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Bur n. 74 del 09 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 62 del 24 giugno 2019

Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249). Ampliamento della cava di calcare da taglio denominata "Scioso 1" autorizzata tramite D.G.R. n. 4035 del 30/12/2008 e proroga con Decreto n. 10 del 28/01/2016. Comune di localizzazione: Val Liona (VI). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018 e D.Lgs. n. 42/2004). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale del progetto «Ampliamento della cava di calcare da taglio denominata "Scioso 1" autorizzata tramite D.G.R. n. 4035 del 30/12/2008 e proroga con Decreto n. 10 del 28/01/2016», presentato dalla ditta Grassi Pietre S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Grassi Pietre S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 137512 in data 12/04/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 69) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 08/05/2019; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2019, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 28/05/2019.

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 12/04/2018 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, da Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018 e del D.Lgs. n. 42/2004), acquisita al protocollo regionale 137512.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale.

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 26/04/2017 – protocollo 154931, ha comunicato al proponente la mancanza dei requisiti per poter procedere alla verifica di completezza della documentazione ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii

La Società Grassi Pietre S.r.l. ha provveduto a depositare quanto richiesto in data 30/04/2018 al protocollo regionale 158537.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota in data 11/05/2018 – protocollo 174675, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 25/2018) e la richiesta di verifica documentale.

Nel corso dell’istruttoria, il proponente ha trasmesso il verbale del D.C.C. di Val Liona (acquisito al protocollo regionale 158555 in data 30/04/2018), con il quale viene dato l’assenso alla realizzazione di n. 3 sottopassi in Via Casette a servizio dell’ampliamento della cava (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018).

In data 30/05/2018, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Statale “Val Liona” di Grancona (VI), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell’intervento (come da dichiarazione di Grassi Pietre S.r.l. acquisita in data 01/06/2018 al protocollo regionale 206095).

Conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dall’art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota 202570 in data 31/05/2018 ha comunicato l’avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Entro i termini di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono state acquisite osservazioni.

L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/06/2018. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.

La Direzione Operativa – Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, con nota in data 06/06/2018 – protocollo 214090, ha comunicato di non avere specifiche e/o dettagliate competenze in materia ambientale, ma solo per quanto riguarda i piani urbanistici (D.G.R. n. 2948/2009), in tema di valutazione di compatibilità idraulica e sismica, che verranno avviate, se necessarie, una volta ricevuta l’apposita documentazione in copia cartacea da inoltrare con la specifica domanda.

A tale proposito, va evidenziato che la Ditta proponente in data 27/02/2018 ha presentato, presso l’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza (acquisita al protocollo regionale 75185), domanda di rilascio preventivo di concessione idraulica per la realizzazione di un sottopasso, con sviluppo completamente in sotterraneo, al torrente Pisollo utile a collegare l’area di cava autorizzata (Scioso 1) con l’area in ampliamento richiesta.

La Direzione Operativa – Unità Organizzativa Forestale Ovest, con nota in data 08/06/2018 – protocollo 217303, ha comunicato il proprio parere di competenza favorevole, alla realizzazione delle opere in questione, con alcune prescrizioni (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018).

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 14404 – class. 34.10.06 del 12/06/2018 (acquisito al protocollo regionale 222861 in data 12/06/2018), ha espresso il proprio parere favorevole (con prescrizione) alla realizzazione del progetto in questione (pubblicato nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018).

Preso atto della nota della Società proponente del 13/02/2019 (acquisita dalla scrivente al protocollo regionale 61976 in data 13/02/2019, pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018), con la quale viene formula richiesta di sospensione dell’iter amministrativo inerente il procedimento in oggetto (al fine di poter produrre alcuni approfondimenti tecnici) e il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 18/02/2019, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l’istanza in oggetto (acquisita in data 06/02/2015, al protocollo regionale 55015), venisse sospesa per 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno 13/02/2019.

La determinazione del Comitato è stata comunicata dagli Uffici regionali, alla Ditta proponente ed alle Amministrazioni e agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento, con nota in data 20/02/2019 – protocollo 71887 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 25/2018).

La ditta Grassi Pietre S.r.l. con nota acquisita dalla scrivente al protocollo regionale 111783 in data 19/03/2019 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018) ha richiesto un ulteriore periodo di sospensione del procedimento (fino al giorno 27/03/2019), al fine di completare la predisposizione della succitata documentazione integrativa volontaria.

