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Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 9 del 06 maggio 2019

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e parziale rettifica del Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni e al rinnovo triennale di associazioni già iscritte.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che hanno i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere composte da sole persone fisiche,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che con Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale (che ne attesta l’appartenenza nonché la conformità  dei  loro  statuti  ai  requisiti  di  legge), in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al DM 471/2001;
  • vista la Legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, con la quale è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il  Codice del Terzo Settore, di seguito “Codice”,
  • dato atto che il Codice conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dato atto che le disposizioni del Codice di seguito riportate sono immediatamente applicabili:
  • perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
  • svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/17,
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure, in relazione alla tipologia prescelta, a tre organizzazioni di volontariato o a tre associazioni di promozione sociale;
  • svolgere l’attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, per le organizzazioni di volontariato oppure in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per le associazioni di promozione sociale,
  • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv” oppure “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
  • ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 105/2018, correttivo del Codice del terzo settore, per le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte ai relativi Registri regionali, il termine per l’adeguamento statutario è stato prorogato al 2 agosto 2019;
  • ricordato che le disposizioni del titolo X del Codice del terzo settore, afferente al regime fiscale degli enti del terzo settore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 104, si applicano agli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, e , comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro medesimo;
  • viste le Circolari ministeriali n. 12604 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018;
     
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 16 associazioni individuate nell’Allegato A, di cui n. 6 nel Registro del volontariato e n. 10 nel Registro della promozione sociale, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 2 organizzazioni di volontariato, già iscritte, di cui all’Allegato B, soggette alle prescrizioni ivi indicate;
  • dato atto che all’Associazione denominata “ANC COORDINAMENTO REGIONE VENETO SECOV”, evidenziata nell’Allegato B, è stato assegnato il nuovo codice di classificazione, TV0636, a seguito della variazione della sede legale dalla Provincia di Vicenza alla Provincia di Treviso;
  • visto il Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019 con il quale sono state iscritte al Registro regionale sette associazioni di promozione sociale, individuate nell’Allegato A al decreto medesimo;
  • considerato che, per mero errore materiale, la data di scadenza dell’iscrizione indicata nel citato Allegato A si riferisce all’anno di iscrizione e non tiene conto della validità triennale prevista per legge;
  • ritenuto pertanto di rettificare l’Allegato A del DDR 7/2019, relativamente alla data di scadenza indicata a fianco di ognuna delle sette associazioni di promozione sociale iscritte, che risulta essere il  29.03.2022;
     
  • preso atto che:
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
       
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la Legge 7.12.2000 n. 383;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28, 27/2001 e n. 54/2012;
  • viste le Deliberazioni di Giunta nn. 4314/2009 e 2652/2001;
  • visto il DDR 29.03.2019 n. 7;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione di n. 6 Organizzazioni di volontariato e di n. 10 Associazioni di promozione sociale ai relativi Registri regionali, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A, con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 2 organizzazioni già iscritte, indicate nell’Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  3. il codice di iscrizione assegnato all’Associazione denominata “ANC COORDINAMENTO REGIONE VENETO SECOV” (Allegato B) è TV0636, a seguito della variazione della sede legale dalla Provincia di Vicenza a quella di Treviso;
  4. la parziale rettifica del Decreto direttoriale n. 7 del 29.03.2019 disponendo che la scadenza delle sette associazioni di promozione sociale iscritte al relativo Registro, individuate nell’Allegato A al decreto medesimo, è fissata al 29.03.2022;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

9_Allegato_A_DDR_9_06-05-2019_395495.pdf
9_Allegato_B_DDR_9_06-05-2019_395495.pdf

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