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Bur n. 62 del 11 giugno 2019


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 60 del 30 maggio 2019

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione di iniziativa privata denominata "MP80" in Comune di Santa Giustina, loc. Cassol su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna (pratica n. C/0184). Ditta Unifarco S.p.A.

Note per la trasparenza

Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 03.05.2001 ; - parere in data 03.08.2001 della CTRD con voto n. 264 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3907 in data 23.05.2019

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 03.05.2001, con la quale le ditte Beton Costruzioni s.r.l. di Mel (BL) e Immobiliare Costanza di Santa Giustina (BL) hanno chiesto la concessione nei riguardi idraulici per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione di iniziativa privata denominata “MP80” in comune di Santa Giustina, loc. Cassol, area di pertinenza del torrente Rumarna, in conformità alla documentazione tecnica redatta dal tecnico arch. Pradegan Lionello ed allegata alla domanda stessa;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 264, in data 03.08.2001;

VISTA la nota del 28.03.2019 con la quale ditta UNIFARCO S.p.A. dichiara di essere l’unico utilizzatore dello scarico di cui trattasi;

VISTO il disciplinare, in data 23.05.2019, iscritto al n. 3907 di repertorio dell’Unità Organizzativa – Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;

VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;

CONSIDERATO che la ditta Unifarco S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

 

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Unifarco S.p.A. (Cod. Fiscale 00595530254 - Partita IVA 00595530254) la realizzazione ed il mantenimento di uno scarico acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione di iniziativa privata denominata “MP80” in Comune di Santa Giustina, loc. Cassol su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Rumarna;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 23.05.2019 iscritto al n. di rep. 3907, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 752,92.- (settecentocinquantadue/92.-) a valere per l'anno 2019;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

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