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Bur n. 97 del 30 giugno 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 555 del 12 giugno 2020

A.G.S.M. VERONA SPA. Revamping per "Ca del Bue" miglioramento impianto di digestione anaerobica ed impianto di selezione secco R.S.A.U. e R.S.U. Comune di localizzazione: Verona. Comuni interessati: San Martino Buon Albergo San Giovanni Lupatoto Zevio. Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato da A.G.S.M. VERONA SPA per la modifica del complesso impiantistico di trattamento rifiuti sito a Ca' del Bue a Verona.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGRV n. 1143 del 12/07/2016 della Regione del Veneto avente oggetto “AGSM Verona S.p.A. Revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona. Giudizio favorevole di V.I.A., autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 575/2013), procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004” la quale:

  • esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale facendo proprio il Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 572 del 23/12/2015 (Allegato A al provvedimento);
  • autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per il progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona, presentato dalla società AGSM Verona S.p.A. (Allegato B al provvedimento);
  • stabilisce, al punto 9, la durata del giudizio positivo di compatibilità ambientale di cinque anni dalla pubblicazione della DGRV;

CONSIDERATO che l’installazione risulta riconducibile:

  • alla tipologia progettuale di cui alla lett. n) dell’Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006”.
  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.b) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006”.
  • alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. r) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14 del D.Lgs. 152/2006)”;
  • alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:
    1) trattamento biologico;
    2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
    3) trattamento di scorie e ceneri;
    4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
    Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal proponente A.G.S.M. VERONA SPA (P.IVA. 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 a Verona (VE), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente con prot. n. 390690 del 10/09/2019, e successivamente perfezionata con nota del 04/11/2019 prot. n. 473712;

ATTESO che l’intervento proposto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale prevede “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente”:

VISTA la nota prot. n. 507663 del 25/11/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/12/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:

  • Nota del 08/01/2020 prot. n. 5012 del Comune di San Martino Buon Albergo;
  • Nota del 08/01/2020 prot. n. 6111 del Comune di Zevio;
  • Nota del 10/01/2020 prot. n. 10005 del Comune di San Giovanni Lupatoto;
  • Nota del 10/01/2020 prot. n. 10076 di Giuseppe Campagnari e Michele Bertucco;
  • Nota del 10/01/2020 prot. n. 9985 integrata con nota del 13/01/2020 prot. n. 13138 e con nota del 06/02/2020 prot. n. 58735 del Comune di Verona;
  • Nota del 13/01/2020 prot. n. 11856 della Provincia di Verona;
  • Nota del 22/01/2020 prot. n. 31392 di Legambiente Verona;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”;

VISTA la documentazione in risposta alle succitate osservazioni, trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 77404 del 18/02/2020;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • nuova configurazione delle linee 3 e 4 di selezione e cernita finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi riciclabili (plastica rigida, film plastici, carta-cartone, materiali ferrosi ecc.) mediante la realizzazione di un nuovo edificio limitrofo all'attuale fossa di scarico delle frazioni RSU e RSAU nel quale saranno realizzate le linee ex novo;
  • modifica dell'impianto di digestione anaerobica del rifiuto organico con sostituzione dell'attuale tecnologia ad umido con un sistema a secco, con reattore orizzontale (semi-dry), finalizzato alla raffinazione del biogas prodotto mediante upgrading per ottenere biometano da comprimere ed immettere in rete SNAM;

ESAMINATA tutta la documentazione presentata in allegato all’istanza;

TENUTO CONTO dei pareri e delle osservazioni pervenuti;

TENUTO CONTO della documentazione trasmessa dal proponente in risposta alle osservazioni;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che la L.R. n. 4/2016 sostituisce la L.R. n. 10/1999;

TENUTO CONTO delle valutazioni effettuate dal gruppo istruttorio e degli esiti degli approfondimenti;

CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2020 e successivamente del 25/03/2020, durante le quali il Presidente ha sospeso, su richiesta dei sindaci dei Comuni, la valutazione finale al fine di permettere una ulteriore partecipazione e ha chiesto al proponente di farsi parte attiva per illustrare ai Comuni gli interventi proposti;

