Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 57 del 30 maggio 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 2 del 21 gennaio 2019

Ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Venezia Fusina (VE) Via della Geologia n. 31/1. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale riguardante la rimodulazione delle aree di stoccaggio dell’impianto di produzione CSS e della stazione di travaso rifiuti.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1881 del 22 novembre 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la ditta ai sensi del D.Lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito dalla linea 1 con potenza immessa pari a 20 MWt e dalla linea 2 con potenza immessa pari a 27,9 MWt, localizzato a Venezia nella sede operativa di Ecoprogetto Venezia s.r.l. e rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto di produzione CSS e stazione di travaso rifiuti presente nello stesso sito.

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 3013/2017 con cui la Città Metropolitana Venezia ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi – impianto di produzione di CSS e stazione di travaso (punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

VISTA la nota prot. n. 965/AT del 13.06.2018, acquisita con prot. reg. n. 226637 del 14.06.2018, con cui la società Ecoprogetto Venezia Srl ha chiesto chiarimenti, integrazioni e/o modifiche inerenti alla Delibera n. 1881 del 22.11.2017 e relativi allegati.

PRESO ATTO delle conclusioni della riunione tecnica convocata nel merito da questa Amministrazione in data 26 luglio 2018, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 339603 del 16.08.2018.

VISTA la nota prot. n. 1639 del 19.10.2018 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nel corso della succitata riunione, in particolare:

  • una planimetria aggiornata da sostituire all’Allegato C del provvedimento vigente, con indicato per ciascuna area, le tipologie di rifiuti stoccabili, l’operazione di deposito (D15 e/o R13) e le capacità massime autorizzate;
  • uno schema riassuntivo delle aree di deposito che specifica, per ciascuna di esse, le tipologie di rifiuto stoccabili, le operazioni di deposito (D15 e/o R13) e le capacità massime di deposito.

VISTO che nella nota succitata la Ditta ha, altresi, richiesto una modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la zona di stoccaggio denominata “Capannone Z”, in particolare ha richiesto di poter effettuare le operazioni di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 di CSS fuori specifica (CER 191212) per la capacità massima di 1900 t, stoccabile in un unico box e nel rispetto della capacità massima istantanea già autorizzata di 5.750 t per tale area di deposito.

CONSIDERATO che la modifica sopradescritta appare una variazione meramente operativa e gestionale, che non comporta modifiche dei processi, delle operazioni, dei rifiuti trattati e delle singole capacità di stoccaggio autorizzate e non incide su potenzialità dell’installazione e sulle misure di prevenzione dell’inquinamento prescritte.

RITENUTO che quanto richiesto dalla Ditta non rientri nella fattispecie della modifica sostanziale come definita all’art. 5, comma 1, lettera l-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’installazione non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente.

PRESO ATTO che la planimetria aggiornata e lo schema riassuntivo delle aree di deposito, trasmesse dalla Società, sono in accordo con quanto determinato dal provvedimento n. 3013/2017 della Città Metropolitana Venezia per l’impianto di produzione di CSS e stazione di travaso.

CONSIDERATO il parere del gestore del servizio idrico integrato, Veritas SpA, che con nota prot. n. 90400/SG/BR/17 del 14.12.2018 (prot. reg. n. 512948 del 17.12.2018) ha proposto alcune modifiche alle prescrizioni n. 47, 59, 60 e 62 della delibera n. 1881/2017.

RITENUTO di recepire del suddetto parere i valori limite di scarico in pubblica fognatura e la richiesta di Veritas Spa di essere inserita tra i soggetti interessati per la trasmissione delle comunicazioni previste dalle prescrizioni n. 59, 60 e 62, demandando invece al contratto di utenza tutte le ulteriori condizioni per lo scarico.

RILEVATO che non sono giunte ulteriori osservazioni da parte degli Enti coinvolti, come richiesto da questa Amministrazione con nota prot. n. 458041 del 12.11.2018.

RILEVATO che la Ditta non ha inviato una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo come concordato nella succitata riunione tecnica del 26.07.2018.

RITENUTO che la richiesta di modifica per effettuare le operazioni di deposito preliminare D15 o di messa in riserva R13 di CSS fuori specifica (CER 191212) per la capacità massima di 1900 t nell’area “capannone Z” comporta la modifica dell’AIA vigente e che, pertanto, la stessa è sottoposta – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – al pagamento dei relativi oneri istruttori – da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, delle richieste di aggiornamento del provvedimento in essere e della succitata modifica richiesta dalla Ditta ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.

RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22 novembre 2017.

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017.

decreta

  1. di modificare la prescrizione n. 24, dell’Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come di seguito specificato.

24. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS1 riportati nella tavola allegata al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 8.559 t come di seguito ripartita:

a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a 8.150 t, di cui al massimo 1.100 t in balle nell'area scoperta denominata CD2 in prossimità del capannone Z, 5.750 t in fluff o bricchette all'interno del capannone Z, 2.500 t in balle nell'area scoperta denominata CD1 in prossimità del capannone B e 300 t in balle, fluff o bricchette sotto la tettoia Cb. Il CSS accatastato in balle non potrà superare l'altezza di 4 m;

b) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di rifiuti recuperabili provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad altri impianti di recupero è di 360 t (160 t di rifiuti costituiti da sovvalli provenienti dal trattamento e 200 t di rifiuti costituiti da materiale ferroso) in area N;

c) la capacità massima (istantanea) relativa al deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi costituiti da sovvalli provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 40 t in area N;

d) la capacità massima (istantanea) relativa alla messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti pericolosi costituiti da pile provenienti dalle operazioni di trattamento presso l'impianto e destinati ad impianti di smaltimento è di 9 t in area N;

e) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell'impianto e non esplicitamente citati alle lettere a-d potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto;

f) l'operazione di carico dei rifiuti nella fossa di alimentazione nel capannone A (di capacità massima pari a 1.400 t) è ricompresa nell'operazione R13;

g) all’interno del capannone Z, nel rispetto della relativa capacità massima (istantanea) sovrariportata al punto a) di 5.750 t, è consentita la messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di CSS fuori specifica (CER 191212) pari a 1.900 t.

24-bis. La capacità massima complessiva degli stoccaggi relativi alla linea CSS2, nelle aree riportate nella tavola allegata al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è di 1915 t come di seguito ripartita:

a) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13) di CSS prodotto è pari a 815 t in fluff o bricchette nell’area C2;

b) la capacità massima (istantanea) per la messa in riserva (R13) della FORSU, rifiuti costituiti da CER 200108 e CER 200201, nell’area D1 è di 100 t;

c) la capacità massima (istantanea) della messa in riserva (R13/D15) di sovvalli provenienti dalle operazioni di trattamento presso l’impianto e destinati ad altri impianti di recupero/smaltimento, individuati da CER 191212, nell’area denominata C2 è di 650 t;

d) la capacità massima di rifiuti urbani e speciali non pericolosi destinati al trattamento all’interno del capannone K è di 1700 t ;

e) i rifiuti pericolosi costituiti da pile e i rifiuti non pericolosi costituiti da ferro provenienti dalle operazioni di trattamento presso l’impianto potranno per economia gestionale essere conferiti presso gli appositi stoccaggi del CSS1 nel rispetto dei quantitativi massimi indicati per detta linea;

f) eventuali altri rifiuti in uscita prodotti nell’impianto e non esplicitamente citati alle lettere a-e potranno essere stoccati in specifiche aree separate adeguatamente identificate nel rispetto del quantitativo massimo complessivo di cui al presente punto.

  1. di modificare la prescrizione n. 43 dell’Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come di seguito specificato:

43. Presso il travaso è autorizzata la ricezione della frazione organica dalle raccolte differenziate (CER 200108, 200201), che come da giudizio di compatibilità ambientale favorevole e approvazione progetto con Decreto 36239/09 del 29.05.2009 può essere sottoposta a pretrattamento (R12) nella zona di stoccaggio D1 (capannone B), con una potenzialità pari a 30.500 tonn/anno.

  1. di modificare la “Tabella E -Valori Limite Scarico in fognatura “ della prescrizione n. 47 dell’Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017 come di seguito specificato:

Tabella dei limiti di scarico VERITAS nella pubblica fognatura

Parametro

Unità di misura

Limiti

1

pH

 

6-9,50

2

Temperatura

°C

-

3

Colore

 

Non percettibile con diluizione 1:40

4

Odore

 

Non deve essere causa di molestie

5

Materiali grossolani

mg/l

Assenti

6

Solidi speciali totali

mg/l

200

7

BOD5

mg O2/l

250

8

COD

mg O2/l

500

9

Azoto ammoniacale

mg NH4/l

30

10

Azoto nitroso

mg NO2/l

0,6

11

Azoto nitrico

mg NO3/l

30

12

Fosforo totale

mg P/l

10

13

Fluoruri

mg F/l

12

14

Cloruri

mg Cl/l

1200

15

Solfuri

mg H2S/l

2

16

Solfiti

mg SO3/l

2

17

Solfati

mg SO4/l

1000

18

Cianuri totali (come CN)

mg/l

1

19

Cloro attivo libero

mg/l

0,3

20

Tensioattivi totali

mg/l

4

21

Alluminio

mg/l

2

22

Arsenico

mg/l

0,5

23

Bario

mg/l

-

24

Boro

mg/l

4

25

Cadmio

mg/l

0,02

26

Cromo totale

mg/l

4

27

Cromo VI

mg/l

0,2

28

Ferro

mg/l

4

29

Manganese

mg/l

4

30

Nichel

mg/l

4

31

Mercurio

mg/l

0,005

32

Piombo

mg/l

0,3

33

Rame

mg/l

0,4

34

Selenio

mg/l

0,03

35

Stagno

mg/l

-

36

Zinco

mg/l

1

37

Solventi clorurati

mg/l

2

38

Grassi e olii animali/vegetali

mg/l

40

39

Idrocarburi totali

mg/l

10

40

Fenoli

mg/l

1

41

Aldeidi

mg/l

2

42

Solventi organici aromatici

mg/l

0,4

43

Solventi organici azotati

mg/l

0,2

44

Pesticidi fosforati

mg/l

0,1

45

Pesticidi totali (esclusi i fosforati)

mg/l

0,05

46

aldrin

mg/l

0,01

47

dieldrin

mg/l

0,01

48

endrin

mg/l

0,002

49

isodrin

mg/l

0,002

50

Composti organici alogenati

mg/l

2

51

Saggio di tossicità acuta

 

il campione non è accettabile
quando dopo 24 ore
il numero degli organismi immobili
è uguale o maggiore
del 80% del totale

 
  1. di modificare le prescrizioni 59, 60 e 62 dell’Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017, prevedendo la trasmissione delle comunicazioni ivi previste anche a Veritas Spa, in qualità di gestore della pubblica fognatura;
     
  2. di sostituire l’Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017, riportante la planimetria delle aree di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), con il rispettivo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Delibera di Giunta Regionale n. 1881 del 22.11.2017;
     
  4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECOPROGETTO S.r.l., con sede legale in Via della Geologia, 31/1 – Venezia, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV- Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti e a VERITAS SpA, gestore della fognatura;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  6. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
     
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

2_Allegato_C_394965.pdf

Torna indietro