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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 34 del 27 marzo 2019
Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "FORONI" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Ex art. 95 L.R. n. 30/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “FORONI” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 23.01.2017, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 26214 del 23.01.2017, con la quale la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. (C.F. 00182110205), con sede in Goito (MN) via Strada Sacca n. 69, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché ai sensi dell’art. 95 della L.R. 30/2016 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FORONI” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
CONSIDERATO che, per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi del decaduto art. 95 della L.R. 30/2016, è stata introdotta la norma di cui all’art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
VISTA la nota prot. n. 213325 del 06.06.2018 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) di ritenere la domanda di ampliamento della cava denominata “FORONI” procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla legge regionale n. 13/2018, al P.R.A.C. e all’art.34 della L.R. 15/2018;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 51 del 22.11.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 1 del 07.01.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 51 del 22.11.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FORONI” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/ condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 1 del 07.01.2019 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 51 del 22.11.2018 aveva prescritto, tra l’altro, che:
VISTA la nota in data 21.01.2019, pervenuta in Regione il 21.01.2019 ed acquisita al prot. n.29890 del 24.01.2019, con la quale la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto, a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 51/2018, e correlato decreto n. 1/2019;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.29890 del 24.01.2019, considerata esaustiva in relazione a quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;
DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 8,4 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 12,3 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 132/2017 in data 04.07.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Muscardinus avellanarius;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’ Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 29034 del 23.01.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il 19.02.2019 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 19.02.2019, con inizio dei lavori alle ore 10,15 e chiusura degli stessi alle ore 11,30, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 1/2019;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 26.02.2019, era stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia;
VISTA la comunicazione in data 06.03.2019 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia aveva attestato che a carico della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 21.910 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 440.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTO l’art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l’art. 34 della L.R. 20 aprile 2018 n. 15
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linee tratteggiate blu e rossa nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuto nella tavola elaborato n. A7 ”Inquadramento geografico, urbanistico e catastale”;
b. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
c. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
d. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
e. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
f. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
g. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
h. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
i. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
j. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
k. realizzare, prima dell’inizio dell’attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
l. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
m. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale;
n. realizzare sulle scarpate di cava, in fase di ricomposizione ambientale, macchie boscate composte da specie arboree arbustive autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona, che dovranno coprire, complessivamente, una superficie non inferiore al 20% della superficie reale delle scarpate medesime;
o. attuare opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico ed idrodinamico delle acque di falda, secondo le specifiche realizzative che verranno impartite dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;
p. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso, limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
q. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
r. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
s. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
t. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
u. umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri della cava;
v. mantenere in efficienza i macchinari ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
w. adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all’interno dell’ambito del cantiere di cava;
x. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
y. eseguire a proprie spese, una volta terminata la fase estrattiva, le opere strettamente necessarie ad assicurare il ripristino e/o la sistemazione del tratto di S.P. n. 27 effettivamente utilizzata dai mezzi di cava, ivi comprese eventuali opere di nuova asfaltatura del manto stradale, sulla base di accordi raggiunti con l’Amministrazione provinciale di Verona, tenendo conto della quantità di materiale estratto e dell’incidenza del traffico di mezzi di cava rispetto al traffico pesante complessivo circolante sulla Strada Provinciale n. 27;
z. rispettare, relativamente alla circolazione dei mezzi in entrata/uscita dall’area di cava, quanto previsto dall’art. 45 comma 8 del D.P.R. n. 495/1992 ossia che “Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale: devono essere inoltre pavimentati per l’intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano”;
aa. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, l’utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, che dovrà essere adeguato con l’evolversi degli standard d’omologazione europea anche mediante la sostituzione dei mezzi;
bb. provvedere alla regolare manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti;
cc. conservare in cava, al fine di assorbire eventuali sversamenti accidentali, materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
dd. adoperarsi affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettosi delle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente nonchè dotati di idonea vasca di contenimento;
ee. produrre, entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica di impatto acustico ai sensi della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientro nei limiti;
ff. assumere, per le aree ricomposte, modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere e minimizzare le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario, vietando le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
gg. evitare possibili fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta ed allo smaltimento delle acque reflue ed alle emissione dei fumi in atmosfera;
hh. evitare l’eliminazione diretta, nell’area della cava e nella viabilità di immissione sulla rete stradale pubblica, di individui della fauna terrestre a causa di collisione o schiacciamento da parte dei mezzi operatori e di trasporto;
ii. rispettate le prescrizioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 132/2017 del 04.07.2017, ossia:
jj. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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