VISTA la nota prot. n. 140628 del 01/04//2020 con cui il proponente dà atto degli incontri effettuati con le amministrazioni locali e i relativi tecnici comunali;

CONSIDERATE le valutazioni e le motivazioni espresse dal Gruppo Istruttorio nella seduta del giorno 06/05/2020 di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

a) l’intervento proposto non comporta una variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

b) l’installazione è situata in un’area soggetta a “Vincolo paesaggistico” ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., pertanto in sede di richiesta di modifica degli atti autorizzatori (autorizzazione integrata ambientale, permesso di costruire ecc.) il proponente dovrà acquisire anche il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

c) l’area in esame non rientra all’interno di aree naturali protette (L. 394/91) o altri ambiti naturali tutelati;

d) per quanto attiene il confronto con il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DCR n. 30/2015, con particolare riferimento all’art. 13 delle norme tecniche (Allegato A alla DCR n. 30/2015) in cui sono stabiliti precisi vincoli di insediamento per particolari tipologie di impianto, si rileva che il proponente ha effettuato un approfondimento riguardo all’applicazione dei vincoli di esclusione alla realizzazione dell’installazione e a quanto specificato dal comma 3 dell’art. 16 delle medesime norme di Piano. Il citato comma recita: “Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all’art. 13, all’entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento e l’aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati”. Facendo infatti riferimento ai chiarimenti forniti dagli Uffici regionali sull’applicazione delle norme di Piano, con nota prot. n. 23911 del 21.01.2016, si evidenzia che il complesso impiantistico di Cà del Bue era già in attività prima dell’emanazione del piano rifiuti, si applicano di conseguenza le previsioni del succitato comma 3 dell’art. 16, rilevando che la modifica progettuale proposta non comporta un aumento della potenzialità complessiva di trattamento dell’installazione, né un aumento dei rifiuti pericolosi; a proposta progettuale non è, pertanto, in contrasto con le succitate norme di piano;

e) riguardo alle disposizioni della programmazione regionale in materia di rifiuti si sottolinea inoltre che già il progetto di revaping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico dello stabilimento di Cà del Bue, approvato con DGR n. 1143 del 12.07.2016, in forza di quanto stabilito dall’art. 14, comma 6 delle norme tecniche di Piano, dava evidenza della necessità di adeguare le linee di produzione CSS ai requisiti operativi del DM n. 22 del 14.02.2013, entro il 31.12.2020. L’installazione potrà quindi mantenere dopo tale scadenza l’autorizzazione ad effettuare operazione di recupero (R3) sul rifiuto urbano indifferenziato solo qualora cessi la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la produzione di CSS-combustibile, nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato DM n. 22/2013;

f) in riferimento al Piano d’Area Quadrante Europa PAQE si evidenzia che l’articolo 49 delle N.d.A., regolamenta i “Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti” e prevede che “…[omissis]…Con riferimento alla discarica di Pescantina e all’impianto di incenerimento di Cà del Bue, riportate nella tav. n. 2, i rispettivi Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano d’area, in considerazione della rilevante incidenza degli impianti sulla qualità ambientale delle aree circostanti, indicano accorgimenti per la mimetizzazione degli stessi ed eventuali soluzioni per il riequilibrio complessivo dell’ecosistema.[omissis]; si precisa che il PAT e il PI del Comune di Verona hanno determinato il perimetro e le pertinenze del sito di Cà del Bue che non vengono modificate dal progetto in discussione, si rimanda pertanto integralmente alle valutazioni già effettuate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e riportate nella DGRV n. 1143 del 12/07/2016; si evidenzia inoltre che il succitato art. 49 del PAQE è stato ulteriormente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 17 dicembre 2019;

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

g) il proponente non richiede alcun aumento delle potenzialità di trattamento dell’installazione, nessuna variazione delle operazioni effettuate nell’installazione, nessuna modifica dei codici CER in ingresso; le modifiche proposte si sostanziano in modifiche del layout impiantistico, ammodernamento e razionalizzazione delle apparecchiature previste nelle varie sezioni dell’installazione;

h) in relazione alla sezione di trattamento anaerobico, sulla base della documentazione tecnica proposta la modifica del sistema di digestione anaerobica con reattore orizzontale a secco (semi-dry) consente un risparmio nei consumi energetici, l’aumento di biogas prodotto e minori scarti di processo, come specificato nella tabella sottostante;

