneto in data 02/07/2019”.

PRESO ATTO che con DDR n. 303 del 23.03.2020, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 26.01.2020, l’istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

CONSIDERATO che, con successiva nota del 31.03.2020, acquisita al prot. reg. n. 142384 del 02.04.2020, la Ditta Inerteco S.r.l. ha formulato formale istanza – ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della modifica dell’Autorizzazione nel senso già precisato nell’istanza di verifica di assoggettabilità.

DATO ATTO che con successivo DDR n. 462 del 06.05.2020 si è preso atto della modifica non sostanziale di cui all’istanza di cui sopra, provvedendo conseguentemente all’aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione rilasciati per la discarica e per l’annesso impianto di inertizzazione.

PRESO ATTO che il succitato DDR n. 462/2020, basandosi sul fatto che - fatto salvo il periodo transitorio per il quale era stata avanzata la richiesta di modifica non sostanziale - l’impianto di inertizzazione e la discarica costituiscono parti tecnicamente connesse di un’unica installazione IPPC, prevedeva:

  • di subordinare la riattivazione dell’impianto di inertizzazione alle condizioni del medesimo provvedimento alla completa regolarizzazione della posizione della Ditta Inerteco S.r.l. in materia di garanzie finanziarie rispetto a tutte le attività di gestione rifiuti in essere presso l’installazione ed, in particolare, alla formale accettazione da parte della Provincia di Verona delle polizze ancora mancanti relative al lotto 6 della discarica, da presentarsi ai sensi di quanto comunicato nella succitata nota regionale n. 177476 del 04.05.2020;
  • di prescrivere alla Ditta Inerteco S.r.l. di integrare il progetto allegato all’istanza del 02.07.2019 con tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione dell’intera installazione (discarica + impianto di inertizzazione), ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché con l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che la Ditta Inerteco S.r.l. ha presentato apposita istanza di verifica di assoggettabilità, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo n. 549260 in data 24/12/2020, relativamente al progetto denominato “Sostituzione dell'impianto mobile con impianto fisso come da prescrizione n. 9, allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, con contestuale modifica alla prescrizione autorizzativa n. 11, allegato B alla D.G.R. 1079/2013 per esercizio conto terzi in via definitiva”.

RILEVATO che le attività effettuate nell’installazione di cui trattasi rientrano tra quelle di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte 2 del D.Lgs. 152/2006, rispetto alle quali il proponente ne ha verificato l’ottemperanza alle BAT di settore (Decisione di esecuzione 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018) così come dettagliato nell’Allegato 01 della Relazione tecnica descrittiva.

PRESO ATTO che con DDR n. 179 del 22.03.2021, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 10.03.2021, l’istanza di cui sopra è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A. alle condizioni previste nello scenario di progetto esaminato nello SPA, (cioè “a discarica completa e in fase di copertura definitiva in cui l’inertizzatore lavora solo in conto terzi”), e nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse del medesimo decreto.

RILEVATO che, nelle premesse del succitato decreto n. 179/2021, è stato altresì evidenziato che la verifica dell’ottemperanza alle nuove BAT di settore esula dall’ambito di valutazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8 L.R. n. 4/2016, con la conseguenza che detta verifica dovrà essere pertanto necessariamente valutata nell’ambito di apposito e separato procedimento di riesame.

CONSIDERATO che, con successiva nota del 29.03.2021, acquisita al prot. reg. n. 141330 del 29.03.2021, la Ditta Inerteco S.r.l. ha formulato formale istanza – ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della modifica della DGRV n. 1079/2013 “al fine di permettere il conferimento dei rifiuti in uscita dall’impianto di inertizzazione presso impianti anche diversi dalla adiacente discarica di Inerteco S.r.l.

DATO ATTO che, alla succitata istanza del 29.03.2021, la Ditta Inerteco S.r.l. ha allegato copia del versamento degli oneri istruttori previsti dalla DGRV n. 1021 del 29 giugno 2016, specifica per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

APPURATO che dovendosi escludere impatti significativi sull’ambiente, come valutato dal Comitato Regionale V.I.A., e non essendoci variazioni alle soglie AIA dell’attività autorizzata, la modifica proposta è da considerarsi a tutti gli effetti non sostanziale ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTI assorbenti gli oneri istruttori già versati dalla Ditta Inerteco S.r.l. nell’ambito della sopra richiamata procedura di verifica di assoggettabilità rispetto a quelli previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto in particolare che le valutazioni di carattere tecnico e ambientale sulla richiesta in parola sono state di fatto già compiutamente effettuate nell’ambito della medesima procedura di cui sopra.

DATO ATTO che, nello scenario di progetto di cui all’istanza di verifica di assoggettabilità, l’impianto di inertizzazione costituirà impianto autonomo rispetto all’adiacente discarica, svincolando il gestore – limitatamente al medesimo scenario di progetto - dall’obbligo di regolarizzazione delle garanzie finanziarie della discarica ai fini dell’esercizio dell’impianto di inertizzazione, così come era invece richiesto dal DDR n. 462 del 06.05.2020.

DATO ATTO che la Ditta Inerteco S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto dal DDR n. 462 del 06.05.2020, ha provveduto ad integrare l’istanza del 02.07.2019 con tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione dell’intera installazione (discarica + impianto di inertizzazione), e che è attualmente in itinere il relativo procedimento amministrativo ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO di confermare che il suddetto riesame possa pertanto utilmente avvenire contestualmente al procedimento amministrativo di cui sopra.

