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Bur n. 98 del 30 agosto 2019


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 173 del 14 agosto 2019

Approvazione del modello regionale, da presentare tramite SUAP alla Regione, per comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede principale di agenzia di viaggio. L.R. n. 11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale da presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione, per la comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede principale di agenzia di viaggio.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- l’art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio;

 - l’art.39 della L.R.n.11/2013, al comma 1, prevede che il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla Giunta regionale:

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare;

- l’art.39 della L.R.n.11/2013, al comma 2, prevede che la chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla Giunta regionale e al comune.

- la DGR n.768 del 4.6.2019 pubblicata nel BUR n.65 del 18.6.2019 ha approvato, ai sensi dell’art.38 della L.R.n.11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di comunicazioni di chiusura definitiva/temporanea della sede principale per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

CONSIDERATO CHE

- il contenuto del modello regionale della citata comunicazione di agenzia di viaggio deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D.lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n.159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art.47 del D.lgs.n.79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;

- la citata comunicazione dell’agenzia di viaggio, ai sensi del comma 2 dell’art.2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione e sempre tramite lo stesso SUAP comunicata al Comune competente per territorio, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 dell’art.49 della L.R. n. 11/2013;

DATO ATTO CHE

- ai sensi della DGR n.1997/2018, la comunicazione per agenzia di viaggio, presentata alla Regione, tramite SUAP, è oggetto degli accertamenti, ai sensi dell’art.18 bis e dell’art.19 della L.n.241/1990 :

  • dell’Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
  • dell’Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede principale di agenzia di viaggio;

- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l’agenzia; 

- inserire il citato modello regionale sia nel portale : www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;

 - pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.lgs.n.59/2010, il D.lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R..n.54/2012; la L.R.n.11/2013; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019;

decreta

  1. di approvare, per i motivi e nei casi indicati in premessa, nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione di chiusura definitiva/temporanea di sede principale di agenzia di viaggio;
  2. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l’agenzia;
  3. di inserire il citato modello regionale sia nel portale : www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
  4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pietro Stellini

(seguono allegati)

173_Allegato_A_DDR_173_14-08-2019_401313.pdf

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