 

Progetto autorizzato con DGR n. 1143 del 12/07/2016

Modifica proposta

Variazione %

Consumi energia elettrica

4.029.921

2.962.024

- 27%

Produzione di scarti a smaltimento

4.116

3.800

- 8%

Produzione biogas

4.231.196

5.512.000

+ 30%

Produzione digestato (in uscita dal digestore)

133.781

29.600

- 78%

Produzione acque di scarto (uscita fase di trattamento digestato)

116.989

10.218

- 92%

 

si ritiene pertanto non più attuale la prescrizione 17 del parere di della Commissione Regionale VIA n. 572 del 23/12/2015 riguardante le modalità gestionali del digestato prodotto;

i) in ragione delle modifiche al lay-out impiantistico si ritiene superata la prescrizione prevista al punto 10 del parere della Commissione Regionale VIA n. 572 del 23/12/2015 riguardante le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti. Ai fini dell’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale il proponente dovrà presentare un nuovo elaborato progettuale;

j) si rileva che con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 agosto 2018, sono stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, a cui l’installazione si dovrà conformare attraverso una procedura di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 17 agosto 2022. Si prescrive, pertanto, alla Ditta contestualmente alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. n. 3/2000 la presentazione dell’istanza di riesame per l’intera installazione o comunque non oltre il 17 febbraio 2022;

k) la modifica progettuale prevede la realizzazione di nuovi edifici all’interno dei quali saranno poste le lavorazioni sui rifiuti, al fine di contenere le emissioni odorigene tali ambienti dovranno essere posti in depressione, assicurando il corretto costante funzionamento e manutenzione dei sistemi di abbattimento, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla DGR n. 568 del 2005. In particolare deve essere mantenuta una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene; tali condizioni saranno oggetto di approfondimento istruttorio in sede di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precedente punto;

l) l’utilizzo della torcia dell’impianto di digestione anaerobica e upgrading del metano dovrà essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o manutenzione dell’impianto; tale condizione sarà oggetto di prescrizione in sede di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al precedente punto;

m) vista la scelta fatta dal proponente per la tecnica di upgrading del biogas, si ritiene opportuno che la Ditta, contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale della sezione di upgrading, ai sensi dell’art. 25, comma 5, della L. R. n. 3/2000, presenti un piano di monitoraggio del camino di off-gas per gli inquinanti H2S e COT; tale condizione sarà oggetto di prescrizione in sede di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

n) il progetto autorizzato con la DGRV n. 1143 del 12/07/2016 risultava già conforme alle NTA del Piano di Tutela Acque di cui alla DCR del 107/2009 relative alla gestione delle acque meteoriche; in sede di presentazione di istanza di modifica dell’AIA il proponente è tenuto a presentare la documentazione aggiornata relativa a tali aspetti;

o)  dato atto che le modifiche introdotte con l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA comportano la riclassificazione dell’impianto in attività di recupero di rifiuti a tutti gli effetti, la relativa competenza autorizzatoria è individuata, ai sensi della L.R. 4/2016, nella provincia competente per territorio;

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

p) relativamente ai possibili impatti sulla matrice atmosfera, comprensiva delle emissioni derivanti dal processo e delle componenti traffico e odori, le valutazioni e gli approfondimenti svolti dal proponente, congiuntamente ai modelli applicati, risultano adeguati; gli esiti delle valutazioni effettuate non evidenziano criticità particolari;

q) il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017 verrà dettagliato dal Proponente e valutato in sede di rilascio del permesso a costruire secondo la normativa vigente;

r) per la componente Rete Natura 2000 le valutazioni indicano che non sono prevedibili impatti negativi significativi; la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto; pertanto a seguito delle valutazioni istruttorie si prende atto di tale Dichiarazione;

