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Bur n. 52 del 20 aprile 2021


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 237 del 02 aprile 2021

Procedura per l'affidamento diretto, tramite procedura negoziata ex dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di gestione Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale, autorizzato con DGR 338 del 26/03/2019. Codice Identificativo Gara Z4F310715F. Approvazione progetto ed affidamento del servizio.

Note per la trasparenza

In esecuzione della DGR n. 338 del 23 marzo 2021, con il presente provvedimento viene approvato il Progetto ed affidato il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014
DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015
DDR n. 255 del 24 giugno 2016
DGR n. 295 del 13 marzo 2018
DDR n. 345 del 17 aprile 2018
Nota prot. n. 321198 del 1° agosto 2018
DDR n. 722 del 31 agosto 2018
DGR n. 339 del 26 marzo 2019;
DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020;
DGR n. 338 del 23 marzo 2021;
Progetto del servizio datato 26 marzo 2021 a firma della P.O dell'Ufficio Gestione Crisi aziendali e Incentivi per l'Occupazione.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 23 marzo 2021 si autorizzava l’acquisizione del servizio di gestione Fondo di garanzia per l’anticipazione dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell’orario contrattuale, per il periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2023, per un importo massimo di euro 20.611,30 + IVA di legge, attualmente al 22%;

PRESO ATTO CHE:

  • Il 29 dicembre 2020, con DDR n. 1003, è stato differito al 31 marzo 2021 il termine di esecuzione del contratto di gestione del Fondo per in essere con Veneto Sviluppo, senza ulteriori costi, per permettere lo svolgimento della procedura negoziata disposta con DGR n. 1784/2020, che prevedeva una prima fase in cui le imprese interessate avrebbero dovuto inviare una manifestazione di interesse.
  • A seguito della pubblicazione dell’avviso nella Sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” del sito internet della Regione del Veneto dal 26 febbraio 2021 al 8 marzo 2021, tuttavia, nessuna manifestazione di interesse è pervenuta.
  • Stante l’impossibilità di gestire il medesimo con professionalità specifiche interne e preso atto della mancanza di interesse da parte di soggetti qualificati ai sensi della DGR n. 1784/2021, si rende necessario garantire la gestione del Fondo fino al 31 dicembre 2023.

TENUTO CONTO che l’importo massimo autorizzato delle obbligazioni di spesa relative all’appalto è pertanto pari ad euro 25.145,79, comprensivo dell’importo contrattuale e dell’IVA di legge;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 23 marzo 2021 ha individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Lavoro Dott. Alessandro Agostinetti, incaricandolo della cura di ogni adempimento necessario; 

DATO ATTO che il servizio in questione non fa riferimento a servizi per i quali siano presenti convenzioni Mepa o Consip attive (di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488) e non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015;

RICHIAMATO, tuttavia, il diritto dell’amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

DATO ATTO che l’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che l’obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale e che pertanto i relativi costi debbono ritenersi pari a zero;

RITENUTO necessario dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 23 marzo 2021 e verificata la regolarità tecnico – amministrativa del progetto redatto in data 26/03/21, a firma della P.O. Gestione Crisi aziendali e Incentivi alla Rioccupazione, contenente la documentazione prevista dall’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, compreso lo Schema di contratto d’appalto (All. “A”);

PRESO ATTO

  • della mancanza di interesse da parte di soggetti qualificati ai sensi della DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020;
  • che dall’attivazione della misura nel maggio 2015 al mese di ottobre 2020, sono state lavorate 354 pratiche, relative ad altrettanti lavoratori;
  • che il ricorso nell’ultimo triennio è stato limitato (42 pratiche, di cui 31 dal 1° gennaio 2020), motivo che ha portato la Giunta, trattandosi di una misura comunque necessaria - soprattutto in questo periodo di incertezze in odine all’andamento del mercato del lavoro - a prorogare la Convenzione con gli Istituti di credito fino al 31 dicembre 2023, ma confermando la scelta, già effettuata nel 2019, di procedere all’affidamento del servizio di gestione del Fondo con un contratto a misura anziché a corpo;

CONSIDERATO, inoltre, che il requisito della qualifica di intermediario finanziario vigilato, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), era stato inserito per garantire la gestione del Fondo regionale da parte di un soggetto affidabile, qualificato e sottoposto agli opportuni controlli delle autorità preposte;

  • che Veneto Sviluppo s.p.a. è una società partecipata dalla Regione del Veneto per il 51% e per il 49% restante da Istituti di credito di primaria importanza, fatto che garantisce un consolidato livello di professionalità e competenze in ambito di gestione degli strumenti finanziari e, dall’altro, l’esistenza di un controllo stringente da parte della Regione del Veneto sull’attività svolta;

PRESO ATTO CHE:

  • Veneto Sviluppo s.p.a. ha espletato nel periodo precedente lo stesso servizio, perché unico soggetto disponibile, eseguendo quanto richiesto a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
  • la medesima società vanta una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative, presenta adeguate caratteristiche di professionalità, organizzazione e competenze interne e tenuto conto che la medesima è stata iscritta fino al 2017 all’albo degli intermediari finanziari vigilati di cui all’art. 106 del TUB;
  • non vi sono allo stato elementi che evidenzino la possibilità concreta di individuare un diverso soggetto qualificato interessato all’affidamento del servizio, non risultando possibile applicare il principio di rotazione;
  • trattandosi di contratto a misura, saranno pagate esclusivamente le prestazioni effettuate.

RITENUTO di approvare il suddetto progetto e di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto per il periodo corrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l’importo massimo della spesa complessiva autorizzata ammonta ad euro 25.145,79 (IVA inclusa), alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101315 del bilancio 2020 “Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione (artt. 31, 27 L.R. n. 3 del 13 marzo 2009)” che saranno imputati con specifico atto del Direttore della Direzione Lavoro al capitolo 102304 “Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali – Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)”;

Vista la L. 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;

Visto il DDR n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;

Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;

Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Vista la Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016;

Vista la DGR n. 295 del 13 marzo 2018;

Vista la DGR n. 339 del 26 marzo 2019;

Vista la DGR n. 1784 del 22 dicembre 2020;

Visto il DDR della Direzione lavoro n. 127 del 25 febbraio 2021;

Vista la DGR n. 338 del 23 marzo 2021;

Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021

Visto l’art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

Visto il progetto in data 26/03/2021, a firma della P.O. dell’Ufficio Gestione Crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione, “Progetto del servizio di gestione del Fondo di Garanzia per l’anticipazione dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori”;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  1. di approvare il progetto, contenente anche lo schema di contratto, redatto in data 26/03/2021 a firma della P.O. dell’Ufficio Gestione Crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione, “Progetto del servizio di gestione del Fondo di Garanzia per l’anticipazione dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori” (All. A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dare esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 338/2021 e pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.a., dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2023, il servizio di gestione Fondo di garanzia per l’anticipazione dell’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell’orario contrattuale, per un importo massimo di euro 20.611,30, più IVA di legge, attualmente al 22%;
  1. di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinare i costi della sicurezza per i rischi da interferenze;
  1. di dare atto dell’inesistenza di Convenzioni Consip e Mepa attive per il servizio da affidare;
  1. di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di affidamento del servizio di gestione del Fondo, previa formale comunicazione a Veneto Sviluppo s.p.a., con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni da eseguire, nel caso in cui, tenuto conto anche delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della medesima Legge n. 488/1999;
  1.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alessandro Agostinetti

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