Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 58 del 11 giugno 2019

PRA FRANCO SPORT HOTEL ARABBA Progetto per il rinnovo della concessione di piccola derivazione idraulica dal torrente Cordevole del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) con rifacimento totale dell'impianto e potenziamento della derivazione assentita con DR 100 del 26/01/1983 - Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla ditta Pra Franco Sport Hotel Arabba che prevede il rinnovo della concessione di piccola derivazione idraulica dal torrente Cordevole del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) con rifacimento totale dell'impianto e potenziamento della derivazione assentita con DR 100 del 26/01/1983.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della modifica apportata dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 nella versione previgente al D. Lgs. N. 104/2017, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Pra Franco Sport Hotel Arabba (C.F. e P.IVA 00658360250) con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) via Mesdì n. 76, CAP 32020, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 247017 del 23/06/2017;

TENUTO CONTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento ed ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, è stato pubblicato sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione Veneto l’avviso dell’avvenuta trasmissione in data 10/07/2017;

VISTA la nota prot. n. 290293 del 14/07/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 10/07/2017;

TENUTO CONTO con nota del 20/07/2017 (acquisita con prot. n. 298042) il Comune di Livinallongo del Col di Lana, segnala che agli atti comunali risulta che l’opera di presa e la condotta interrata attuali siano state realizzate in assenza di concessione edilizia, autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre di uso civico, titolo all’occupazione dei terreni di proprietà comunale e compatibilità paesaggistica;

PRESO ATTO che con nota del 21/07/2017 (acquisita con prot. n. 302936 del 24/07/2017), la Ditta Pra Franco Sport Hotel Arabba ha trasmesso le controdeduzioni alla succitata nota n. 298042 del Comune di Livinallongo del Col di Lana adducendo le proprie considerazioni ed osservazioni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06, nella versione previgente al D. Lgs. N. 104/2017, non risultano pervenute ulteriori osservazioni osservazioni;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 19/10/2017 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 291460 del 14/7/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 308/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante il rinnovo della concessione di piccola derivazione idraulica dal torrente Cordevole con rifacimento totale dell’impianto e potenziamento della derivazione assentita con DR n. 100/1983 in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL);

TENUTO CONTO che con nota n. 51145 del 18/12/2018 (acquisita con prot. n. 515487), il Settore ambiente e territorio della Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito al progetto in esame;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 19/12/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;
  • la D.G.R. 1628/2015;

Esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;

Viste le osservazioni espresse dal Comune di Livinallongo del Col di Lana in data 20.07.2017;

Esaminate le controdeduzioni della Ditta alle osservazioni di cui al punto precedente;

Considerata la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta,

Vista la Relazione istruttoria tecnica n. 308/2017 della Direzione Commissioni Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;

Considerato che il piano di monitoraggio necessita di ulteriori approfondimenti;

Considerato che il torrente Cordevole presenta altre derivazioni e fonti di pressione, di cui non sono stati analizzati gli impatti cumulativi in modo esauriente;

Considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell’intervento:

  • acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali che dovranno mantenere, nel corso delle piene, almeno lo stesso livello di sicurezza presente allo stato attuale;
  • verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali, considerando il trasporto solido, compreso quello vegetativo e i contributi degli affluenti;
  • ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
  • valutazione dell’entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di materiale trattenuto dall’opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di detto materiale;
  • valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata e dei conseguenti effetti;

Considerato che nel torrente Cordevole, nel tratto in oggetto, sono presenti varie fonti di pressione, tra le quali altre derivazioni, è pertanto necessario approfondire il tema degli effetti cumulativi;

Considerato che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l’effettuazione di quest’ultimo è necessaria ai fini della dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico;

Considerato:

  • che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l’uso idroelettrico;
  • che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell’art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in vigore dal 1° luglio 2018;
  • che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;

Considerato il notevole aumento del prelievo rispetto all’originale concessione;

Considerato che il sito d'intervento si trova in una zona interessata da valanghe;

Considerato che risulta necessario effettuare la specifica verifica geognostica diretta come indicato nella relazione geologica allegata agli elaborati progettuali;

Considerato che, in riferimento alla fase di cantiere, non è stato sufficientemente approfondito l'aspetto relativo alle misure previste per garantire la continuità idraulica e per evitare l’intorbidimento delle acque;

Considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all’uopo generati;

Considerate le valutazioni esposte nella nota della Provincia di Belluno inoltrata in data 18/12/2018 prot. n. 515487;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di assoggettare il progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, dimostra che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/1//2019, è stato approvato il verbale della seduta del 19/12/2018;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 29427 del 24/1/2019, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 54245 del 8/2/2019;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 27/2/2019:

“Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 2299/2014:
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. 1856/2015;
  • la D.G.R. 1988/2015;

vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

riesaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale, i pareri ed osservazioni;

esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta;

considerata la vastità dei temi ostativi sollevati dal Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 19/12/2018, che se considerati congiuntamente appaiono particolarmente complessi e non totalmente superati con le controdeduzioni presentate dalla Ditta, necessitando quindi di ulteriori approfondimenti in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

considerato infine che le integrazioni e controdeduzioni proposte non appaiono superare tutte le osservazioni e criticità evidenziate nella relazione istruttoria del presente Comitato del 19.12.2018,”;

ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto per le motivazioni e considerazioni sopra elencate, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio dimostra che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/2/2019, comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 13/3/2019;

TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/12/2018 e del 27/2/2019 e nelle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 27/2/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
     
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Pra Franco Sport Hotel Arabba (C.F. e P.IVA 00658360250) con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL) via Mesdì n. 76, CAP 32020 (pec: franco.pra@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all’U.O. Forestale Est ed al Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL);
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro