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Bur n. 174 del 20 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 917 del 03 novembre 2020

Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Isonzo 25 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL). Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 e s.m.i. Punto 1.1 dell'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006. Modifica temporanea dei tempi di funzionamento caldaia Tosi per il 2020.

Note per la trasparenza

Modifica dei tempi massimi di utilizzo della caldaia di riserva per il 2020, in un impianto di combustione con potenza termica di oltre 50 MW.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza della ditta Reno De Medici SpA pervenuta con protocolli nn. 448818 e 448834 del 22.10.2020.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Reno De Medici SpA, relativa all’impianto ubicato in località Campo a Santa Giustina (BL), per l’attività individuata al punto 1.1 dell’Allegato VIII, Parte II del D.lgs n. 152/2006;

VISTO i successivi decreti n.25 del 17.06.2015, n.22 del 25.03.2015, n.19 del 27.09.2016, n.23 del 10.04.2018 con cui è stato integrato e modificato il DDRDA n.31 del 01.04.2014;

VISTO che, in base ai decreti succitati, il Gestore è autorizzato a esercire la caldaia di riserva Tosi per 45 giorni all’anno;

PRESO ATTO che, con nota protocollo n. 448834 del 22.10.2020 il Gestore ha comunicato che i lavori di smantellamento della caldaia Tosi inizieranno nel mese di dicembre e avranno una durata stimata di 90 giorni; e che a partire dal 1 gennaio 2021 la caldaia Tosi non sarà più in esercizio;

PRESO ATTO che con nota n 448818 del 22.10.2020 il Gestore ha chiesto di poter utilizzare la caldaia Tosi per ulteriori 20 giorni oltre quelli già autorizzati, motivando tale richiesta in ordine alla possibilità di dover effettuare manutenzioni straordinarie alla caldaia Macchi in modo da poterla utilizzare senza caldaia di back up fino all’installazione della nuova caldaia prevista per agosto 2021; e specificando inoltre che la caldaia Tosi ha esercito in deroga, dal 2016 ad oggi, per un numero di ore sensibilmente inferiore a quelle autorizzabili ai sensi ai sensi della’art.273 c.4;

RILEVATO che il Gestore non ha mai presentato istanza di deroga ai sensi dell’art.273 c.4;

VALUTATO che le motivazioni del gestore sono in ogni caso condivisibili, e che l’utilizzo in deroga della caldaia Tosi non risulta gravoso per l’ambiente, tanto più che si rende necessario per poter procedere all’installazione di una nuova caldaia, con minor impatto ambientale;

RITENUTO per le motivazioni espresse, di poter concedere quanto richiesto alla ditta, fermo restando che la caldaia Tosi non potrà più essere utilizzata a partire dal 1 gennaio 2021, e che le operazioni di smantellamento della stessa dovranno avvenire senza pregiudizio per l’ambiente;

decreta

  1. La caldaia di riserva Tosi è autorizzata ad esercire, per l’anno 2020, per ulteriori 20 giorni rispetto a quanto già autorizzato con il decreto n.31 del 01.04.2014 e s.m.i.
  2. La caldaia Tosi a partire dal 01.01.2021 non è autorizzata all’esercizio.
  3. I lavori di smantellamento della caldaia Tosi dovranno avvenire senza pregiudizio per l’ambiente, adottando idonei accorgimenti.
  4. Per quanto non disciplinato dal presente atto, la ditta Reno De Medici SpA è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nel decreto Direttore del Dipartimento Ambiente n. 31 del 01.04.2014 e s.m.i.;
  5. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  6. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Reno De Medici SpA, con sede legale in Via Isonzo 15 a Milano e ubicazione impianto in località Campo, a Santa Giustina (BL), al Comune di Santa Giustina, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Belluno.
  7. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  8. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Loris Tomiato

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