La documentazione integrativa volontaria è stata depositata dalla Società proponente al protocollo regionale 122113 in data 27/03/2019 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 25/2018), chiedendo contestualmente il riavvio dei termini di conclusione del procedimento.

Conseguentemente al deposito della succitata documentazione, gli Uffici dell’U.O. V.I.A. hanno provveduto a inoltrare (con nota n. 143177 in data 10/04/2019) la documentazione predisposta dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni formulata dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 174557 in data 11/05/2018, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 170138 del 30/04/2019 ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 106/2019 del 26/04/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza per il progetto in esame con prescrizioni.

VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018;

VISTA la L.R. n. 15/2018;

VISTO il Piano regionale per l’attività di cava P.R.A.C.;

VISTA la D.G.R. n. 4035 del 30/12/2008;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;

VISTO il D.D.R. n. 10 del 28/01/2016;

VISTO il parere n. 69, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 08/05/2019, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del:

  • del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, alla ditta Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249), dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 106/2019 del 26/04/2019 espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 170138 del 30/04/2019, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria;
  • dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava di calcare da taglio denominata “Scioso 1” autorizzata tramite D.G.R. n. 4035 del 30/12/2008 e proroga con Decreto n. 10 del 28/01/2016, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla ditta Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate;
  • dell’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008;

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 106/2019 del 26/04/2019 espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 170138 del 30/04/2019, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

2.1. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di vietare la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Tadarida teniotis) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a limitare le interferenze con tali specie e con ogni ulteriore elemento, oggetto di tutela di cui al sito SIC IT3220037 “Colli Berici”, ivi presente (ad esempio: utilizzando le barriere per l’erpetofauna, predisponendo opportuni passaggi per la fauna). Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie prealpina basifila degli ostrio-querceti (Buglossoido purpurocaeruleae-Ostryo carpinifoliae sigmetum). Si provveda a realizzare delle fessurazioni nella volta delle gallerie (di varia densità, profondità e lunghezza) e di adeguare la grata o il cancello metallico a chiusura degli imbocchi sotterranei per il passaggio dei chirotteri;

2.2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

3. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota n. 14404 – class. 34.10.06 del 12/06/2018 (acquisito al protocollo regionale 222861 in data 12/06/2018):

3.1. in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti, dovrà essere rigorosamente rispettato quanto stabilito all’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004;

4. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni impartite dalla Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, con parere acquisto dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 217303 in data 08/06/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

4.1. le movimentazioni di terreno in zona soggetta al vincolo idrogeologico e il disboscamento, dovranno limitarsi strettamente alle superfici massime sopra indicate [250 mq], salvaguardando le aree circostanti al ristretto ambito di cantiere;

4.2. allo scopo di prevenire ed evitare dissesti al suolo, si prescrive la realizzazione di adeguate opere per il consolidamento delle pareti del nuovo ingresso 4 [tavola A13 - ampliamento verso est della cava attuale]. Al termine dei lavori, tutte le aree di terreno manomesse dovranno essere prontamente inerbite con specie erbacee locali; dovrà inoltre essere effettuato il rimboschimento dell’area di circa 70 mq, situata sul foglio 3, mappale 513 (parte), corrispondente allo scoronamento perimetrale della scarpata, con le modalità previste nella parte G della relazione tecnica (elaborato A3). Le piantine messe a dimora dovranno essere dotate di tutore e disco pacciamante; si prescrivono inoltre adeguate curo colturali (sostituzione delle fallanze, sfalci per il controllo della vegetazione erbacea, irrigazione al bisogno) per almeno le due successive stagioni vegetative;

4.3. in corrispondenza dell’ingresso 5 esistente [tavola A13 – ingresso alla porzione est dell’ampliamento a sud del torrente], si potranno effettuare eliminazione di arbusti, taglio dei fusti e potature dei rami lungo il coronamento superiore per agevolare e rendere sicuro l’accesso, limitando la rimozione delle ceppaie alle sole piante pericolanti o quelle che con la crescita potrebbero causare futuro dissesto alle pareti rocciose;

