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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 889 del 23 ottobre 2020
ditta "Società Agricola DEF S.r.l. (ex Magnani Dario)" Riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas autorizzato con DGR 1194/2008 nel Comune di Casaleone (VR), relativa all'upgrading per la produzione di biometano per autotrazione. Modifiche non sostanziali. D.lgs n. 387/2003 - D.lgs n. 152/2006 D. Lgs 28/2011 L.R. n. 11/2001.
Autorizzazione a modifiche non sostanziali di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile relative all'upgrading per la produzione di biometano per autotrazione.
Il Direttore
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 1194 del 26.05.2008 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta “Magnani Dario” con sede legale in comune di Casaleone (VR), via S. Michele, n. 3, all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica della potenza di 1.500 kWe a servizio del proprio stabilimento;
- con decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 72 del 22.11.2011 la titolarietà dell’autorizzazione è stata volturata alla Società Agricola DEF S.r.l. con sede legale e produttiva in comune di Casaleone (VR), via S. Michele, n. 3;
- con nota prot. n. 544856 in data 22 novembre 2011 il Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera ha preso atto della richiesta della ditta Società Agricola DEF S.r.l. di modifica non sostanziale, consistente nella modifica del mix di alimentazione al biodigestore;
- con decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Tutela Atmosfera n. 112 del 18.12.2012 la ditta Società Agricola DEF S.r.l. è stata autorizzata alla riduzione della potenza elettrica da 1.500 kW a 999 kW e della potenza nominale da 4.199 kW a 2.565 kW;
- con nota in data 20.12.2013, acquisita al protocollo regionale con n. 566691 in data 31.12.2013, la ditta ha comunicato di aver introdotto alcune modifiche al layout di impianto autorizzato e ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del Comune di Casaleone datata 04.12.2013 di conformità delle varianti apportate alla disciplina urbanistica ed edilizia in essere;
- con nota in data 03.03.2017, acquisita al prot. regionale con n. 94056 del 08.03.2017, la ditta ha comunicato di aver sostituito il cogeneratore con un altro dello stesso modello per un guasto irreparabile.
VISTA l’istanza in data 02.08.2019, trasmessa dalla ditta Società Agricola DEF S.r.l., assunta al protocollo regionale con nn. 349785, 349803, 349822 e 349839 del 06.08.2019 per la “riconversione parziale dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas” e i relativi allegati;
VISTA la nota in data 30/08/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con la quale, nel dare riscontro alla richiesta della ditta DEF Srl, ha comunicato che: ”Nell’area interessata non sussistono provvedimenti di tutela archeologica né procedimenti in itinere ai sensi del D.Lgs 42/2004, né allo stato attuale delle conoscenze sono noti rinvenimenti di interesse archeologico. Si richiama in ogni caso l’obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all’art. 90 del D.Lgs 42/2004”;
VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con n. 458453 del 24/10/2019 con la quale il Comando Provinciale dei VV.F. di Verona informa di aver approvato, per quanto di propria competenza, il progetto della ditta DEF Srl;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 12448 del 13/01/2020, indirizzata al Comune di Casaleone, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, a SNAM Rete Gas S.p.A. e a Enel Distribuzione S.p.A., oltre che alla ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona stabilendo il termine per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e il termine per rendere le proprie determinazioni;
ACQUISITA la nota di ARPAV, proprio prot. n. 0012931/U del 10.02.2019, assunta al protocollo regionale al n. 69615 del 13.02.2019, con la quale l’Agenzia Regionale ha espresso parere favorevole alla richiesta di conversione parziale dell’impianto;
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta dalla ditta Società Agricola DEF S.r.l.;
VISTE l’istruttoria di cui all’Allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, gli elaborati progettuali presentati dalla ditta, le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 08/2020 del 19/10/2020 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento di cui trattasi e le prescrizioni proposte dalle Amministrazioni coinvolte nel corso del procedimento;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni, non alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente, nel qual caso l’art. 269 del citato decreto legislativo prevede che si aggiorni l’autorizzazione in atto;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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