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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 52 del 10 giugno 2019

ACQUEVENETE S.p.a. Domanda di rinnovo Autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Ponte San Nicolò (PD). Comune di localizzazione: Ponte San Nicolò (PD). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Ponte San Nicolò (PD), presentata dalla società Acquevenete S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acquevenete S.p.a. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con nota prot. n. 417856 del 15/10/2018 e perfezionata in data 12/11/2018 con prot. n. 457511;

VISTA la nota prot. n. 475520 del 22/11/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto ubicato in Comune di Ponte San Nicolò (PD), in Località Rio, per il quale la Soc. Centro Veneto Servizi Spa (CVS S.p.A.) è stata autorizzata, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 2986/DEP/2014 del 19/09/2014, all’esercizio per una potenzialità pari a 18.000 A.E., e allo scarico nello scolo Lodra, fino al 18/09/2018.

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, con prot. n. 1139 del 26/07/2006, ha rilasciato alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A., che a quel tempo gestiva l’impianto di depurazione, la concessione per lo scarico di acque depurate, provenienti dal depuratore di Ponte San Nicolò, per una durata di 30 anni;

PRESO ATTO che con Provvedimento N. 6566/EM del 24/01/2013, con validità fino al 15/01/2028, la Provincia di Padova ha autorizzato le emissioni in atmosfera della linea di trattamento fanghi dell’impianto di Ponte San Nicolò ai sensi dell’art. 281 co. 3 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, con prot. n. 126101 del 17/09/2014, ha inoltre iscritto la società Società CVS S.p.A., che a quel tempo gestiva l’impianto di Ponte San Nicolò, al n. 50 dell'Elenco Provinciale istituito ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, per il trattamento di rifiuti liquidi, purchè gli stessi provengano dal territorio dello stesso Ambito Territoriale Ottimale (Bacchiglione) o dal territorio di altro ATO sprovvisto di impianti adeguati;

PRESO ATTO che il 20/11/2017 la Società CVS S.p.A. e la Società Polesine Acque S.p.A., hanno comunicato la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.a., con efficacia dal 01/12/2017, con la denominazione di Acquevenete S.p.A;

PRESO ATTO che con Provvedimento N. 3225/DEP/2017 del 06/12/2017 la Provincia di Padova ha volturato alla società Acquevenete Spa il Provvedimento n. 2986/DEP/2014 del 19/09/2014 rilasciato alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A.;

PRESO ATTO che la Provincia di Padova, il 05/09/2018, ha prorogato l’autorizzazione allo scarico n. 2986/DEP/2014 del 19/09/2014, fino al 18/09/2019, per permettere alla società Acquevenete Spa di presentare domanda di Verifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto n. 7 lett. v);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, e nella documentazione presentata dal proponente non sono previste modifiche rispetto alle autorizzazioni attualmente in essere;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nello scolo Lodra, per una potenzialità pari a 18.000 AE, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 2986/DEP/2014 del 19/09/2014, e prorogato fino al 18/09/2019;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la possibilità che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse componenti ambientali, pertanto non prevede ulteriori interventi;
  • allo stato attuale, grazie alla continua attività di manutenzione e al corretto funzionamento dell'impianto, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
  • tuttavia le analisi condotte sui fanghi prodotti dall’impianto di cui trattasi, hanno evidenziato concentrazioni di Perfluorati significative (in particolare per i parametri PFOA e PFOS).

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 23/05/2019 agli atti della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, in cui si evidenzia la necessità di eseguire una campagna analitica sui rifiuti in ingresso per verificare la provenienza delle sostanze perfluoroalchiliche.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  1. In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, venga effettuata un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Comune di Ponte San Nicolò e ad ARPAV-DAP di Padova. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Padova, in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse.
  2. Venga avviata, concordandone con il DAP-ARPAV di Padova le modalità operative, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente Decreto, una campagna analitica sui rifiuti in ingresso per verificare la provenienza delle sostanze perfluoroalchiliche. Al termine della succitata campagna analitica, i risultati dell’indagine dovranno essere inviati all’ARPAV ed alla provincia di Padova per definire gli eventuali interventi e le strategie necessarie.

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 23/05/2019 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Padova, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete SPA (P.IVA/C.F. 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo, n. 29/A,
    (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Ponte San Nicolò (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di Padova;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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