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Bur n. 61 del 05 maggio 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR n. 13 del 20 aprile 2020

Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Legge 42/1999 DPCM 26 luglio 2011. Emanazione avviso pubblico per la professione sanitaria di Educatore Professionale Socio Sanitario ex DM 520/1998 - L. 205/2017. DGR n. 2217 del 20/12/2011.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede all’approvazione e all’emanazione dell’Avviso pubblico per la presentazione informatizzata delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli di studio conseguiti ai sensi dell’ordinamento previgente, all’attuale laurea di Educatore Professionale Socio Sanitario.

Il Direttore

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l’art. 4, comma 2, che demanda ad un decreto interministeriale del Ministero della Sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, l’individuazione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, relativi ai diplomi universitari medesimi;

Atteso che, in ragione del mutato quadro costituzionale, dando attuazione all’anzidetto comma 2, art. 4, della legge n. 42/1999, è intervenuto l’Accordo prot. 17/CSR adottato il 10 febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, di recepimento del predetto Accordo Stato-Regioni del 10 febbraio 2011, concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.

Dato atto che il succitato DPCM 26 luglio 2011 oltre a definire le caratteristiche che i titoli devono possedere per essere ammessi alla valutazione da parte di una conferenza di servizi, definisce la procedura e la tempistica alle quali le Regioni e le Province autonome devono attenersi nella fase iniziale dell’istruttoria.

Vista la circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20/09/2011 con la quale il Ministero della Salute, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011, ha fornito alle Regioni e alle Province autonome i criteri e le indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza delle stesse.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2217 del 20 dicembre 2011 con la quale, tra l’altro, sono stati recepiti quali principi e criteri di riferimento per l’azione regionale le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la suddetta circolare.

Preso atto che la predetta deliberazione di Giunta regionale demanda al Dirigente competente di provvedere con propri atti all’approvazione ed emanazione degli avvisi pubblici, opportunamente modificati ed integrati, nonché l’adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale;

Richiamato il decreto del Dirigente della Direzione Personale S.S.R. n. 26 del 10 ottobre 2013 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli rilasciati ai sensi del pregresso ordinamento ai titoli afferenti alle Professioni Sanitarie dell’area della riabilitazione di cui al DM Sanità del 29 marzo 2001, con esclusione dei titoli riferiti alla Professione sanitaria di Educatore Professionale, per le motivazioni ivi rappresentante.

Visti:

  • il DM Sanità del 27 luglio 2000 recante Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”,

  • il DM Sanità del 22/6/2016 ad oggetto “Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base” nonchè il comma 539 della L. 145/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” i quali hanno sancito l’equipollenza di ulteriori titoli del pregresso ordinamento agli attuali titoli di Educatore Professionale.

Vista la legge n. 205/2017, commi 594-601 (legge di bilancio 2018), la quale distingue tra:

  • Educatore professionale socio-pedagogico che si forma nelle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione (Laurea L-19), opera in vari tipi di progetti e servizi socio-educativi; la laurea è priva di efficacia abilitante e per l’esercizio dell’attività non è previsto l’iscrizione ad un appositi ordine o albo;

  • Educatore professionale socio-sanitario che si forma nelle Facoltà (o Scuole) di Medicina e Chirurgia (Laurea SNT-2) con abilitazione ad operare come professionista sanitario della riabilitazione ed obbligo di iscrizione nell’apposito albo del relativo ordine.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2018, concernente l’accoglimento di un ricorso straordinario, con il quale è stata annullata la sopracitata circolare del Ministero della salute 20/9/2011, n. 43468, limitatamente alla lettera d), punto 2.1 dell’art. 2.

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. L. Lorenzin) che istituisce gli Ordini e relativi Albi stabilendo l’obbligo di iscrizione presso gli stessi per l’esercizio professionale da parte delle Professioni Sanitarie.

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 9 agosto 2019 che istituisce gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presso cui possono iscriversi coloro che non sono in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria.

Visto il comma 465, art. 1, della L. n. 161 del 27 dicembre 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 539 della L. 145/2018 sopra citata, estendendo l’equipollenza dei titoli ivi indicati sino all’anno 2012.

Vista la sentenza n. 10752/2018 con la quale il TAR Lazio ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere sulla istanza-diffida dell’ANEP in merito all’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ex DPCM 26 luglio 2011.

Visti i lavori della Conferenza di servizi - ex DPCM 26 luglio 2011 - riunitasi il 19 settembre 2019, il 27 novembre 2019 e il 10 dicembre 2019.

Considerato che durante le predette sessioni di lavoro sono stati presi in esame gli elementi innovativi che sono intervenuti con riferimento alla figura dell’Educatore Professionale nonché con riferimento al procedimento di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli (pronunciamenti TAR e del Consiglio di Stato), al fine di delineare il quadro giuridico di riferimento entro cui collocare il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli e la relativa attività di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Vista in particolare, da ultimo, la decisione assunta nella seduta del 10 dicembre 2019 relativa all’approvazione da parte della Conferenza di servizi del testo di avviso pubblico, il modello della domanda e la documentazione allegata.

Precisato che è fatta comunque salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di apporre ai documenti sopra indicati integrazioni e modifiche riguardanti le modalità operative al fine di adeguare e tenere conto delle scelte e specificità regionali.

Considerato che per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area riabilitativa afferenti alla professione sanitaria di Educatore professionale socio sanitario è risultata disponibile presso la Regione una procedura informatica che opportunamente adattata è stata resa fruibile allo scopo.

Dato atto che tale procedura informatica consente l’acquisizione e la raccolta di tutti gli elementi contenuti nei documenti approvati dalla Conferenza di servizi (informazioni, documenti, dichiarazioni, ecc.) nonché l’elaborazione delle informazioni che devono essere successivamente trasmesse al Ministero della Salute.

Atteso pertanto che la presentazione delle istanze dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma informatica accessibile dalla pagina https://concorsi.sigmapaghe.com e che conseguentemente l’avviso pubblico è stato adeguato con le indicazioni necessarie e la domanda e gli allegati saranno automaticamente prodotti con l’inserimento delle relative informazioni nel software da parte dell’interessato.

Ritenuto di:

  • emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell’area della riabilitazione, relativamente alla professione sanitaria di Educatore professionale socio sanitario;

  • disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché di pubblicare l’Avviso pubblico nel sito web istituzionale della Regione del Veneto;

  • precisare che il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

  • avvalersi della collaborazione degli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare un supporto informativo agli interessati, che risulti distribuito su tutto il territorio regionale;

  • trasmettere il presente decreto alle aziende sanitarie ed agli enti del Servizio sanitario regionale nonché agli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione del Veneto, ai fini dell’ulteriore pubblicizzazione notiziale dello stesso;

decreta

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;

  1. di approvare e emanare l’Avviso pubblico e la relativa documentazione di cui all’ALLEGATO A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria, limitatamente alla Professione sanitaria di Educatore Professionale Socio Sanitario ex DM 520/1998 - L. 205/2017;

  1. di stabilire che la presentazione delle domande avviene tramite procedura informatica resa disponibile sul sito web al seguente link https://concorsi.sigmapaghe.com ;

  1. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

  1. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Claudio Costa

(seguono allegati)

13_Allegato_DDR_13_20-04-2020_419408.pdf

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