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Bur n. 30 del 26 febbraio 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 50 del 12 febbraio 2021

VERITAS S.p.A. Depuratore di Eraclea. Comune di localizzazione: Eraclea (VE). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016, DGR n. 1979/2016) Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Eraclea (VE), presentata dalla società VERITAS S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla Ditta VERITAS S.p.A. (P.IVA./C.F 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 489, CAP 30135, e acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con PEC del 05/03/2018 prot. 83906;

VISTA la nota prot. n. 108280 del 21/03/2018 con la quale la U.O. VIA ha provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione ubicato in Comune di Eraclea (VE), per il quale la società A.S.I. S.p.A. è stata autorizzata, con Determinazione della Provincia di Venezia n. 607/2015 del 25/02/2015, all’esercizio per una potenzialità massima di 32.000 A.E. e allo scarico nel fossato che confluisce nel Canale Primo, fino al 06/03/2019;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con Determinazione n. 4515/2017 ha autorizzato il trasferimento, in seguito a fusione per incorporazione, della titolarità del provvedimento n. 607/2015 del 13/01/2015 alla ditta VERITAS S.p.A.;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che la società VERITAS S.p.A. in data 05/03/2018 ha presentato alla Città Metropolitana di Venezia domanda di rinnovo per l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento acque reflue urbane di Eraclea ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, le cui determinazioni risultano sospese fino alla conclusione del procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii non risultano pervenute osservazioni relativamente al procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che gli uffici regionali in data 13/05/2019 hanno effettuato un sopralluogo presso l’impianto interessato unitamente agli enti territoriali interessati;

VISTA la PEC del 20/05/2019 acquisita prot. n. 196449, con la quale il proponente a seguito del sopralluogo del 13/05/2019 ha trasmesso la relazione tecnica di impatto acustico (datata giugno 2016), e la successiva PEC del 11/10/2019, acquisita al prot. n. 450173 del 18/10/2019, con la quale il proponente comunicava il consenso alla diffusione e pubblicazione di detta documentazione e ulteriori chiarimenti relativi all’anomalo funzionamento idraulico di alcuni pozzetti rilevati durante il sopralluogo del 13/05/2019;

VISTA la nota di chiarimenti di cui alla PEC acquisita al prot. regionale n. 38917 del 28/01/2021;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente e che non risultano previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
     
  • che l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato con Determinazione della Provincia di Venezia n. 607/2015 del 25/02/2015, all’esercizio per una potenzialità massima di 32.000 A.E. e allo scarico nel fossato che confluisce nel Canale Primo, fino al 06/03/2019;
     
  • la società VERITAS S.p.A. in data 05/03/2018 ha presentato alla Città Metropolitana di Venezia domanda di rinnovo per l’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento acque reflue urbane di Eraclea ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, le cui determinazioni risultano sospese fino alla conclusione del procedimento in oggetto;
     
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • in relazione all’aspetto del rumore il proponente ha presentato i risultati dell’indagine fonometrica del 07/06/2016 che ha evidenziato il mancato rispetto del limite di emissione ed immissione sonora a confine della proprietà in talune posizioni di misura mentre ha verificato il rispetto del criterio differenziale entro i fabbricati potenzialmente disturbati valutati a finestre aperte;
     
  • a seguito dei risultati di detta indagine fonometrica il proponente, al fine di mitigare l’impatto rilevato ha effettuato interventi di sostituzione dei compressori di insufflazione aria nelle vasche di ossidazione collocandoli all’interno di cabine opportunamente insonorizzate
     
  • a seguito di questi interventi non è stata effettuata una nuova indagine fonometrica, che il proponente riferisce verrà programmata nel piano triennale di investimento al fine di comprovare le migliorie apportate al clima acustico;
     
  • si ritiene di accogliere la proposta formulata quale verifica dell’efficacia di una misura di mitigazione già adottata dal proponente e di porla come condizione ambientale al provvedimento;
     
  • allo stato attuale, non si sono registrate criticità o lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto, ma, valutata la vicinanza di ricettori sensibili, si è ritenuto ai fini precauzionali proporre delle condizioni ambientali al fine di tutelarne un loro possibile futuro interessamento;
     
  • dall’analisi degli impatti non si rileva la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle proposte dal proponente;

CONSIDERATO che durante il sopralluogo del 13/05/2019 è stata rilevata una anomalia di funzionamento idraulica dell’impianto e che il proponente con nota prot. n. 450173 del 18/10/2019 ha relazionato sull’accaduto facendo presente che “[…] L’anomalia è da imputare ad un non corretto deflusso delle acque in eccesso dallo sfioro presente nel pozzetto di ingresso impianto e la cui attivazione è prevista in occasione di portate superiori a 3 Qm, come previsto dal vigente PTA. Lo sfioro suddetto scarica in un fosso di proprietà comunale che colletta le acque nel Canale Primo. La mancata manutenzione ordinaria del fossato ha comportato un suo progressivo intasamento, con conseguente incapacità dell’acqua di sfioro di defluire in maniera adeguata. Allo scopo di ovviare a tale situazione, Veritas ha preso contatti con gli uffici Comunali per programmare la pulizia del fosso e ripristinarne il corretto funzionamento idraulico”;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. regionale n. 38917 del 28/01/2021 il proponente ha comunicato che nel mese di novembre 2019 è stata eseguita la pulizia del fosso di proprietà comunale ripristinando la funzionalità dello sfioro;

RITENUTO che per evitare il ripresentarsi delle problematiche emerse il gestore debba farsi parte attiva verso il Comune di Eraclea, in qualità di proprietario del fossato nel quale recapita l’impianto di depurazione, affinché ne sia mantenuta l’officiosità idraulica e sia garantito il regolare deflusso idrico e il normale funzionamento dello sfioro;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 01/02/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che non sono prevedibili impatti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000 dovuti all’intervento;

RITENUTO che non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia per una potenzialità di targa pari a 32.000 A.E, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali

 

CONDIZIONI AMBIENTALI

CONDIZIONE n.1)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro a detta Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Eraclea e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

CONDIZIONE n.2)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Al fine di comprovare le migliorie al clima acustico conseguenti alle sostituzioni impiantistiche relative al sistema di ossigenazione, entro 3 mesi dal rilascio dell-autorizzazione sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Eraclea, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Eraclea, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

CONDIZIONE n.3)

 

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro a detta Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Eraclea, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Eraclea, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia

Soggetto verificatore

Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 01/02/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza ai fini del rinnovo dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Venezia, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Veritas S.p.a. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489 – CAP 30135 – PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Eraclea, alla Direzione Generale ARPAV, alla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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