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Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 594 del 24 luglio 2020
Deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 9 luglio 2020 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Bonus occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto Indicazioni in merito all'interpretazione di alcune disposizioni contenute nel bando approvato.
Il presente provvedimento fornisce indicazioni in merito all’interpretazione di alcune disposizioni contenute nel bando approvato con DGR n. 933 del 9 luglio 2020 a valere sull’Asse I del POR FSE Veneto 2014-2020, in particolare rispetto al paragrafo 4 “Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione della domanda” e al paragrafo 5 “Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus Occupazionali”.
Il Direttore
- Premesso
- Rilevato che con proprio decreto n. 580 del 20 luglio 2020 si determina che le domande di contributo sono presentate a decorrere dal 28 luglio 2020;
- Rilevato che potrebbero evidenziarsi delle criticità in ordine alla corretta interpretazione del contenuto delle disposizioni indicate nel paragrafo 4 “Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione della domanda” ed il paragrafo 5 “Requisiti per la presentazione della domanda e la concessione dei Bonus Occupazionali” e, nello specifico, per quanto concerne:
- Dato che sono pervenute alle mail istituzionali direzione. lavoro@ regione.veneto.it e programmazione. lavoro@ regione. veneto.it numerosi quesiti inerenti i punti sopra citati e richiedenti l’interpretazione;
- Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra riportato, fornire una precisazione in merito alla sede dell’azienda, ritenendo ammissibile sia la domanda proveniente da un’azienda che ha sede legale nel territorio regionale, sia la domanda di un’azienda che ha la sede operativa nel territorio regionale e la sede legale fuori dal territorio regionale e che, pertanto, il punto 1, paragrafo 4 sia da intendersi come segue: “Le imprese, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, di qualsiasi settore di attività con sede legale o con almeno un’unità produttiva in Veneto;
- Ritenuto necessario, in relazione a quanto sopra riportato, fornire una precisazione in merito al godimento di trattamenti di integrazione salariale e che, quindi, il requisito di cui alla la lettera l, paragrafo 5 sia da intendersi come segue: “non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi (causale COVID_19) o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c) del D. Lgs 150/2015)”;
- Visti i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
- Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234
- Visto l’art. 4 c.2 del D.lgs n. 165/2001;
- Visto l’art. 18 della L.R. n. 54/2012;
- Visto l’art.5 del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante del medesimo provvedimento;
2. Di ritenere che il punto 1 del paragrafo 4 dell’Allegato B alla Dgr n. 933/2020 sia da intendersi come segue: “Le imprese, nella persona del legale rappresentante, rientranti nella definizione di Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della normativa comunitaria in vigore – Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, di qualsiasi settore di attività con sede legale o con almeno un’unità produttiva in Veneto”;
3. Di ritenere che il requisito di cui alla lettera l del paragrafo 5 dell’Allegato B alla Dgr n. 933/2020 sia da intendersi come segue: “non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c) del D. Lgs 150/2015)”
4. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
Alessandro Agostinetti
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