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Bur n. 144 del 25 settembre 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 47 del 09 settembre 2020

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente all’iscrizione e/o conferma dell’iscrizione dell’Associazione Noi Padova e di alcuni Circoli affiliati, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale.

Il Direttore

Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;

Dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:

  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • definisce Enti del terzo settore i soggetti individuati nel comma 1 dell’art. 4 che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
  • stabilisce che le associazioni di promozione sociale debbano:
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgere l’attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
    • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contenere nella denominazione sociale la specifica di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
    • assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
  • dispone che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 entro il 31.10.2020 (art. 35 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);

Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del Codice il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale istituito con Legge regionale n. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;

Dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra citata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;

Richiamata la DGR n. 2652 del 10 ottobre 2001 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale e in particolare l’art. 3 dell’Allegato dove dispone che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 383/2000;

Visto l’art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;

Considerato che ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 l’automaticità dell’iscrizione nel Registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei Circoli affiliati avviene mediante certificazione del Presidente nazionale che ne attesta la conformità degli statuti ai requisiti di legge; 

Dato atto che l’iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione avviene per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;

Ritenuto pertanto, per gli effetti derivanti dall’applicazione del D.M. 471 del 14.11.2001, di aggiornare il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, mediante :

  • l’iscrizione di n. 10 Associazioni individuate nell’Allegato A, soggette alle prescrizioni dettagliate a fianco di ciascuna;
  • l’iscrizione per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, dell’Associazione denominata ANMIC, Sezione di Venezia (C.F. n. 90003780278) senza garanzia del possesso dei requisiti e soggetta alle prescrizioni indicate nell’Allegato A;

Viste le note e le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12604 del 29.12.2017, n. 20 del 27.12.2018, n. 4995 del 28.05.2019, n. 5093 del 30.05.2019, n. 13 del 31.05.2019;

Richiamato l’art. 35, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che proroga il termine per l’adeguamento degli statuti delle associazioni di promozione sociale, con la modalità semplificata, dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020;

Richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 nella parte in cui dispone che “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Ritenuto quindi di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto all’indirizzo www.regione.veneto.it/web/sociale/promozione-sociale dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;

Ricordato che con:

  • DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • DDR n. 22 del 06.04.2018 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.

Visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;

Visto il Decreto ministeriale n. 471 del 14.11.2001;

Vista la L.R. 27/2001 art. 43;

Vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;

Vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;

Visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

Attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 10 Associazioni, individuate nell’Allegato A, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  2. l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, dell’Associazione denominata ANMIC, Sezione di Venezia (C.F. n. 90003780278) senza garanzia del possesso dei requisiti e soggetta alle prescrizioni indicate nell’Allegato A;
  3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  4. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

47_Allegato_A__DDR_47_09-09-2020_428631.pdf

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