s) lo studio previsionale di impatto acustico, con il quale è stato comparato lo scenario approvato nel 2016 con lo stato di progetto, evidenzia che l’impatto degli interventi in progetto risulta trascurabile rispetto a quelli già valutati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale conclusa con la DGR n. 1143 del 12/07/2016; si evidenzia che l’installazione è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale la quale di prassi prevede nel Piano di Monitoraggio e Controllo anche le verifiche periodiche della matrice rumore a partire dalla messa a regime dell’impianto; si ritiene comunque opportuno prescrivere una verifica dell’impatto acustico dopo la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell’impianto;

t) i sistemi di illuminazione esterna devono garantire il rispetto della normativa regionale vigente sull’inquinamento luminoso L.R. n. 17/2009; si ritiene opportuno prescrivere al proponente, come richiesto dal Comune di Verona, l’invio della dichiarazione di conformità di tutto il sistema impiantistico;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale ha condiviso le succitate valutazioni e motivazioni e ha ritenuto di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per la modifica del complesso impiantistico di trattamento rifiuti sito a Ca' del Bue a Verona in quanto la verifica ha evidenziato che, per le valutazioni e motivazioni sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi diversi rispetto a quanto già valutato con parere n. 572 del 23/12/2015 del Comitato Regionale VIA ed approvato con la DGRV n. 1143 del 12/07/2016, nel rispetto delle prescrizioni VIA stabilite in tale provvedimento, eccetto le prescrizioni n. 10 e n. 17 che si ritengono superate, nonché delle ulteriori condizioni ambientali di seguito riportate:

CONTENUTO

CONDIZIONE 1

Macrofase

Ante-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà acquisire il permesso di costruire e il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’intervento proposto.

Soggetto verificatore

Comune di Verona.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 2

Macrofase

Ante-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà fornire un aggiornamento delle aree di stoccaggio e relative capacità di stoccaggio.

Tale condizione sostituisce quanto indicato al punto 10 delle prescrizioni VIA di cui alla DGRV n. 1143 del 12/07/2016.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Contestualmente alla richiesta di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per quanto attiene gli aspetti progettuali valutati con la presente procedura.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 3

Macrofase

Post-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà effettuare uno studio di impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).

I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dello studio medesimo.

Qualora dal succitato studio dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Verona, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Tale condizione dettaglia e integra quanto indicato al punto 6 lett. b) delle prescrizioni VIA di cui alla DGRV n. 1143 del 12/07/2016.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro un anno dall’entrata in esercizio provvisorio dell’istallazione.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 4

Macrofase

Post-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Verona.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare alla Provincia di Verona un piano di interventi, con relativo cronoprogramma, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Tale condizione dettaglia e integra quanto indicato al punto 6 lett. a) delle prescrizioni VIA di cui alla DGRV n. 1143 del 12/07/2016.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro sei mesi dall’entrata in esercizio provvisorio dell’istallazione.

Soggetto verificatore


Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 5

Macrofase

Post-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà inviare dichiarazione di conformità di tutto il sistema impiantistico di illuminazione esterna nel rispetto della normativa regionale vigente sull’inquinamento luminoso L.R. n. 17/2009.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. n. 3/2000.

Soggetto verificatore

Comune di Verona.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 6

Macrofase

Post-operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2016.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. n. 3/2000 e comunque non oltre il 17 febbraio 2022.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona.

 

CONTENUTO

CONDIZIONE 7

Macrofase

Ante-operam.

Oggetto della condizione

Gestione terre e rocce: il piano d'indagine relativo alle terre e rocce da scavo deve essere revisionato in accordo con ARPAV prima di dare attuazione a quanto previsto all'art. 24 comma 4 del DPR n. 120/2017.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

La definizione del piano di indagine deve avvenire prima di dare attuazione a quanto previsto all'art. 24 comma 4 del DPR n. 120/2017.

Soggetto verificatore

ARPAV. con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato sono state approvate nel corso della seduta del 20/05/2020;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 06/05/2020 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni e nel rispetto delle condizioni ambientali di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento ad A.G.S.M. VERONA SPA (P.IVA. 02770130231), con sede legale in Lungadige Galtarossa, 8 a Verona e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona, al Comune di San Martino Buon Albergo, al Comune di San Giovanni Lupatoto, al Comune di Zevio, al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell’Atmosfera e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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