4.4. le acque meteoriche e quelle eventualmente emergenti dal suolo, dovranno essere raccolte e allontanate dalle aree movimentate e dalla viabilità di servizio con adeguata regimazione e recapitate nei più vicini impluvi naturali. Rimane valido quanto previsto dalla vigente normativa riguardo le aree di protezione degli approvvigionamenti idro-potabili;

4.5. prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell’imbocco, il proponente dovrà versare l’importo di € 140,00 (centoquaranta,00 euro) a titolo di misura compensativa per la riduzione permanente di superficie boscata di cui sopra, connessa alla realizzazione delle opere, pari a circa 80 mq. Per le modalità di versamento e la relativa documentazione accessoria da allegare, dovrà essere preventivamente contattata la U.O. Forestale Ovest di Vicenza per le indicazioni in merito.

5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.

PRESCRIZIONI MINERARIE

a) presentare alla Regione del Veneto, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti, un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 150.000,00 (comprensivo anche della cava in atto per la quale è presente un deposito cauzionali e di € 109.746,37) nonché i titoli, regolarmente registrati, di disponibilità del giacimento oggetto della coltivazione;

b) la coltivazione in sotterraneo, nella zona a sud del torrente Pisollo, dovrà avvenire lasciando in posto i pilastri con larghezza non inferiore a 7,5 m. Pertanto lo schema di coltivazione dovrà essere il seguente:

b.1) nella zona nord del torrente Pisollo (compresa l’area della cava già in atto) rete di gallerie in un unico livello con luce massima di 7 m, altezza media di 8 m e massima di 10 m; pilastri con lato minimo di 7 m;

b.2) nella zona a sud del torrente Pisollo rete di gallerie in unico livello con luce massima di 8,5 m, altezza media di 8 m e massima di 10 m e larghezza dei pilastri minima di 7,5 m;

b.3) il tetto delle gallerie di coltivazione dovrà sempre trovarsi a profondità non inferiore a 10 m dalla superficie, fatti ovviamente salvi i tratti di galleria di accesso al sotterraneo;

b.4) in conformità al disposto dell’art. 54 del D.lgs. 624/1996: dovranno essere mantenuti due percorsi di comunicazione fra i cantieri in coltivazione e l’accesso al sotterraneo;

c) installare presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con larghezza della maglia non superiore a 10 cm e dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso. Dovrà comunque essere garantito nell’ultimo metro superiore l’accesso al sotterraneo da parte di chirotteri;

d) accantonare il materiale associato di scarto, che non viene asportato dalla cava, esclusivamente all’interno dell’area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e nelle zone dove è prevista la ripiena, da riempirsi fino alla volta;

e) è vietato portare all’interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere, materiali provenienti dall’esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

f) la gestione della coltivazione in sotterraneo dovrà essere condotta in conformità al quanto disposto al comma 8 dell’art. 15 del PRAC e degli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/1959;

g) concludere i lavori di coltivazione entro 20 anni dall’autorizzazione.

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 147691 in data 11/04/2019 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell’eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

CONSIDERATO che, a valle dell’espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico regionale V.I.A., di cui al parere n. 69 del 08/05/2019, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 08/05/2019, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2019;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/05/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 08/05/2019;

VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l’art. 26 stabilisce che il provvedimento di V.I.A. è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;

CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la chiusura del procedimento amministrativo attivato da Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249), con l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;

VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 69 del 08/05/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell’autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 106/2019 del 26/04/2019 espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 170138 del 30/04/2019, espresse dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo parere;
  3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di calcare da taglio denominata “Scioso 1” autorizzata tramite D.G.R. n. 4035 del 30/12/2008 e proroga con Decreto n. 10 del 28/01/2016, localizzata in Comune di Val Liona (VI), presentato da Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 69 del 08/05/2019, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 08/05/2019;
  5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  6. di stabilire che l’istanza di parte avanzata dalla ditta Grassi Pietre S.r.l. è da intendersi portata a definizione, in conformità alla L.R. n. 13/2016 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e al Piano regionale della attività di cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
  7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto de quo;
  8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  9. di trasmettere il presente provvedimento a Grassi Pietre S.r.l. (con sede legale in Via Madonetta, 2 – 36024 Nanto (VI), C.F. 03013000249 - PEC: grassipietre@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Val Liona (VI), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, all’U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

62_Allegato_DDR_62_24-06-2019_397290.pdf

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