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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 54 del 10 giugno 2019

COCA COLA HBC ITALIA SRL - Stabilimento di Nogara - Concessione di derivazione di acque sotterranee. Decreto n. 119 del 23/02/2012 e Decreto n. 252 del 17/08/2009. Istanza di rinnovo con unificazione e variazione non sostanziale. Comune di localizzazione: Nogara (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016, DGR n. 1628/2015). Compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo di concessione. Assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la richiesta di unificazione e variazione della portata.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento attesta la compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione da acque sotterranee dello stabilimento di produzione di bevande sito in Comune di Nogara (VR), e dispone l'assoggettamento alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la richiesta di unificazione e variazione della portata, presentata dalla società COCA COLA HBC ITALIA SRL ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTO L’art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Coca-Cola HBC Italia (P.IVA./C.F 12363410155), con sede legale in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli, n. 30, CAP 20099, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. prot. n. 357914, prot. n. 358856 e prot. n. 358902 del 04/09/2018 e successivamente con nota n. 366490 del 10.09.2018;

VISTA la nota prot. n. 380529 del 19/09/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTA la nota n. 29762 del 24.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno sospeso l’istanza in parola in attesa che la U.O. Genio Civile di Verona si pronunciasse sulla procedibilità dell’istanza di rinnovo della concessione con variazione;

VISTA la nota n. 88291 del 04.03.2019 della U.O. Genio Civile di Verona con la quale:

  • è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di rinnovo e di variante non sostanziale della concessione di derivazione idrica sulla base dell’esito della valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche (delibera n.2 della Conferenza istituzionale permanente del Distretto idrografico delle Alpi orientali del 14/12/2017) che rileva una classe di impatto “LIEVE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” ;
  • è stata comunicata la sospensione dell’istruttoria del rinnovo di concessione in attesa dell’esito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTA la nota acquisita con n. 158604 del 18.04.2019 con cui Acque Veronesi ha comunicato che allo stato attuale non è in grado di fornire acqua all’utenza in esame, in quanto ricade in zona non servita da acquedotto. Nella nota viene comunicato, inoltre, che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi s.c.a.r.l. nel raggio di 200 m dal sito di interesse dello stabilimento;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda lo stabilimento della Ditta Coca Cola HBC Italia ubicato in Comune di Nogara (VR), per il quale la società proponente ha presentato istanza di rinnovo, con unificazione e variazione dei due vigenti provvedimenti di cui il richiedente risulta titolare relativi alla concessione alla derivazione di acque sotterranee tramite pozzo;

PRESO ATTO che per quanto concerne il Decreto n. 119 del 23/02/2012, la scadenza è stata il 31/12/2018 ed i parametri di portata sono: Qmax =60 l/s (0,60 moduli) e Qmed =32 l/s (0,32 moduli), derivabili dai pozzi dello stabilimento identificati con i numeri 5, 6 e 7;

PRESO ATTO che per quanto concerne il Decreto n. 252 del 17/08/2009, la scadenza è stata il 31/12/2016 ed i parametri di portata sono: Qmax =18 l/s (0,18 moduli) e Qmed =3 l/s (0,03 moduli), derivabili dal pozzo dello stabilimento identificato con il n. 4;

PRESO ATTO che al prelievo complessivamente concesso corrisponde una portata massima Qmax = 78 l/s (0,78 moduli) e una portata media Qmed = 35 l/s (0,35 moduli)

PRESO ATTO che le istanze per il rinnovo delle concessioni relative ai due decreti citati ai punti precedenti sono state presentate dalla società proponente al Genio Civile di Verona in data precedente alla scadenza degli stessi e che l’istruttoria di tale rinnovo, disciplinata dalla D.G.R. 1628/2015, risulta ancora in itinere;

PRESO ATTO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo della concessione, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

PRESO ATTO che con il rinnovo della concessione la società proponente intende accorpare entrambe le concessioni in un unico nuovo provvedimento per una portata massima Qmax = 75 l/s (0,75 moduli) e una portata media Qmed = 48 l/s (0,48 moduli);

PRESO ATTO che l’istanza di rinnovo prevede una riduzione della portata massima di derivazione e un aumento della portata media;

CONSIDERATO che l’aumento di portata media corrisponde ad una percentuale di circa il 37%;

PRESO ATTO che sulla base della portata media applicata sul ciclo produttivo, praticamente continuo, di 24 ore × 365 giorni, il volume complessivo prelevato in futuro dai cinque pozzi sarà quindi pari a V = 172,80 m3/ora (48 l/s) × 8.760 ore/anno = 1.513.728 m3/anno, mentre prima dell'aumento di portata era di circa 1.100.000 m3/anno;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

CONSIDERATO che il progetto è stato iscritto all’o.d.g. della seduta del 08.05.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non sono previste modifiche o estensioni alle opere esistenti, ma è previsto un aumento del prelievo idrico in termini di portata media;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato quindi complessivamente per un prelievo pari a Qmax = 78 l/s (0,78 moduli) e Qmed = 35 l/s (0,35 moduli) in base ai Decreti di concessione di derivazione da acque sotterranee n. 119 del 23/02/2012 e n. 252 del 17/08/2009;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcune VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, siano soggette alla procedura di VIA;
  • l’allegato A2 alla L.R. 4/2016, punto 7, lettera d) identifica le "derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo" senza specificare se la portata di riferimento è quella massima o media e che, tuttavia, per il principio di maggior cautela, si fa sempre riferimento alle portate massime.

VISTI i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 08.05.2019,

  • di esprimere parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per la richiesta di rinnovo di concessione, in quanto non sussistono motivi ostativi al rilascio del rinnovo, poiché la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi;
  • di assoggettare l’istanza per la richiesta di unificazione e variazione della portata alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. al fine di verificare con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la modifica di portata possa comportare impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 28.05.2019, è stato approvato il verbale della seduta del 08.05.2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso nella seduta del 08.05.2019 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’istanza in oggetto, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016;
  1. di esprimere parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per la richiesta di rinnovo di concessione;
  2. di assoggettare l’istanza per la richiesta di unificazione e variazione della portata alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. al fine di verificare con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la modifica di portata possa comportare impatti ambientali significativi negativi;
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  2. Di trasmettere il presente provvedimento alla società COCA – COLA HBC ITALIA s.r.l. (P.IVA./C.F 12363410155), con sede legale in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli, n. 30, CAP 20099, MI (PEC: CCHBItalia_Ufficio_Sustainability@formulapec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Nogara (VR), alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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