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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 98 del 13 maggio 2020
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Asse 1. Azione 1.1.2. "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese". Disposizioni attuative e correttive in ordine all'art. 12, comma 5, del bando approvato con DGR n. 1966 del 23 dicembre 2019.
Il presente provvedimento contiene, in relazione al bando approvato con DGR n. 1966 del 23 dicembre 2019 a valere sull’Azione 1.1.2 di cui al POR FESR Veneto 2014-2020, alcune precisazioni in merito all’elemento di valutazione “Esperienza del fornitore” disciplinato all’art. 12, comma 5 del bando.
Il Direttore
PREMESSO che, con decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione europea ha approvato il programma operativo “POR Veneto FESR 2014-2020”, successivamente modificato con decisioni di esecuzione (CE) C(2018)4873 final del 19 luglio 2018 e C(2019)4061 final del 5 giugno 2019;
che, nel “POR Veneto FESR 2014-2020”, nell’ambito dell’Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, è prevista l’azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese";
che, con provvedimento n. 1966 del 23 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato il bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI (Allegato A) in esecuzione del POR FESR 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2;
che, con medesimo atto, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia di adottare eventuali disposizioni attuative o integrative del bando approvato;
RILEVATO che, in sede di attuazione, è stata evidenziata una incongruenza tra quanto previsto all’art. 12, comma 5 del bando, in cui l’elemento di valutazione identificato con la voce “A3 Esperienza del fornitore” è descritto quale “media degli anni di esperienza dei fornitori”, e quanto previsto all’art. 5, dove si prevede che ogni domanda possa fare riferimento ad un solo servizio e che questo possa essere acquisito da un solo fornitore;
che, in sede di attuazione, è stato altresì evidenziato che la scala dei valori dei punteggi relativi al citato elemento di valutazione “A3 Esperienza del fornitore” tiene conto esclusivamente degli anni di esperienza, essendo invece possibile che il fornitore dimostri la propria esperienza, secondo quanto previsto all’art. 5, comma 4, lettera b), sia con il numero di incarichi sia con la durata dell’incarico, qualora quest’ultimo sia unico e con un medesimo cliente;
RITENUTO opportuno, in relazione a quanto sopra evidenziato, fornire le seguenti precisazioni e, conseguentemente, apportare le modifiche di seguito indicate in merito all’elemento di valutazione identificato con la voce “A3 Esperienza del fornitore” di cui all’art. 12, comma 5 del bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1966 del 23 dicembre 2019:
VISTI i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
la legge 24 dicembre 2012, n. 234;
le decisioni C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015, C(2018) 4873 final del 17 luglio 2018 e C(2019) 4061 final del 05 giugno 2019 della Commissione Europea;
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1140 del 31 luglio 2018 e n. 1966 del 23 dicembre 2019;
il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017, e il visto di conformità rilasciato per il presente provvedimento;
decreta
Rita Steffanutto
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