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Bur n. 74 del 09 luglio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 61 del 24 giugno 2019

Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. (con sede legale in Via delle Valli, 3 Rosolina (RO), C.F. e P.IVA 01538570290). Domanda di rinnovo di concessione per derivazione di moduli 0,75 di acqua pubblica da falda sotterranea (POS. N. P/91), per uso ittiogenico, in località "Valle Segà" del Comune di Rosolina (RO). Comune di localizzazione: Rosolina (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016 e D.G.R. n. 1979/2016). Compatibilità ambientale istanza di rinnovo.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione per derivazione di moduli 0,75 di acqua pubblica da falda sotterranea per uso ittiogenico esistente in località "Valle Segà" nel Comune di Rosolina (RO), presentata dall'Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

CONSIDERATO che, per l'allevamento ittico all'interno della valle alcune peschiere sono state coperte con teloni arcati al fine di mantenere specialmente nel periodo invernale condizioni di habitat favorevoli al mantenimento/ accrescimento delle specie ittiche.

Onde garantire che l'acqua circolante all'interno di tali vasche nel rigore invernale non scenda sotto i 5-6 gradi centigradi, si è reso necessario realizzare un sistema di riscaldamento del corpo idrico mediante scambiatori di calore.

PRESO ATTO che, a tale scopo, in data 04/08/2000 è stata inoltrata al competente Ufficio del Genio Civile regionale di Rovigo, giusta istanza di Concessione per la realizzazione di tre pozzi al fine di derivare circa mod. 0.75 (75 l/sec.), d'acqua pubblica da falda sotterranea.

Previo Nulla Osta del Genio Civile (pos. n° P/91) e pagamento delle indennità determinate dallo stesso ufficio, sono stati costruiti i tre pozzi, ubicati al Fg. 16 mapp. 72.

La Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Rovigo con Decreto n. 6 del 10/01/2008 ha rilasciato la concessione con disciplinare contenente le condizioni per l'uso della connessa derivazione, scadente il 31/12/2014;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di concessione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 da Azienda Agricola Valle Segà S.r.l., con sede legale in Via delle Valli, 3 – Rosolina (RO), C.F. e P.IVA 01538570290, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 335143 in data 04/08/2017;

PRESO ATTO che la domanda presentata riguarda il rinnovo della suddetta la concessione di derivazione idrica (POS. N. P/91) in “Valle Segà” ubicata nel Comune di Rosolina (RO);

VISTA la nota protocollo 350466 in data 16/08/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 25/10/2017, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 14/02/2018 – protocollo 58184, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 14/12/2014, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con nota n. 74781, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 28/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 42/2018 in data 21/02/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014 (ora D.G.R. 1400/2017), dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 53/2017);

TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 20/02/2018, ha svolto un sopralluogo, preceduto da un incontro tecnico, presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale 118546 in data 28/03/2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A nella seduta del 20/12/2017 e formalizzata con nota protocollo 48026 in data 07/02/2018;

TENUTO CONTO che, il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha svolto un incontro tecnico, in data 23/04/2018, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

  • i pozzi sono del tipo trivellato, spinti alla profondità di circa 45- 50 ml, rivestiti in tubazioni di PVC del diametro 225 mm PN10, completi per ml 15.00, di filtro microfessurato, drenaggio con ghiaietto e spurghi.

Per l'aspirazione dell'acqua viene utilizzata una pompa sommersa con corpo e girante in bronzo marino e acciaio inox adatta per acque di mare.

Come evidenziato nelle planimetrie allegate all’istanza l'ubicazione di tali pozzi in un contesto di zona valliva adiacente alla costa marina, esclude qualsiasi variazione e/o interferenza del livello di falda che alimenta tali emungimenti.

Si tratta di acqua salata che analisi chimico-fisiche indicano con una salinità prossima al 25-30 ‰, temperature 17-18 °C costante, co caratteristiche molto simili all'acqua di mare presente nell'ambiente della Laguna di Caleri.

