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Bur n. 59 del 04 maggio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 11 del 29 aprile 2021

Parziale riapertura dei termini inerenti ai Decreti regionali n. 5 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - ANNO 2021, n. 6 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale 2° semestre 2020, n. 7 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria ANNO 2021 e n. 8 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta ANNO 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla parziale riapertura dei termini delle pubblicazioni in oggetto, sulla base delle indicazioni di SISAC svolti in merito all’interpretazione degli art. 34 comma 5, 63 comma 3 e 92 comma 6 dell’ACN della Medicina generale vigente e dell’art. 33, comma 5 dell’ACN della Pediatria di libera scelta vigente.

Il Direttore

VISTI i decreti del Direttore dell’UO Cure primarie e strutture socio sanitarie territoriali:

  • n. 5 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - ANNO 2021,
  • n. 6 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale – 2° semestre 2020,
  • n. 7 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria – ANNO 2021,
  • n. 8 del 26/3/2021 relativo alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Pediatria di Libera Scelta – ANNO 2021;

PRESO ATTO CHE alla luce delle indicazioni SISAC pervenute (nota prot. n. 404 del 21/04/2021), agli atti dei competenti uffici regionali:

  • nell’art. 34 comma 5 lettera c) per l’Assistenza primaria e nell’art. 63 comma 3 lettera c) per la Continuità assistenziale, rientrano tutti i medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 2021, (quindi diploma conseguito post 31/01/2020) e fino alla domanda di assegnazione degli incarichi (art. 34 comma 4 e art. 63 comma 2 dell’ACN della medicina generale vigente), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda,
  • nell’art. 92 comma 6 lettera c) per l’Emergenza sanitaria territoriale rientrano tutti i medici che, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida 2020, (quindi diploma conseguito post 31/01/2019) e fino alla domanda di assegnazione degli incarichi (art. 92 comma 4), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda;

APPURATO IN PARTICOLARE CHE, come precisato da SISAC, “L’elaborazione della graduatoria regionale è finalizzata all’attribuzione degli incarichi sulla copertura delle zone carenti da pubblicare nell’anno di validità della graduatoria stessa (ndr l’anno successivo a quello di presentazione della domanda di inclusione) essendovi una corrispondenza biunivoca tra graduatoria e incarichi…I medici di cui alla lettera c) sono, dunque e senza alcun dubbio, coloro che per qualsiasi motivo (ritardi nel conseguimento del titolo, annualità successiva, ecc.) abbiano acquisito il titolo oltre il termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso (31 gennaio dell’anno precedente) e fino alla domanda di assegnazione degli incarichi (art. 34, comma 4 …)”;

RITENUTO che tali considerazioni valgono anche per la Pediatria di libera scelta e che, quindi, nella fattispecie di cui all’art. 33, comma 5 lettera d) rientrano tutti i pediatri che hanno conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30/01/1998 e smi successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso, 2021 (post 31/01/2020) e fino alla domanda di assegnazione degli incarichi (art. 33 comma 4 dell’ACN della Pediatria di libera scelta vigente), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda;

RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle carenze di Assistenza Primaria, Continuità assistenziale, Emergenza sanitaria territoriale e Pediatria di Libera Scelta è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta – la quale, pertanto, provvede all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’ACN per la Medicina Generale e all’ACN per la Pediatria di Libera Scelta vigenti per conto di tutte le Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico);

PRESO ATTO CHE la piattaforma informatizzata predisposta da Azienda Zero deve essere conseguentemente modificata e i termini di proposizione delle domande riaperti in modo da consentire di presentare la domanda di assegnazione delle carenze/degli incarichi di:

  • Assistenza primaria e Continuità assistenziale: ai medici che alla data di presentazione della domanda di assegnazione carenze/incarichi (art. 34, comma 4 e art. 63 comma 2) risultano essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito dall’1 gennaio 2021 al 19/04/2021 (termine di scadenza di cui ai Decreti n. 5 e 7 del 26/03/2021), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;
  • Emergenza sanitaria territoriale: ai medici che, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, alla data di presentazione della domanda di assegnazione incarichi (art. 92, comma 4) risultano essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito nell’anno 2020), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;
  • Pediatria di libera scelta: ai pediatri che alla data di presentazione della domanda di assegnazione incarichi (art. 33, comma 4) risultano essere in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30/01/1998 e smi conseguito dall’1 gennaio 2021 al 19/04/2021 (termine di scadenza di cui al Decreto n. 6 del 26/03/2021), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale n. 23 del 11.3.2021 ad oggetto “Regolamento regionale 31.05.2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi del Direttore dell’Unità Organizzativa "Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie" e del Direttore dell’Unità Organizzativa “Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali” afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA” con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA;

decreta

  1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  1. di riaprire parzialmente i termini indicati con i Decreti del Direttore dell’UO Cure primarie e strutture socio sanitarie territoriali n. 5, 6,7 e 8 del 26/3/2021 in modo da consentire di presentare la domanda di assegnazione delle carenze/degli incarichi di:
  2. Assistenza primaria e Continuità assistenziale: ai medici che alla data di presentazione della domanda di assegnazione carenze/incarichi (art. 34, comma 4 e art. 63 comma 2) risultano essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito dall’1 gennaio 2021 al 19/04/2021 (termine di scadenza di cui ai Decreti n. 5 e 7 del 26/03/2021), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;
  3. Emergenza sanitaria territoriale: ai medici che, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale, alla data di presentazione della domanda di assegnazione incarichi (art. 92, comma 4) risultano essere in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito nell’anno 2020), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;
  4. Pediatria di libera scelta: ai pediatri che alla data di presentazione della domanda di assegnazione incarichi (art. 33, comma 4) risultano essere in possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30/01/1998 e smi conseguito dall’1 gennaio 2021 al 19/04/2021 (termine di scadenza di cui al Decreto n. 6 del 26/03/2021), autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda stessa;
  1. di stabilire che i medici e i pediatri indicati al punto precedente potranno presentare la domanda entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR con le modalità descritte nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  1. di stabilire che i candidati che hanno, comunque, già presentato la domanda tramite la procedura informatizzata di Azienda Zero nonostante si siano diplomati/specializzati nel periodo tra il 01.01.2021 e il 19.04.2021 non devono ripresentare la stessa; la loro domanda, pertanto, rimarrà cristallizzata alla scadenza del 19.04.2021;
  1. di rinviare ai decreti sopra citati per tutti gli ulteriori aspetti per quanto compatibili con il presente atto, confermando in particolare i rispettivi Allegati A) relativamente all’elenco delle zone carenti di Assistenza primaria e di Pediatria di libera scelta e degli incarichi vacanti di Continuità assistenziale e di Emergenza sanitaria territoriale;
  1. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA – Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero - ai fini delle modifiche tecniche della piattaforma informatica e per le attività conseguenti di competenza - nonché alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;
  1. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare urgentemente il presente decreto nel BUR in forma integrale.

Maria Cristina Ghiotto

(seguono allegati)

11_Allegato_DDR_11_29-04-2021_447090.pdf

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