CONSIDERATO che, come evidenziato nel succitato decreto n. 179/2021, la modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R n. 1079/2013 si è resa assentibile a seguito della variazione intervenuta sui disposti dell’art 49 del Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1175 dell'11/08/2020.

PRESO ATTO che, con l’entrata in vigore della L.R. n. 4/2016 in materia di VIA, tenuto conto delle successive delibere di attuazione, ed in particolare della DGRV n. 568 del 30.04.2018, l’adozione dei provvedimenti di VIA e dei provvedimenti autorizzativi conseguenti ai procedimenti di cui alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 è stata delegata dalla Giunta regionale ai Direttori delle strutture competenti per materia;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi di quanto sopra, il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato) o, nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato), oggi denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;

RICHIAMATA la DGRV n. 21 dell’11.01.2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, con la quale si stabilisce che, per le istanze di riferimento, fatta eccezione per il caso di cui al precedente considerato, il Direttore della Direzione Ambiente e il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, che hanno la funzione di responsabilità dei complessivi procedimenti, provvedono all'adozione dei provvedimenti autorizzativi finali di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

ACCERTATO pertanto che, nell’assetto di competenze attuali, anche le modifiche dei provvedimenti di AIA, precedentemente rilasciati dalla Giunta regionale in esito alle procedure di VIA, rientrano nelle competenze dei Direttori individuati con le succitate DDGRV n. 21/2018, n. 568/2018 e n. 421/2019;

CONFERMATA alla luce di quanto sopra, la competenza del Direttore della Direzione Ambiente a provvedere alla modifica dell’AIA di cui trattasi conseguentemente all’istanza ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 presentata dalla Ditta Inerteco S.r.l. con la succitata nota del 29.03.2021.

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 4/2016, e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.

decreta

  1. Di prendere atto della modifica non sostanziale comunicata con nota del 29.03.2021, acquisita al prot. reg. n. 141330 del 29.03.2021, dalla Ditta Inerteco S.r.l. relativamente all’impianto di inertizzazione ubicato in adiacenza alla discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla medesima società, in località Cà Bianca del Comune di Zevio.
     
  2. Di modificare, pertanto, alla luce di quanto sopra, l’AIA rilasciata relativamente all’installazione di cui trattasi, sostituendo come segue il testo della prescrizione di cui al punto 11 dell’Allegato B alla DGRV n. 1079/2013, come modificato dal DDR n. 462/2020:

I rifiuti conferibili nell’impianto di progetto ed ammessi ad una delle operazioni di smaltimento di cui al precedente punto 10 sono quelli individuati dai codici CER a sei cifre riportati in Allegato 1 al presente elenco, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti che, sulla base dei dati desunti dalla caratterizzazione di base fornita dal produttore e dall’analisi di omologa effettuata dal gestore, possono essere trattati nella sezione di inertizzazione ai fini del successivo smaltimento nell’adiacente discarica Ca’ Bianca. In deroga a tale disposizione, nello scenario di progetto di cui all’istanza di verifica di assoggettabilità presentata in data 24.12.2020, cioè a discarica completa e in fase di copertura definitiva in cui l’inertizzatore lavora solo in conto terzi, i rifiuti in uscita dall’impianto di inertizzazione potranno essere avviati ad altre discariche autorizzate. Tale condizione potrà essere attuata, anche nel periodo temporale necessario per la conclusione del procedimento di “rinnovazione” avviato con l’istanza presentata presso la Regione del Veneto in data 02/07/2019, successivamente integrata, subordinatamente al rispetto di quanto prescritto anche in merito alla regolarizzazione della posizione del gestore in materia di garanzie finanziarie rispetto all’installazione complessivamente intesa (discarica + inertizzatore)”.

  1. Di richiamare il gestore al rispetto delle condizioni ambientali individuate nel decreto n. 179 del 22.03.2021, con il quale l’istanza in parola è stata ritenuta da non assoggettare alla procedura di V.I.A., che di seguito si riportano:

 

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

In merito alla polverosità diffusa interna al capannone in fase di movimentazione rifiuti, il proponente metta in atto gli interventi
che ritiene necessario, al fine di realizzare un abbattimento puntuale nelle polveri generate in fase di movimentazione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con l'impianto fisso).

Soggetto verificatore

Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

     

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

Per ovviare alla possibile dispersione delle poveri dei silos in fase di carico, il proponente provveda
alla captazione di tali emissioni diffuse e un loro adeguato trattamento.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con l'impianto fisso).

Soggetto verificatore

Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

     

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008
(disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e
in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma alle conclusioni della valutazione di impatto acustico
presentata e valutando anche l’impatto acustico presso il recettore Catullo Lab.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto
un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto nello scenario di progetto.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 
  1. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 67 dell’11.09.2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014, n. 64/2014, n. 14 del 29.02.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 50 del 31.05.2017, n. 88 del 06.12.2017 e n. 131 del 15.05.2019, nella DGR n. 1079 del 28.06.2013, come modificata dai successivi decreti regionali n. 24 del 30.03.2016, n. 20 del 27.09.2016, n. 30 del 18.11.2016, n. 110 del 28.12.2017, n. 131 del 15.05.2019 e n. 462 del 06.05.2020.
     
  2. Di notificare il presente provvedimento alla Ditta INERTECO S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 – 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento Provinciale Verona ed all’ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Dipartimento regionale rischi tecnologici e fisici.
     
  3. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
     
  4. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luigi Masia

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