L'acqua, scevra da impurità e/o sabbie (filtri) viene utilizzata in tal caso unicamente quale fluido per scambio termico, essendo successivamente rimessa nel tratto terminale del canale di scarico e lasciata decantare prima di essere rigettata nella laguna.

L'acqua in questione dopo aver svolto il proprio compito attraverso lo scambiatore, per "sbattimento" naturale, e considerata la modesta quantità rispetto al corpo ricettore (sia canale che laguna) non incide in modo significativo nell'ecosistema sia a livello di fauna che flora;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • la concessione di derivazione idrica in “Valle Segà” ubicata nel Comune di Rosolina, nella configurazione attuale, è stata rilasciata dalla la Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Rovigo con Decreto n. 6 del 10/01/2008, con disciplinare contenente le condizioni per l'uso della connessa derivazione, scadente il 31/12/2014;
  • il ciclo produttivo dell’Azienda si base essenzialmente nell’allevamento ittico di carattere estensivo, l'azienda è dotata, inoltre, di un impianto per l’allevamento intensivo funzionante;
  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, e nella documentazione presentata dal proponente non sono previste modifiche rispetto alle autorizzazioni attualmente in essere;
  • l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la possibilità che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse componenti ambientali, pertanto non prevede ulteriori interventi;
  • visti i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita con l’ausilio del Comitato Tecnico regionale VIA.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, con l’individuazione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, così come prescritto e raccomandato dagli Uffici dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV nella propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 42/2018 in data 21/02/2018 con nota n. 74781, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 28/02/2018 e indicato in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 08/05/2019, di seguito riportate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  2. Nel caso in cui vengano segnalate problematiche ambientali nel sito di recapito, la Ditta effettuerà su richiesta e in base alle indicazioni dell'Autorità competente idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive.
  3. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 42/2018 del 12/02/2018, si prescrive:

 3.1 di vietare qualsiasi attività che dovesse essere realizzata in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larusmelanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Per l'intera durata della concessione dovranno essere attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico lagunare e vallivo, recettore delle acque proveniente dalle peschiere;

3.2 di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e raccomanda:

3.3 di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante;

3.4 di privilegiare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l'acqua emunta mediante pozzo dedicato;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 28/05/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 08/05/2019;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria esperita dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo della concessione per derivazione di moduli 0,75 di acqua pubblica da falda sotterranea (POS. N. P/91), per uso ittiogenico, in località “Valle Segà” del Comune di Rosolina (RO), presentata dall’Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. (con sede legale in Via delle Valli, 3 – Rosolina (RO), C.F. e P.IVA 01538570290), individuando ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, così come prescritto e raccomandato dagli Uffici dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV nella propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 42/2018 in data 21/02/2018 con nota n. 74781, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 28/02/2018 e indicato in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 08/05/2019, di seguito riportate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
  1. Nel caso in cui vengano segnalati problematiche ambientali nel sito di recapito, la Ditta effettuerà su richiesta e in base alle indicazioni dell'Autorità competente idonee verifiche finalizzate ad attivare eventuali azioni correttive.
  1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 42/2018 del 12/02/2018, si prescrive:

 3.1) di vietare qualsiasi attività che dovesse essere realizzata in corrispondenza degli habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Alosa fallax, Aphanius fasciatus, Pomatoschistus canestrinii, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larusmelanocephalus, Sterna albifrons, Gelochelidon nilotica, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Per l'intera durata della concessione dovranno essere attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico lagunare e vallivo, recettore delle acque proveniente dalle peschiere;

3.2) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

e raccomanda:

3.3) di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante;

3.4) di privilegiare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l'acqua emunta mediante pozzo dedicato;

3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’ dall’Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. (con sede legale in Via delle Valli, 3 – Rosolina (RO), C.F. e P.IVA 01538570290 – PEC: vallesega@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rosolina (RO), alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale ARPAV, al Direttore del Dipartimento provinciale ARPAV di Rovigo;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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